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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma quanto al ricorso n. 2061/2025 R.G.: della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 3 dicembre 2024 n.1334, che ha accolto il ricorso n. 223/2024 R.G. proposto per la revocazione: della sentenza T.a.r. Puglia Lecce sez. III 11 settembre 2020 n.985, la quale a sua volta aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso di I grado n. 51/2013 R.G. proposto per l’accertamento dell’avvenuta occupazione acquisitiva da parte della Provincia di Brindisi di un terreno di mq 6.858 utilizzato per la realizzazione dell’istituto tecnico commerciale “Jean Monnet” di Ostuni, facente parte della maggiore consistenza dell’area distinta in catasto al Foglio n. 148, particelle nn. 121, 124, 1847 (già 1545), per una superficie complessiva di mq. 8.438, in danno del comproprietario Dionisio Melpignano e per la condanna della Provincia al risarcimento del danno; quanto al ricorso n. 2067/2025 R.G.: della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, 5 dicembre 2024 n.1339, che ha respinto il ricorso n. 895/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per (ricorso principale) la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza 16 marzo 2021, notificata il successivo 19 marzo, presentata alla Provincia di Brindisi dagli eredi di Dionisio Melpignano perché essa emani un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 per l’occupazione e trasformazione ad uso pubblico di terreni di proprietà per la realizzazione dell’istituto tecnico commerciale “Jean Monnet” di Ostuni, e la condanna della Provincia stessa ad emettere il provvedimento stesso; (motivi aggiunti, depositati il giorno 4 marzo 2024) l’annullamento del provvedimento 6 gennaio 2024 prot. n.542, conosciuto in data imprecisata, con cui il Responsabile del Servizio tecnico della Provincia di Brindisi ha respinto l’istanza di cui sopra;

Giustizia amministrativa202502061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenze del TAR Puglia, Lecce, n. 1334/2024, che aveva accolto la revocazione della sentenza n. 985/2020, e n. 1339/2024, che aveva dichiarato improcedibile l’incidente di esecuzione e respinto i motivi aggiunti contro il diniego di acquisizione sanante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’occupazione e trasformazione di terreni privati utilizzati dalla Provincia di Brindisi per la realizzazione dell’istituto tecnico commerciale “Jean Monnet” di Ostuni, senza conclusione della procedura espropriativa. La sentenza del TAR n. 985/2020 aveva accertato che la proprietà dei terreni era rimasta in capo al dante causa degli odierni appellanti, respingendo la domanda risarcitoria parametrata al valore venale e dichiarando in parte il difetto di giurisdizione sulla domanda di indennizzo da occupazione legittima. La Provincia, dopo la formazione del giudicato, aveva proposto revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. sostenendo che il TAR non avesse considerato un decreto di esproprio adottato dal Comune di Ostuni nel 2003. Il TAR aveva accolto la revocazione, ritenendo ammissibile la revocazione ordinaria contro la sentenza di primo grado, applicabile l’errore scusabile e tempestivo il ricorso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8158/2023. Gli eredi hanno contestato, tra l’altro, la violazione dell’art. 106, comma 3, c.p.a., sostenendo che contro le sentenze dei TAR la revocazione ordinaria non è proponibile, poiché i relativi vizi devono essere fatti valere con l’appello. Con il secondo appello hanno impugnato la sentenza n. 1339/2024, deducendo l’illegittimità della declaratoria di improcedibilità dell’incidente di esecuzione e del rigetto dei motivi aggiunti contro il provvedimento provinciale n. 542/2024, con cui era stata respinta l’istanza di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli per connessione soggettiva e oggettiva e ha esaminato prioritariamente quello relativo alla revocazione. Ha accolto l’appello n. 2061/2025, riformando la sentenza n. 1334/2024 e dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Provincia contro la sentenza di primo grado n. 985/2020. L’art. 106, comma 3, c.p.a. deve essere interpretato nel senso che contro le sentenze dei TAR è ammessa soltanto la revocazione straordinaria, quando i relativi motivi non siano deducibili con l’appello; la revocazione ordinaria, invece, non è proponibile contro una sentenza di primo grado, perché i suoi vizi devono essere fatti valere mediante tempestivo appello. Non sussistevano quindi i presupposti per l’errore scusabile o per la rimessione in termini: la Provincia conosceva fin dall’origine la statuizione sfavorevole sulla titolarità dei terreni e avrebbe dovuto impugnarla con appello. È stato così confermato il giudicato sulla proprietà dei terreni in capo agli eredi del dante causa. Per effetto della riforma della sentenza sulla revocazione, è stato accolto anche l’appello n. 2067/2025. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 1339/2024, accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento provinciale n. 542/2024, ritenuto contrario agli obblighi conformativi derivanti dal giudicato. È rimasto fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto definitivamente accertata, tenendo conto, nella liquidazione dell’indennizzo spettante ai privati, di quanto eventualmente già percepito in virtù dell’esproprio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 3, c.p.a.

    contro le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello

    Contro le sentenze dei TAR è ammessa soltanto la revocazione straordinaria; i vizi di revocazione ordinaria devono essere dedotti con l’appello, sicché la revocazione ordinaria proposta contro una sentenza di primo grado è inammissibile.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile e la rimessione in termini non possono sanare la mancata proposizione dell’appello quando la parte conosceva fin dall’inizio la portata sfavorevole della sentenza e avrebbe potuto impugnarla tempestivamente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di revocazione per errore di fatto, in quanto riconducibile alla revocazione ordinaria, non può essere utilizzato per impugnare una sentenza di primo grado del TAR in luogo dell’appello.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    A seguito dell’accertamento giudiziale della permanenza della proprietà privata sul bene occupato e trasformato, l’Amministrazione deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, anche valutando l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante o una diversa soluzione conforme al giudicato.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non esaurisce necessariamente la rilevanza della controversia quando tale provvedimento è illegittimo perché contrario agli obblighi conformativi derivanti dal giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato relativo alla titolarità dei terreni fa stato anche nei confronti degli eredi della parte originaria.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.p.a., contro le sentenze dei TAR è ammessa soltanto la revocazione straordinaria, quando il relativo motivo non sia deducibile con l’appello; i vizi di revocazione ordinaria devono essere fatti valere mediante appello e la revocazione ordinaria proposta contro una sentenza di primo grado è inammissibile.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte, già al momento della pubblicazione della sentenza, disponeva di tutti gli elementi per percepirne la soccombenza e avrebbe potuto proporre tempestivamente appello.
  • Il giudicato che accerta la permanenza della proprietà privata su un bene occupato e trasformato dall’Amministrazione vincola quest’ultima nella successiva attività provvedimentale e impone di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto accertata giudizialmente.
  • È illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione, in violazione degli obblighi conformativi derivanti dal giudicato, respinge l’istanza del proprietario senza adottare una determinazione coerente con l’accertata permanenza della proprietà privata; resta salvo il potere-dovere di scegliere, nell’ambito consentito dall’ordinamento, la modalità di adeguamento, compresa la valutazione dell’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteRevocazione e opposizione di terzoGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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