Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il P.M. impugnava l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto del GIP (19/07/2022) che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente fino a €1.787,00 per il presunto profitto di reato di truffa aggravata (art. 640 e 640‑bis c.p.). Il Procuratore deduceva errata qualificazione giuridica dei fatti e motivazione illogica/contraddittoria per avere il Tribunale omesso di considerare elementi indiziari rilevanti: note e segnalazioni del Segretario Generale rimaste inascoltate, cancellazioni di dati nei database comunali, conversazioni (chat) del responsabile del settore personale che indicherebbero una strategia di copertura, anomalie nei cartellini di presenza e riconoscimenti di integrazioni orarie indebitamente corrisposte, nonché la possibilità che la condotta integri il reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis) o l'illecito di indebita percezione di erogazioni (art. 316‑ter).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui denunciava vizi di motivazione per motivi non consentiti: avverso le ordinanze di riesame delle misure reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, c.p.p.). Le censure attinenti a valutazioni di fatto e alla presunta insufficienza logica della motivazione sono non ammissibili. Quanto alla specifica contestazione di violazione di legge relativa alla qualificazione giuridica (art. 640 bis), la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata: il Tribunale aveva correttamente valutato che i presunti importi percepiti rientravano nell'ambito dell'illecito amministrativo di cui all'art. 316‑ter (indebita percezione di erogazioni) e non della truffa aggravata, posto che mancava l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore e che va considerato il singolo atto percettivo ai fini della soglia di punibilità. Pertanto il ricorso è respinto/inammissibile e resta valida l'ordinanza di riesame che aveva annullato il provvedimento di sequestro.
Norme richiamate
art. 640 quater cod. pen.
Norma richiamata in relazione al sequestro preventivo del profitto del reato; utilizzata come fondamento per il provvedimento cautelare impugnato
art. 640 (comma 2) / art. 640‑bis cod. pen.
La Corte rileva che per la configurazione della truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche è necessario l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto non provato tale elemento e dunque non configurabile la fattispecie di cui all'art. 640‑bis
art. 316‑ter cod. pen.
Il Collegio ha ritenuto più aderente la qualificazione come indebita percezione di erogazioni pubbliche (illecito che può essere amministrativo/penale soggetto a soglie): rileva il singolo atto percettivo e non la sommatoria di più percezioni ai fini della soglia di punibilità
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame delle misure reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibili le doglianze di merito sulla motivazione
D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8 e D.L. n. 198/2022 art. 8
Richiamati come base procedurale per la trattazione con contraddittorio cartolare; non oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione
Massime di principio
- Avverso le ordinanze di riesame sulle misure reali il ricorso per Cassazione è limitato alla violazione di legge: le censure che riguardano valutazioni di fatto o la presunta insufficienza logica della motivazione sono, di regola, inammissibili.
- Per distinguere tra truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis) e indebita percezione di erogazioni (art. 316‑ter) occorre verificare la presenza dell'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; se l'ente si limita a prendere atto di autocertificazioni senza un accertamento autonomo, può essere più corretta la qualificazione ex art. 316‑ter.
- Ai fini della rilevanza penale della soglia prevista dall'art. 316‑ter, rileva il singolo atto percettivo e non la sommatoria di percezioni distribuite nel tempo: la ricostruzione probatoria deve dunque dimostrare che ciascuna condotta supera la soglia rilevante.
- Le censure di natura generale o meramente prospettiche (es. accuse di strategia di copertura senza indicazione di punti di diritto specifici) sono insufficienti in Cassazione: è necessaria una contestazione motivata di violazione di norme di diritto.
- Nel valutare misure cautelari reali come il sequestro per equivalente, il giudice di riesame può legittimamente richiedere che la prospettazione accusatoria sia sorretta da elementi indiziari concreti e non esclusivamente da congetture o da valutazioni ricostruttive non comprovate.
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