Sentenza n. 1308/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 230/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 230/2023, notificata in forma esecutiva al Ministero e munita di certificazione del passaggio in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la Carta docente, per euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, condannando il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge e al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. Quanto alle spese processuali distratte, ha richiamato il principio secondo cui il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato relativamente a tali somme. È stato inoltre considerato decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che sussistessero ostacoli normativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza nei limiti indicati in motivazione, accertando che il giudicato non era stato integralmente eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, alla pronuncia del Tribunale di Livorno, riconoscendo al ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel giudicato. Ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, affinché, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, provveda entro ulteriori 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, compreso, se del caso, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Collegio ha precisato che la mancata corresponsione delle spese al difensore non incide sull’esecuzione dell’obbligo relativo alla Carta docente, poiché il difensore distrattario è autonomamente legittimato a pretendere le somme oggetto di distrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione, non essendo più configurabile tale termine come ostacolo all'adempimento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il Commissario ad acta può avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l'amministrazione non abbia dato integrale esecuzione a un giudicato, anche qualora abbia compiuto solo attività parziali o provvedimentali, purché residui la materiale corresponsione di quanto riconosciuto dal titolo giudiziale.
- La notificazione del titolo esecutivo all'organo competente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 rimuovono l'ostacolo temporale all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine successivo in caso di inerzia.
- Quando la sentenza abbia disposto la distrazione delle spese processuali, il difensore distrattario instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti ed è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente alle somme distratte.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di obblighi pecuniari nei confronti di un'amministrazione può avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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