Cassazione Civile, Ordinanza n. 03082/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'introduzione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici già determinati secondo la disciplina applicabile. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute, ottenendo nei primi due gradi la declaratoria di illegittimità del prelievo e la condanna della Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) ha contestato la declaratoria di illegittimità dell'art. 22 del regolamento previdenziale e delle delibere del 2008 e 2013, sostenendo la legittimità del contributo alla luce della normativa di settore e dei parametri costituzionali; (2) ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che l'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, legittimasse l'introduzione del contributo di solidarietà; (3) ha censurato la ritenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo un principio ormai consolidato, gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, neppure per esigenze di equilibrio di bilancio, prelievi su pensioni già liquidate in base ai criteri vigenti, giacché tali interventi non modificano il criterio di determinazione del trattamento ma introducono una prestazione patrimoniale riservata alla legge ex art. 23 Cost., oltre a risultare incompatibili con il principio del pro-rata. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che l'azione di ripetizione di somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale, perché il diritto al rimborso di pagamenti periodici indebitamente effettuati non ha natura periodica; la prescrizione decorre dai singoli pagamenti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento dei poteri regolamentari della Cassa; la Corte non la interpreta in senso abilitante rispetto all'imposizione del contributo sui trattamenti già determinati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Disposizione regolamentare che aveva introdotto il contributo di solidarietà; ritenuta illegittima dalla Corte di merito e confermata tale impostazione in cassazione.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Norma invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale di settore; non ritenuta idonea a giustificare il prelievo su pensioni già liquidate.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità degli atti della Cassa; non ritenuta decisiva per derogare ai limiti indicati dalla Corte.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
La Corte conferma che non conferisce alle Casse privatizzate una legittimazione ad introdurre contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Norma richiamata dalla ricorrente nel complesso delle disposizioni di settore; non ritenuta idonea a fondare il prelievo contestato.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa un fondamento per il contributo di solidarietà imposto unilateralmente.
art. 23 Cost.
La Corte qualifica il contributo di solidarietà imposto su pensioni già determinate come prestazione patrimoniale che, per essere imposta, richiede una base legale.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del sistema previdenziale; non vale a legittimare il prelievo regolamentare contestato.
art. 2946 c.c.
Richiamato per sostenere la tesi della prescrizione ordinaria decennale; la Corte conferma il termine decennale per la ripetizione dell'indebito.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per invocare la prescrizione quinquennale; esclusa l'applicabilità al diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
Norma invocata dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non accolta come base del termine quinquennale.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione breve; la Corte esclude che sia applicabile alla ripetizione dell'indebito in questione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale richiamata nel corso del giudizio per la trattazione in camera di consiglio.
art. 378 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito di memoria da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi su pensioni già liquidate secondo criteri vigenti quando tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione, perché un simile intervento integra una prestazione patrimoniale riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- Il principio del pro-rata impedisce che gli enti previdenziali privatizzati modifichino retroattivamente l'assetto delle prestazioni già maturate mediante contributi di solidarietà applicati ai trattamenti in essere.
- Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute e corrisposte periodicamente non ha natura periodica: la prescrizione è decennale e decorre dai singoli pagamenti, non essendo applicabile il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito, la qualificazione del rapporto come pagamento periodico non trasforma il credito restitutorio in credito periodico, poiché l'obbligazione di restituzione nasce in un'unica soluzione al momento dell'indebito pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02943/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02987/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02988/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02989/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →