Risoluzione n. 63 del 12/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "1815" per versare con modello F24 l’imposta sostitutiva del 16% sul maggior valore delle rimanenze finali derivante dalla prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR. Sono indicate anche le modalità di pagamento, la possibilità di rateazione in tre quote con interessi al 3% annuo e le istruzioni per la compilazione dell’F24.
Istituzione del codice tributo 1815 per l’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali
Istituzione del codice tributo per l’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con riferimento al maggior valore delle rimanenze finali determinato dalla prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo della norma, l’aliquota applicabile, le modalità di pagamento e il relativo codice tributo da utilizzare.
Ambito normativo e soggetti interessati
L’art. 81, comma 19, del d.l. n. 112/2008 ha introdotto l’art. 92-bis nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevedendo specifiche regole di valutazione delle rimanenze finali per alcuni operatori del settore energetico e petrolifero. In particolare, la disciplina riguarda i soggetti che esercitano attività di:
- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione del petrolio;
- produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati;
- commercializzazione di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
La disposizione si applica ai soggetti il cui volume d’affari supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore. Essa si estende anche:
- ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002;
- ai soggetti che abbiano esercitato, per la valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
Regola di valutazione delle rimanenze
Per i soggetti interessati, la valutazione delle rimanenze finali dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR deve essere effettuata secondo:
- il metodo della media ponderata;
- il criterio del FIFO, cioè “primo entrato primo uscito”.
La norma si applica anche alle imprese che si sono avvalse dell’opzione prevista dall’art. 13, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 38/2005.
Imposta sostitutiva: presupposto, aliquota e versamento
L’art. 81, comma 21, del d.l. n. 112/2008 stabilisce che il maggior valore delle rimanenze finali derivante dalla prima applicazione dell’art. 92-bis non concorre alla formazione del reddito, ma è assoggettato a un’imposta sostitutiva di:
- IRPEF;
- IRES;
- IRAP.
L’aliquota prevista è pari al 16 per cento.
Il versamento avviene:
- in un’unica soluzione, contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis;
- in alternativa, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo, da corrispondere contestualmente al saldo delle imposte sui redditi relative all’esercizio di prima applicazione e ai due esercizi successivi.
Sulla seconda e sulla terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
Codice tributo istituito
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:
- 1815 – “Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di cui all’art. 81, c. 21, d.l. 112/2008”.
Modalità di compilazione del modello F24
Il documento specifica le istruzioni operative per la compilazione del modello F24:
- il codice tributo va indicato nella sezione Erario;
- va riportato nella colonna Importi a debito versati;
- nel campo Anno di riferimento deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.
Per l’eventuale rateazione, nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. devono essere indicati i dati nel formato NNRR, dove:
- NN = numero della rata in pagamento;
- RR = numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione, il campo va compilato con 0101.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 12 mar 2009Risoluzione n. 62 del 12/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 58 del 11/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 59 del 11/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 60 del 11/03/2009
- Risoluzione · 11 mar 2009Risoluzione n. 61 del 11/03/2009
- Risoluzione · 13 mar 2009Risoluzione n. 64 del 13/03/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →