Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da laureati in medicina e chirurgia che avevano frequentato scuole di specializzazione in epoca anteriore alla piena attuazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione degli specializzandi. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto solo ad alcuni attori, liquidando gli importi sulla base del parametro dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999. La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello delle amministrazioni, aveva rigettato le domande di due specializzandi iscritti nell'anno 1981-1982, confermando per altri due la statuizione di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, che: 1) il danno avrebbe dovuto essere liquidato secondo il criterio del risarcimento integrale e quindi sulla base del d.lgs. n. 257 del 1991, e non dell'art. 11 l. n. 370 del 1999; 2) e 3) la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere interessi compensativi e rivalutazione monetaria sull'importo liquidato, assumendo che si trattasse di debito di valore; 4) per i due ricorrenti iscritti prima del 1982, la remunerazione adeguata spettasse comunque a decorrere dal 1° gennaio 1983, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli contrari a orientamenti consolidati: il d.lgs. n. 257 del 1991 non ha efficacia retroattiva e non è parametro di liquidazione per le situazioni anteriori; l'obbligazione derivante dal tardivo recepimento delle direttive ha natura di debito di valuta dopo l'intervento dell'art. 11 l. n. 370 del 1999, con interessi legali solo dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale e senza rivalutazione, salvo prova di circostanze diverse tempestivamente dedotte. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che anche chi ha iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 ha diritto alla remunerazione adeguata dal 1° gennaio 1983 fino al termine del corso, se la specializzazione rientra tra quelle comuni a più Stati membri e indicate nelle direttive. Ne è seguito l'accoglimento limitato ai ricorrenti Teseo Lazzarini e Pietro Pisano, con cassazione della sentenza sul punto e rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese; per Aniello Ascione e Francesco Ciccullo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata dai ricorrenti per censurare la decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio motivazionale, richiamata insieme alle censure di diritto.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili i primi tre motivi perché contrari a giurisprudenza consolidata.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione.
art. 11 l. n. 370 del 1999
parametro equitativo-legislativo per la quantificazione della pretesa degli specializzandi non ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991; per la Corte sostituisce la precedente obbligazione risarcitoria e dà luogo a debito di valuta.
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6
non ha efficacia retroattiva ed è diretto a disciplinare la borsa di studio per le nuove fattispecie, non a liquidare il danno per il ritardo di recepimento delle direttive.
artt. 1223, 1224, 1226, 1227 e 2056 c.c.
richiamati per i criteri di liquidazione del danno, degli interessi e del maggior danno; la Corte afferma che, dopo l'aestimatio legislativa, gli interessi legali decorrono secondo le regole del debito di valuta e non spettano rivalutazione e interessi compensativi in via automatica.
art. 1219 c.c.
richiamato per la decorrenza degli interessi legali dalla messa in mora.
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Trattato CEE, artt. 5 e 189
richiamati come norme eurounitarie poste a fondamento dell'obbligo di attuazione delle direttive.
Direttiva 75/362/CEE
direttiva sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla formazione medica, rilevante per il diritto alla remunerazione adeguata.
Direttiva 75/363/CEE
direttiva di coordinamento delle disposizioni sulla formazione dei medici specializzandi, interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che la remunerazione adeguata spetta per i corsi iniziati prima del 1982 ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983.
Direttiva 82/76/CEE
modificativa della direttiva 75/363/CEE; il suo tardivo recepimento ha generato l'obbligazione risarcitoria/para-risarcitoria in esame.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti tra le norme eurounitarie pertinenti alla formazione medica.
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti tra le norme eurounitarie pertinenti al riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 10 Cost.
invocato come parametro costituzionale a sostegno della lettura conforme al diritto UE.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
richiamati nei motivi, ma non decisivi ai fini dell'esito.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
invocati nel quarto motivo a sostegno della pretesa di trattamento uniforme e ragionevole.
Massime di principio
- Per i medici specializzandi cui si applica la disciplina del tardivo recepimento delle direttive comunitarie, il criterio di liquidazione non è quello della borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, se il rapporto è anteriore e manca retroattività della norma.
- L'obbligazione conseguente alla mancata attuazione delle direttive, una volta intervenuta l'aestimatio legislativa dell'art. 11 l. n. 370 del 1999, ha natura di debito di valuta: gli interessi legali decorrono solo dalla mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale; rivalutazione monetaria e interessi compensativi non spettano automaticamente.
- La remunerazione adeguata per i corsi di specializzazione medica iniziati prima del 29 gennaio 1982 spetta comunque dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a più Stati membri indicate nelle direttive.
- Quando il corso di specializzazione si svolge integralmente dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento va riconosciuto integralmente per l'intero periodo; se invece la frequenza è iniziata prima di tale data, il diritto sorge solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. se pretende una soluzione incompatibile con un orientamento consolidato della Cassazione in materia di disciplina del danno da tardivo recepimento delle direttive UE.
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