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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13302/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2002 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF e SSN dovuti per l’anno d’imposta 1996. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in sintesi, la nullità/difettosa motivazione dell’atto, la mancanza di prova della qualifica dirigenziale del sottoscrittore, la decadenza del potere di notificazione, nonché vizi della notifica e la non applicabilità della sanatoria. In primo grado la pretesa era stata accolta solo in parte sulle sanzioni; in appello la CTR aveva poi rigettato l’impugnazione e confermato la legittimità della cartella, con condanna alle spese. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato sette motivi: (1) difetto di motivazione della cartella, cumulando vizi di violazione di legge e di motivazione; (2) mancanza di prova della qualifica dirigenziale del soggetto che aveva sottoscritto il ruolo/cartella; (3) decadenza dalla notifica della cartella; (4)-(7) vari vizi della notificazione e contestazione dell’applicabilità della sanatoria del vizio di notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per promiscuità tra censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. e per difetto di specificità, rilevando inoltre che le doglianze sulle sanzioni erano irrilevanti perché coperte da giudicato interno. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l’eventuale mancanza di sottoscrizione del ruolo o della cartella non incide sulla validità dell’atto, essendo il ruolo atto interno e operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere del contribuente di provare specificamente l’insussistenza del potere o della provenienza. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 156 del 2005 imponeva la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; nel caso di specie, essendo la dichiarazione stata presentata nel giugno 1997 e la cartella notificata l’11 novembre 2002, la notifica era tempestiva. Ha infine rigettato congiuntamente il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, ribadendo che la proposizione del ricorso sana la nullità della notifica della cartella per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., applicabile anche alla cartella di pagamento per il richiamo normativo interno alla disciplina delle notificazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della cartella; la Corte non ne fa applicazione autonoma perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni; la Corte non entra nel merito poiché la censura è assorbita/inammissibile rispetto al giudicato interno sulle sanzioni.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non applicato dalla Corte per l’inammissibilità del motivo.

  • artt. 5, 6, 7, 12 d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamati dal ricorrente nel primo motivo; non esaminati nel merito per inammissibilità e perché attinenti alle sanzioni coperte da giudicato interno.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze difensive; non è oggetto di specifica statuizione di accoglimento.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma di raccordo per i vizi denunciati in cassazione; la Corte non ne ricava un autonomo effetto decisivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo che cumula senza adeguata distinzione violazione di legge e vizio motivazionale è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell’onere della prova della qualifica dirigenziale; la Corte afferma che l’onere di provare l’insussistenza del potere/provenienza dell’atto grava sul contribuente.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma che il difetto di sottoscrizione del ruolo non incide sulla validità dell’iscrizione a ruolo e che il ruolo è atto interno.

  • art. 2, comma 1, d.m. 12 settembre 1999, n. 321

    Richiamato dal ricorrente sul tema della sottoscrizione; non viene ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della qualifica dirigenziale; la Corte respinge la censura.

  • art. 19 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non conduce all’annullamento dell’atto.

  • art. 53 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte lo ritiene irrilevante ai fini della validità della cartella nel caso concreto.

  • art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa del termine di notifica della cartella e applica la disciplina transitoria che fissava la decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non attribuisce alla norma un effetto utile alla tesi del ricorrente.

  • art. 30, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo sulla notifica; non è decisivo alla luce della disciplina transitoria della decadenza.

  • art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nei motivi relativi alla notifica; la Corte afferma che il rinvio alla disciplina delle notificazioni consente l’applicazione delle nullità e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi di notifica; la Corte ritiene sanato il vizio per effetto della proposizione del ricorso.

  • art. 3, comma 2, l. n. 890 del 1982

    Richiamato nei motivi sulla notifica; non impedisce la sanatoria del vizio notificatorio.

  • art. 156 c.p.c.

    Applicato dalla Corte quale norma che consente la sanatoria della nullità della notificazione della cartella per raggiungimento dello scopo, in conseguenza della proposizione del ricorso.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    La Corte richiama il principio di irrilevanza dei vizi formali per gli atti vincolati quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater sull’obbligo di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare, nello stesso motivo, censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione senza chiarire quale errore sia riferito a ciascuna specifica doglianza; la tipizzazione dei motivi impone una duplice specificità.
  • Il difetto di sottoscrizione del ruolo, essendo il ruolo un atto interno privo di autonomo rilievo esterno, non determina di per sé l’invalidità dell’iscrizione a ruolo né della cartella, salvo che sia contestata e provata in modo specifico la mancanza di provenienza dell’atto dall’autorità competente.
  • Per gli atti amministrativi vincolati e meramente esecutivi, i vizi procedimentali o formali non comportano annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
  • In tema di riscossione a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la disciplina della decadenza dalla notifica della cartella va applicata secondo il regime transitorio introdotto dal legislatore dopo la declaratoria di incostituzionalità della precedente lacuna normativa, con termine finale al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per le dichiarazioni anteriori al 31 dicembre 2001.
  • La proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, in applicazione dell’art. 156 c.p.c., quando la disciplina tributaria richiami la normativa sulle notificazioni del processo civile.
  • L’onere di contestare la riferibilità dell’atto all’organo che lo ha emanato o la mancanza del potere di sottoscrizione grava sul contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti e non limitarsi a contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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