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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20714/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la liberazione anticipata precedentemente concessa per il periodo 26/05/2004-05/06/2017, in quanto sopravvenuta sentenza di condanna in sede d'appello per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (contestazione con datazione aperta). Il ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza territoriale della Procura che ha proposto la revoca (proposta dal Procuratore generale di Bari ritenuto incompetente); 2) carenza di motivazione del Tribunale nel valutare l'incidenza della nuova condanna sul percorso rieducativo, omessa valutazione del grado di recupero e mancata acquisizione dei provvedimenti di concessione della liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo come manifestamente infondato stabilendo che la competenza territoriale per la richiesta di revoca va individuata nel luogo di detenzione al momento della proposizione dell'istanza (Casa Circondariale di Parma) e che la richiesta, pur originata dal PG di Bari, era stata fatta propria dal PM di Bologna. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del Tribunale che, alla luce della sentenza di condanna e delle dichiarazioni di un correo che collocavano incontri del 2017-2018, ha ritenuto la perdurante appartenenza dell'imputato a organizzazione mafiosa incompatibile con il mantenimento del beneficio, evidenziandone la sola adesione formale alle regole carcerarie e il rifiuto dell'opera rieducativa. Il Tribunale ha inoltre correttamente ritenuto inutile acquisire i provvedimenti di concessione della liberazione anticipata perché i fatti impeditivi erano successivi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e insufficiente motivazione; usato per valutare i motivi dedotti dal ricorrente

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza territoriale in relazione al luogo di detenzione al tempo della proposizione dell'istanza; applicata per confermare la competenza del Tribunale di sorveglianza competente

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norme procedurali connesse alle richieste e decisioni di revoca di benefici; richiamata nel combinato con l'art. 677 per questioni di competenza

  • art. 54 ord. pen.

    Disciplinando la revoca di benefici rieducativi, richiede la valutazione dell'incidenza del nuovo fatto sulla rieducazione; il Tribunale ha valutato che la nuova condanna e i fatti accertati compromettevano il percorso rieducativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese

  • Giurisprudenza Cassazione

    Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017 (Rizzo, Rv. 270118); Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023

    In presenza di reati permanenti o di contestazione aperta, il giudice deve accertare le date concrete delle condotte attribuite al condannato per valutare l'incidenza sui benefici; principio richiamato e applicato nel caso

Massime di principio

  • La competenza territoriale per valutare la revoca di benefici detentivi va determinata in base al luogo di detenzione al momento della proposizione dell'istanza; una proposta da altra Procura deve essere formalmente fatta propria dalla Procura competente
  • Per reati di durata o con "contestazione aperta", il giudice deve individuare le date cui riferire concretamente le condotte contestate e verificare se esse si collocano in epoca incompatibile con la conservazione del beneficio
  • Una sentenza di condanna che, anche sulla base di dichiarazioni di altri imputati, attesti una protratta partecipazione a organizzazioni mafiose può giustificare la revoca dei benefici per incompatibilità con l'opera rieducativa
  • Non è sempre necessario acquisire i provvedimenti di concessione del beneficio quando i fatti impeditivi siano successivi ai provvedimenti stessi e risultino adeguatamente motivati nel nuovo provvedimento
  • Per impugnare efficacemente una revoca occorre dimostrare vizi procedurali o carenza logica della motivazione; mera contestazione del risultato della valutazione di merito è difficilmente sufficiente

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