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Ordinanza

Ordinanza n. 8779/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica, prot. n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 integrato con l’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - dei verbali della Commissione di valutazione, tra cui: (i) verbale prot. n. 584063 del 19 ottobre 2023 [non conosciuto] recante la suddetta graduatoria definitiva, soggetta alla successiva approvazione ministeriale; (ii) i verbali di tutte le sedute di valutazione raggruppate in unico documento prot. n. 340824 del 30 giugno 2023; (iii) il verbale della seduta di riesame del 19 luglio 2023 prot. n. 543270 del 3 ottobre 2023; - delle schede della Commissione di valutazione relative al Programma “Good Winery” della ricorrente; - del decreto prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 recante approvazione della graduatoria provvisoria; - in parte qua, nei limiti di interesse e ove dovesse occorrere, dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 integrato con l’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, nella parte in cui assegna il termine di dieci giorni a far data dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria [e non a far data dall’accesso documentale dei concorrenti alle schede di valutazione] per formulare richiesta di riesame; -di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202403204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e atti di valutazione relativi a programmi presentati nell'ambito di un avviso per il finanziamento pubblico, concernenti il programma della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva, i verbali della Commissione di valutazione, le schede relative al proprio programma, la graduatoria provvisoria e, in parte qua, gli avvisi di finanziamento, contestando anche la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto decorrere dall'accesso alle schede di valutazione anziché dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né il dettaglio delle censure dedotte.

La decisione

Il TAR non ha deciso né in rito né nel merito le domande di annullamento e ha riservato ogni decisione anche sulle spese. Rilevato che il procedimento di finanziamento è proseguito, con adempimenti ancora in corso sull'istruttoria della domanda e conseguenti provvedimenti, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione a successiva udienza pubblica, individuata nell'11 novembre 2026. Il rinvio è stato ritenuto giustificato dalla persistente presenza di speciali ed eccezionali circostanze ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., tenuto conto anche dei tempi stimati dalle parti per il completamento dello scorrimento e degli adempimenti connessi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    speciali ed eccezionali circostanze

    Consente al collegio, in presenza di speciali ed eccezionali circostanze, di disporre il rinvio della trattazione della causa a una successiva udienza pubblica.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione a una successiva udienza pubblica quando sussistano speciali ed eccezionali circostanze ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., riservando ogni decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese.
  • La prosecuzione del procedimento amministrativo o di finanziamento, con istruttoria ancora in corso e adempimenti destinati a produrre ulteriori provvedimenti, può giustificare il differimento della trattazione della controversia quando siano necessari tempi ulteriori per lo svolgimento di tali attività.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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