Cassazione Penale, Ordinanza n. 10540/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26 marzo 2024 deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in relazione al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la mancata concessione della sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento delle condizioni per applicarle è un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego, richiamando gli elementi negativi di cui all'art. 133 c.p., in particolare il curriculum criminale dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La norma è richiamata come criterio per valutare gli elementi negativi rilevanti ai fini della scelta sanzionatoria; in particolare, il pregresso curriculum criminale giustifica il diniego della sanzione sostitutiva.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Le modifiche introdotte dalla riforma non mutano il principio per cui la valutazione dei presupposti delle sanzioni sostitutive resta accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere validamente fondato sugli elementi negativi di cui all'art. 133 c.p., incluso il curriculum criminale dell'imputato.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile se mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito sulla concedibilità della sanzione sostitutiva.
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