Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3062/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Centonze impugnava la parziale conferma della confisca contestando il divieto di bis in idem e l'uso, ai fini della confisca, del passaggio in giudicato di una sentenza civile ex art. 2932 c.c. come elemento idoneo a rivedere la precedente valutazione sulla pericolosità e sulla correlazione temporale degli acquisti. Galfano (terzo interessato) contestava la confisca della tabaccheria a lui formalmente intestata: sosteneva che la titolarità era divenuta effettiva nel 2014, dopo la cessazione della pericolosità, che era stato solo coadiutore dal 2012 e che l'acquisizione della licenza era legittima e priva di sproporzione rispetto ai redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima la rivalutazione della pericolosità operata dalla Corte d'appello (che ha perimetrato la pericolosità dal 1997 al 28/11/2009) e ha confermato la valutazione secondo cui gli acquisti e le volture contestate rientrano temporaneamente e sostanzialmente nella disponibilità economica del Centonze (anche attraverso trasferimenti ritenuti fittizi a familiari), giustificando la confisca sui beni indicati. Ha altresì affermato i limiti del sindacato in sede di legittimità (controllo limitato a violazioni di legge e a motivazione mancante o apparente), e ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 4 lett. a)

    Definisce la pericolosità qualificata e i presupposti per le misure di prevenzione; la Corte territoriale ha fatto perimetrazione della pericolosità sulla base di tali criteri e la Cassazione ne ha ritenuto corretta l'applicazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 24)

    Prevede la confisca di prevenzione; la Corte ha richiamato i presupposti (disponibilità, sproporzione, correlazione temporale) per l'ablazione dei beni anche formalmente intestati a terzi.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 10 e art. 27)

    Il combinato disposto limita l'ambito del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione, sicché in Cassazione sono sindacabili principalmente profili di violazione di legge e non questioni di merito della motivazione.

  • art. 2932 cod. civ.

    La sentenza civile che ordina l'esecuzione in forma specifica può determinare il trasferimento della titolarità e incide sulla determinazione temporale dell'acquisto del bene, elemento rilevante ai fini della correlazione temporale per la confisca.

  • d.P.R. n. 1074 del 1958 (art. 63 e 64)

    Norme sulla concessione e trasferimento delle rivendite di monopolio (tabaccherie); la Corte ha valutato la legittimità formale delle nomine/volture ma ha ritenuto sussistenti indizi di fittizietà e gestione continuativa da parte del proposto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione: la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la motivazione è assente o meramente apparente; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili le censure difensive di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha applicato tale sanzione per complessivi euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 600/2009 e altre)

    Principi consolidati: il divieto di bis in idem opera rebus sic stantibus nelle misure di prevenzione ma non impedisce rivalutazioni basate su elementi sopravvenuti o non valutati che aggravino la pericolosità; inoltre orientamenti su correlazione temporale e onere di prova rispetto ai terzi intestatari.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem nelle misure di prevenzione non è assoluto: è possibile rivalutare la pericolosità se emergono elementi nuovi o non valutati che giustifichino una misura diversa o più grave.
  • Per la confisca di prevenzione è fondamentale la 'correlazione temporale': va accertato se il bene è stato acquisito in un arco temporale ragionevolmente collegabile al periodo di attività criminosa o alla pericolosità qualificata.
  • Una voltura formale a un terzo non esclude la confisca se risultano indizi sufficienti di disponibilità effettiva del proposto o di fittizietà del trasferimento; al giudice spetta motivare la riferibilità al proposto.
  • Il passaggio in giudicato di una decisione civile che determina la titolarità di un bene (es. esecuzione in forma specifica) può incidere sul momento dell'acquisto rilevante per la confisca.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e vizi gravi della motivazione (assenza o apparenza): contestazioni puramente di fatto o di merito sulla valutazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili.
  • Il terzo che invoca buona fede e legittimità dell'acquisizione deve specificamente dedurre e provare fatti che ostino all'accertamento di fittizietà o di disponibilità occulta del proposto; l'assenza di tale deduzione comporta scarso successo in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.