Sentenza n. 2189/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 718 del 15.01.2026, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Alessandro Volta" di Aversa (Ce), con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 23 ore di frequenza settimanali; B) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 23 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danni subiti dal minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica; E) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 18 ore di sostegno su 23 ore di effettiva frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2025-2026, deducendo l’illegittimità dell’assegnazione di sole 18 ore di sostegno a fronte di 23 ore di frequenza effettiva, in presenza di una condizione di disabilità grave, di grave deficit cognitivo, di tempi di attenzione brevissimi e di rilevanti problematiche comportamentali e relazionali. Sono stati dedotti, in particolare, la violazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché il difetto di motivazione e l’illogicità del PEI. Il documento si sarebbe limitato a recepire il contingente di ore ordinariamente assegnato dall’USR, senza valutare concretamente i bisogni individuali dell’alunno e senza spiegare perché il sostegno fosse inferiore all’orario di effettiva frequenza, già ridotto rispetto all’orario curriculare. È stata inoltre dedotta la mancata tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga da parte dell’istituzione scolastica e chiesto l’accertamento del diritto alla copertura integrale dell’orario di frequenza, oltre al risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto il PEI carente di motivazione e intrinsecamente illogico perché non spiegava le ragioni della riduzione delle ore di sostegno rispetto all’orario di effettiva frequenza e perché riproduceva, senza autonoma valutazione delle esigenze dell’alunno, il numero di ore già assegnato dall’USR. Il PEI evidenziava un quadro di estrema difficoltà e la necessità di un sostegno intensivo, mentre l’amministrazione non aveva depositato documentazione attestante la tempestiva richiesta di insegnanti in deroga all’organico di diritto. Il Collegio ha affermato che il diritto al sostegno scolastico, quale strumento di attuazione del diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione, non è finanziariamente condizionato e non può essere compresso per carenze di organico o di bilancio. La gravità della disabilità non determina tuttavia automaticamente la copertura integrale: la riduzione rispetto all’orario di frequenza è ammissibile solo se il PEI contiene una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione clinica, con la progettazione educativa e con l’effettivo impiego delle risorse. Nel caso concreto tale motivazione mancava. Il TAR ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto del minore alla copertura mediante insegnante di sostegno per l’intero orario di effettiva frequenza e condannato l’amministrazione alla conseguente assegnazione. Ha imposto l’esecuzione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nominato, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Il risarcimento del danno richiesto non risulta accolto nel dispositivo. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa anche agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Alle persone con disabilità [...] è riconosciuto il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.
La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni necessarie, graduando il sostegno in relazione ai bisogni individuali; il sostegno intensivo corrisponde alla disabilità grave già prevista dal previgente comma 3.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Fondano il diritto all’integrazione scolastica e alle misure di sostegno, che devono essere determinate in relazione alle effettive esigenze dell’alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI [...] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base della situazione individuale dell’alunno e del progetto educativo, le modalità e la proposta quantitativa del sostegno, con motivazione coerente con i bisogni accertati.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI [...] invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere anche le risorse ulteriori rispetto all’organico di diritto; l’assegnazione di posti in deroga costituisce lo strumento per soddisfare le esigenze effettive.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di impartire le misure necessarie per assicurare l’effettività della tutela, imponendo all’amministrazione gli adempimenti conformativi necessari.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024
Sono «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici [...] graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo».
Definisce il sostegno come insieme di interventi finalizzati all’inclusione e alla partecipazione sociale, graduati secondo frequenza, durata e continuità.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Consente l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per dare attuazione alle misure individuate nel PEI.
art. 81 Cost.
L’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non consente al giudice di negare la tutela di diritti incomprimibili per ragioni di equilibrio di bilancio, secondo la ricostruzione richiamata dalla sentenza.
Massime di principio
- Il PEI deve determinare la proposta delle ore di sostegno sulla base delle esigenze individuali dell’alunno con disabilità, desunte dalla documentazione ufficiale, dal progetto educativo, dalle barriere e dai facilitatori rilevati e dall’effettivo utilizzo delle risorse; non può limitarsi a recepire il contingente ordinariamente assegnato dall’amministrazione scolastica.
- La disabilità grave o la necessità di sostegno intensivo non comportano automaticamente la copertura integrale dell’orario scolastico; tuttavia, quando il PEI evidenzia esigenze compatibili con la copertura totale, una quantificazione inferiore all’orario di effettiva frequenza è legittima soltanto se sorretta da una motivazione individualizzata, concreta e coerente con la situazione dell’alunno.
- Il diritto all’insegnante di sostegno, in quanto strumentale al diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione scolastica, non può essere negato o ridotto per carenze finanziarie, insufficienze dell’organico di diritto o generiche esigenze organizzative. L’amministrazione deve attivare, ove necessario, la procedura per l’assegnazione dei posti in deroga.
- La mancata tempestiva richiesta dei posti di sostegno in deroga da parte del dirigente scolastico integra illegittimità quando il sistema PEI/GLO evidenzi la necessità di una copertura integrale dell’orario di frequenza, salvo che l’amministrazione dimostri di avere presentato la richiesta e che l’ufficio competente non l’abbia soddisfatta per ragioni non imputabili alla scuola.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma sono funzionali al progetto educativo personalizzato dell’alunno titolare del PEI e non possono essere utilizzate liberamente per esigenze generiche della classe o dell’istituto, né per sostituire docenti assenti.
- In caso di illegittima riduzione delle ore di sostegno, il giudice amministrativo può annullare il PEI, accertare il diritto alla misura adeguata, ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine breve e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
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