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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25517/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava difetto di motivazione sull'elemento oggettivo del reato di truffa contestato: la difesa sosteneva che non vi fossero prove della "falsità" della rappresentazione fatta dalla Soriano alla persona offesa (Venditti), lamentando che la Corte di Appello non avesse adeguatamente motivato né ammesso la rinnovazione istruttoria richiesta in appello (per sentire testimonianze quali Gianfranco e Sara Fanelli) e che il certificato della Procura prodotto potesse essere inattendibile o risalire ad epoca diversa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di Appello, pur avendo preso atto della prescrizione, abbia comunque svolto la valutazione di merito prevista dall'art. 578 c.p.p., aderendo nella sostanza alla ricostruzione probatoria del Tribunale (ipotesi di "doppia conforme"). La Cassazione ha confermato che l'imputata non aveva allegato elementi concreti idonei a contraddire la versione della persona offesa né motivato adeguatamente la richiesta di integrazione istruttoria in appello; le conclusioni dei giudici di merito circa la falsità della rappresentazione sono state ritenute logicamente fondate. Il ricorso è dunque respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Quando il giudice d'appello prende atto della prescrizione, è comunque tenuto a svolgere la valutazione di merito obbligatoria; la Corte d'appello ha adempiuto a tale obbligo e la sua valutazione può integrarsi con quella del primo grado (c.d. "doppia conforme").

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per la decisione di merito: la Corte d'appello ha motivato le ragioni per non adottare una soluzione più favorevole all'imputata, richiamando i presupposti di valutazione richiesti dall'articolo.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale: il giudice può ammetterla solo se la prova noviter producta è ritenuta indispensabile per decidere. Nel caso la Corte ha valutato che le prove invocate in appello non erano indispensabili né tali da mutare le conclusioni già fondate.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Il certificato della Procura acquisito agli atti (atto indicante, ad es., assenza di iscrizioni) è stato considerato elemento valutato dal Tribunale nel quadro probatorio complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsto l'obbligo di condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, senza ragione di esonero nel caso di specie (importo fissato in Euro 3.000).

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale; qui utilizzata per segnalare che il PG ha depositato le proprie conclusioni scritte sulle doglianze del ricorrente.

Massime di principio

  • La declaratoria di prescrizione non esime il giudice di appello dall'effettuare una valutazione di merito ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; quindi anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve comunque motivare sulla fondatezza della prova.
  • La cosiddetta "doppia conforme" si verifica quando la motivazione di appello si ricollega in modo sostanziale a quella di primo grado: in tali casi la Cassazione può considerare congiuntamente le due decisioni come un unico corpo argomentativo.
  • In sede di appello la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale: la difesa deve indicare in modo preciso prove già esistenti e ritenute indispensabili; la mancata allegazione di elementi concreti può giustificare il rigetto della richiesta.
  • L'onere processuale dell'imputato è soprattutto di allegazione: non esiste un onere probatorio civilistico a suo carico, ma è richiesto che il difensore indichi fatti e mezzi di prova concreti che, se riscontrati, potrebbero ribaltare la decisione.
  • La mancanza di contatti o riscontri con terzi indicati come fonti della rappresentazione può giustificare la valutazione negativa della credibilità della versione difensiva, soprattutto se la persona offesa ha fornito una narrazione coerente e risultano elementi (anche negativi) compatibili con l'ipotesi di artificiosità.
  • Le statuizioni civili possono sopravvivere anche quando il reato penale è estinto per prescrizione; l'appello può confermare le condanne civili nonostante l'estinzione del reato.
  • La presentazione di certificati o documenti ufficiali (es. certificato della Procura) deve essere valutata nel suo contenuto e nella sua datazione: vizi formali o dubbi sull'epoca non valgono di per sé a travolgere la valutazione di merito se non supportati da elementi probatori concreti.

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