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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00067/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato le statuizioni civili disposte in primo grado dopo aver dichiarato estinti per prescrizione i reati di circonvenzione di incapace contestati a entrambi. Ad uno dei ricorrenti si contestava di aver concorso con una terza (deceduta) nell'abuso dello stato di inferiorità psichica di due sorelle inducendole a conferire procure poi utilizzate per svuotare i conti per oltre 441.776 euro; ai notai si contestavano violazioni degli obblighi professionali e, per uno, il falso in atto pubblico. I motivi di ricorso denunciavano: carenza e vizio di motivazione sulla sussistenza dello stato di vulnerabilità delle persone offese; errori nella determinazione e ripartizione della provvisionale (liquidata in solido invece che pro quota); vizi nella qualificazione del concorso e del nesso di causalità tra atto notarile e danno; criticità sull'elemento soggettivo del falso e su presunte violazioni procedurali in ordine alle statuizioni civili; richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale. Un ricorrente ha poi rinunciato al gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del primo ricorrente perché esso si risolveva in una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e per essere manifestamente infondato nella parte relativa alla provvisionale. Il ricorso del secondo ricorrente è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., sanzioni in favore della Cassa delle ammende: euro 1.000 per il ricorrente che ha rinunciato e euro 3.000 per l'altro. La Corte ha ribadito i principi di diritto sulla limitazione del sindacato di legittimità alla verifica della logica e dell'aderenza della motivazione alle emergenze probatorie e sul carattere discrezionale e difficilmente censurabile in cassazione della determinazione della provvisionale.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. pen.

    Norma che punisce la circonvenzione di incapace; nel caso la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente lo stato di vulnerabilità delle persone offese sulla base di elementi concreti, valutazione rimessa ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sul falso in atto pubblico: il profilo relativo all'elemento soggettivo e alla sussistenza del falso è questione di merito che richiede valutazione delle prove e del convincimento e pertanto non rientra nella valutazione di legittimità se non sotto il profilo della ratio decidendi

  • art. 40 cod. pen.

    Citata in relazione alla clausola di equivalenza; il ricorrente sosteneva limiti di applicazione, ma la questione attiene a interpretazioni di merito e di applicazione ai fatti concreti

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla determinazione della provvisionale: la Corte di legittimità ha ribadito che la quantificazione di una provvisionale è rimessa al giudice di merito e in larga misura insindacabile in cassazione

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle statuizioni civili; la Corte ha confermato che le pronunce di merito in materia civile e la liquidazione provvisoria sono sostanzialmente non censurabili in cassazione salvo vizi formali e di motivazione

  • artt. 610, 611 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento con contraddittorio scritto: il procedimento si è celebrato per iscritto senza udienza orale in mancanza di richiesta nei termini previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni all'ammenda per i ricorrenti, norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito probatorio: il suo controllo è limitato alla verifica della logicità della motivazione e della sua aderenza alle fonti di prova
  • La valutazione dello stato di vulnerabilità delle persone offese è questione di merito; per essere censurabile in cassazione deve emergere un vizio logico o un travisamento delle prove chiaramente segnalato
  • La determinazione della provvisionale è discrezionale del giudice di merito e difficilmente censurabile in cassazione, soprattutto se l'importo rientra nell'ambito del danno prevedibile
  • La rinuncia al ricorso comporta inammissibilità sopravvenuta e può comportare l'irrogazione di sanzioni economiche
  • Ricorsi manifestamente volti a una rivalutazione della prova piuttosto che a far emergere vizi di motivazione formali sono destinati all'inammissibilità
  • Le questioni inerenti l'elemento soggettivo dei reati (es. falso in atto pubblico) e il nesso causale tra atto e danno devono essere affrontate principalmente in sede di merito; in Cassazione sono ammissibili solo se connotate da un vizio di diritto o di motivazione

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