Cassazione Penale, Sentenza n. 3062/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Centonze impugnava la parziale conferma della confisca contestando il divieto di bis in idem e l'uso, ai fini della confisca, del passaggio in giudicato di una sentenza civile ex art. 2932 c.c. come elemento idoneo a rivedere la precedente valutazione sulla pericolosità e sulla correlazione temporale degli acquisti. Galfano (terzo interessato) contestava la confisca della tabaccheria a lui formalmente intestata: sosteneva che la titolarità era divenuta effettiva nel 2014, dopo la cessazione della pericolosità, che era stato solo coadiutore dal 2012 e che l'acquisizione della licenza era legittima e priva di sproporzione rispetto ai redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima la rivalutazione della pericolosità operata dalla Corte d'appello (che ha perimetrato la pericolosità dal 1997 al 28/11/2009) e ha confermato la valutazione secondo cui gli acquisti e le volture contestate rientrano temporaneamente e sostanzialmente nella disponibilità economica del Centonze (anche attraverso trasferimenti ritenuti fittizi a familiari), giustificando la confisca sui beni indicati. Ha altresì affermato i limiti del sindacato in sede di legittimità (controllo limitato a violazioni di legge e a motivazione mancante o apparente), e ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 4 lett. a)
Definisce la pericolosità qualificata e i presupposti per le misure di prevenzione; la Corte territoriale ha fatto perimetrazione della pericolosità sulla base di tali criteri e la Cassazione ne ha ritenuto corretta l'applicazione.
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 24)
Prevede la confisca di prevenzione; la Corte ha richiamato i presupposti (disponibilità, sproporzione, correlazione temporale) per l'ablazione dei beni anche formalmente intestati a terzi.
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 10 e art. 27)
Il combinato disposto limita l'ambito del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione, sicché in Cassazione sono sindacabili principalmente profili di violazione di legge e non questioni di merito della motivazione.
art. 2932 cod. civ.
La sentenza civile che ordina l'esecuzione in forma specifica può determinare il trasferimento della titolarità e incide sulla determinazione temporale dell'acquisto del bene, elemento rilevante ai fini della correlazione temporale per la confisca.
d.P.R. n. 1074 del 1958 (art. 63 e 64)
Norme sulla concessione e trasferimento delle rivendite di monopolio (tabaccherie); la Corte ha valutato la legittimità formale delle nomine/volture ma ha ritenuto sussistenti indizi di fittizietà e gestione continuativa da parte del proposto.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione: la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la motivazione è assente o meramente apparente; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili le censure difensive di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha applicato tale sanzione per complessivi euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 600/2009 e altre)
Principi consolidati: il divieto di bis in idem opera rebus sic stantibus nelle misure di prevenzione ma non impedisce rivalutazioni basate su elementi sopravvenuti o non valutati che aggravino la pericolosità; inoltre orientamenti su correlazione temporale e onere di prova rispetto ai terzi intestatari.
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem nelle misure di prevenzione non è assoluto: è possibile rivalutare la pericolosità se emergono elementi nuovi o non valutati che giustifichino una misura diversa o più grave.
- Per la confisca di prevenzione è fondamentale la 'correlazione temporale': va accertato se il bene è stato acquisito in un arco temporale ragionevolmente collegabile al periodo di attività criminosa o alla pericolosità qualificata.
- Una voltura formale a un terzo non esclude la confisca se risultano indizi sufficienti di disponibilità effettiva del proposto o di fittizietà del trasferimento; al giudice spetta motivare la riferibilità al proposto.
- Il passaggio in giudicato di una decisione civile che determina la titolarità di un bene (es. esecuzione in forma specifica) può incidere sul momento dell'acquisto rilevante per la confisca.
- In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e vizi gravi della motivazione (assenza o apparenza): contestazioni puramente di fatto o di merito sulla valutazione degli elementi probatori sono in genere inammissibili.
- Il terzo che invoca buona fede e legittimità dell'acquisizione deve specificamente dedurre e provare fatti che ostino all'accertamento di fittizietà o di disponibilità occulta del proposto; l'assenza di tale deduzione comporta scarso successo in sede di legittimità.
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