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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9431/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria della continuazione tra reati già unificati dal Tribunale di Cremona (provv. 26/01/2022) e il reato giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza del 29/05/2022. Ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che le condotte appaiono omogenee e indicano un medesimo disegno criminoso nonostante la distanza temporale; (2) vizio di motivazione per non aver considerato né confrontato criticamente l'argomentazione del Tribunale di Cremona, che aveva riconosciuto la continuazione tra altri episodi basandosi su indicatori di unità (ad es. la costante attribuzione di cariche fittizie in cambio di denaro).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano affinché svolga il riesame con piena libertà valutativa, colmando le lacune motivazionali e confrontandosi criticamente con il provvedimento del Tribunale di Cremona. Ha inoltre precisato che il giudice che emise l'ordinanza annullata non potrà partecipare al nuovo giudizio, in ossequio alla sentenza n. 183/2013 della Corte Costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione dei reati quale questione oggetto della richiesta del ricorrente; utile per valutare l'esistenza di un "disegno criminoso unitario"

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di applicazione della disciplina della continuazione; la Corte richiede motivazione adeguata e confronto con precedenti valutazioni in esecuzione

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic, Rv. 258227)

    Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione ... potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno

    Principio vincolante che impone al giudice dell'esecuzione di valutare e motivare il diverso esito rispetto a precedenti decisioni sulla continuazione; la Corte ha richiamato l'obbligo di confronto critico con decisioni precedenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013 (richiamo agli artt. 34 e 623 cod. proc. pen.)

    Per effetto della pronuncia costituzionale, il giudice che ha già deciso sulla richiesta di continuazione non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio, perché la precedente decisione ha valore pregiudicante

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che esamina una richiesta di riconoscimento della continuazione deve confrontarsi esplicitamente con eventuali precedenti decisioni in materia e motivare le ragioni del diverso esito; non è ammesso ignorare le valutazioni di altro giudice senza specifiche e significative ragioni
  • La presenza di elementi quali omogeneità delle condotte, coincidenza temporale anche parziale, ripetizione di modalità operative (es. attribuzione di cariche fittizie in cambio di denaro), identità o collegamento tra partecipanti e collegamenti tra società sono indicatori rilevanti per il riconoscimento del disegno criminoso unitario, ma nessuno di essi è necessariamente decisivo da solo
  • La distanza cronologica, la diversità dei beni giuridici lesi, l'assenza di collegamenti tra le società o la differenza dei concorrenti possono contrastare il riconoscimento della continuazione; tuttavia tali elementi devono essere valutati e motivati in modo specifico e non meramente evocato in termini generici
  • Se una richiesta di continuazione è rigettata e poi annullata in sede di legittimità, il giudice che ha emesso il provvedimento annullato non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio, per ragioni di imparzialità e per evitare che la precedente decisione pregiudichi il riesame
  • Per presentare efficacemente una richiesta di continuazione è utile allegare e mettere a confronto le valutazioni fattuali e giuridiche delle diverse pronunce (es. sentenze e ordinanze), evidenziando i punti di sovrapposizione e gli elementi che dimostrano un disegno criminoso unitario

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