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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28025/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un pagamento di € 469.653,61 disposto da una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria in favore del proprio fornitore, con addebito su conto corrente acceso presso una banca. L'ente in amministrazione straordinaria ha agito per far dichiarare l'inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall. nei confronti della massa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo decisivo il momento della pubblicazione del decreto di apertura della procedura nel Registro delle imprese. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della procedura, ritenendo che per l'amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 gli effetti dello spossessamento e l'inefficacia dei pagamenti decorrono dalla data di emissione del decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario, con applicazione della regola dell'ora zero del medesimo giorno. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16 l. fall. e degli artt. 2 e 6 legge Marzano, oltre agli artt. 42 e 44 l. fall., sostenendo che l'efficacia verso i terzi dovesse decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese e non dall'emissione del decreto; 2) violazione dell'art. 44 l. fall. perché il pagamento sarebbe stato disposto prima del decreto, il 27 agosto 2008, e quindi fuori dal perimetro di inefficacia; 3) omessa pronuncia sulla mancanza di prova che il beneficiario del bonifico fosse il fornitore indicato; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla continuità dei rapporti contrattuali tra debitore e fornitore, con asserito subentro della procedura e preclusione dell'azione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente o incongrua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, il decreto di nomina del commissario straordinario determina lo spossessamento del debitore e gli effetti degli artt. 42 e 44 l. fall. sin dalla sua emissione, con applicazione della zero hour rule al giorno del provvedimento. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva fatto decorrere l'inefficacia dei pagamenti eseguiti nello stesso giorno del decreto dall'ora zero di quella data. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il secondo perché introduceva una questione nuova non adeguatamente allegata; il terzo per difetto di specificità; il quarto perché veicolava una questione giuridica con il vizio dell'omesso esame di fatto; il quinto perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l. fall.

    inefficacia dei pagamenti

    si applica anche all'amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, con decorrenza degli effetti dall'ora zero del giorno di emissione del decreto di nomina del commissario straordinario

  • art. 16 l. fall.

    non è applicabile in via analogica per differire al momento della pubblicazione nel Registro delle imprese gli effetti verso i terzi dell'apertura dell'amministrazione straordinaria

  • art. 2 d.l. n. 347/2003

    ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario

    il decreto ministeriale di nomina produce immediatamente lo spossessamento e gli effetti concorsuali indicati dalla norma

  • art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003

    il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore

    rafforza la tesi che gli effetti nei confronti dei terzi decorrono dalla data di emissione del decreto e non dalla pubblicazione

  • art. 38 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato dal decreto-legge per la nomina del commissario straordinario e per l'assetto della procedura

  • art. 200 l. fall.

    dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47

    la giurisprudenza richiamata lo interpreta nel senso che gli effetti decorrono dalla data del provvedimento amministrativo e non dalla sua pubblicazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge, in parte respinti o dichiarati inammissibili

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente di censurare come omesso esame una questione giuridica; richiede un fatto storico decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata rigettata per difetto di specificità della relativa allegazione nel ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'atto di raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nell'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, il decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario produce immediatamente lo spossessamento del debitore e fa decorrere gli effetti concorsuali rilevanti per l'inefficacia dei pagamenti sin dall'ora zero del medesimo giorno.
  • Per i pagamenti eseguiti dopo la data di emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, opera l'inefficacia ex art. 44 l. fall.; non è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento nel Registro delle imprese.
  • L'analogia con l'art. 16 l. fall. non può essere utilizzata per posticipare agli effetti verso i terzi l'operatività del decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria, quando la disciplina speciale attribuisce rilievo immediato alla sua emissione.
  • In sede di legittimità, la deduzione di una questione nuova è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già sottoposta al giudice di merito e di averne indicato il preciso luogo processuale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non consente di censurare come omesso esame una questione di diritto.
  • La censura di omessa pronuncia richiede specificità nell'allegazione e nella trascrizione della questione asseritamente non esaminata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente esporre le ragioni della decisione in modo chiaro e coerente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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