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Parere

Parere n. 1844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Esigibili S.r.l. contro l’INAIL e nei confronti della Montana S.r.l. per l’annullamento del provvedimento emesso dalla sede di Roma Centro in data 30 luglio 2024, così come integrato in data 18 settembre 2024, di diniego di ammissione ai finanziamenti di cui all’Avviso pubblico ISI 2022.

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego INAIL del 30 luglio 2024, integrato il 18 settembre 2024, di ammissione della società ai finanziamenti dell’Avviso pubblico ISI 2022.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego di finanziamento per la sostituzione di tre miniescavatori e due gruppi elettrogeni, sostenendo di esercitare dal 2021 il noleggio a caldo dei mezzi e contestando l’inadeguatezza della voce tariffaria 9125 attribuitale dall’INAIL. Deduceva violazione dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione, oltre a illogicità, irrazionalità e contraddittorietà della motivazione. A suo avviso, poiché la voce tariffaria era stata attribuita dall’Istituto, quest’ultimo avrebbe dovuto rettificarla in autotutela anziché negare il finanziamento. L’INAIL e il Ministero opponevano che l’attività di noleggio con operatore non risultava comprovata alla data di pubblicazione del bando e che le attività e le voci tariffarie allora attive erano riferibili alla gestione Terziario e non coerenti con le lavorazioni finanziabili.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto. In via preliminare dà atto del corretto contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che ha potuto presentare osservazioni. Nel merito, la documentazione non dimostra che alla data di pubblicazione dell’Avviso ISI 2022 la società svolgesse effettivamente il noleggio a caldo di escavatori e generatori: l’inquadramento INPS e le voci tariffarie attive erano riferibili alla gestione Terziario e ad attività commerciali o di manutenzione. La denuncia di variazione, con decorrenza retroattiva dal 2 febbraio 2021, è stata presentata solo il 3 luglio 2024, dopo il preavviso di rigetto del 1° luglio 2024. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’assenza di lavorazioni edili, di personale munito del necessario patentino alla data rilevante e di riferimenti nel DVR ai rischi connessi all’attività edile; l’unico dipendente con la qualifica necessaria era stato assunto nel 2024. La voce 9125 attribuita dall’INAIL non era comunque idonea a sostenere l’ammissione al finanziamento. L’Istituto non era tenuto a rettificare, nell’ambito della procedura di finanziamento, una classificazione tariffaria formata in un diverso procedimento sulla base di un’istruttoria tecnica. La società avrebbe potuto contestare tale classificazione con i rimedi previsti dall’art. 45 e seguenti del d.P.R. 1124/1965 e dall’art. 4 del d.P.R. 314/2001, entro trenta giorni dalla comunicazione, ma non li ha attivati. È inoltre dirimente la previsione dell’art. 3 dell’Avviso, secondo cui le lavorazioni e il rischio oggetto del progetto dovevano essere già attivi e riscontrabili alla data di pubblicazione del bando.

Osservazioni

Contraddittorio e relazione ministeriale

Il contraddittorio si è regolarmente formato: la relazione ministeriale, non inizialmente trasmessa alla ricorrente, le è stata comunicata dalla Sezione, consentendole di presentare osservazioni.

Coerenza dell’attività dichiarata con i requisiti del bando

La documentazione non dimostra che, alla data di pubblicazione dell’Avviso ISI 2022, la società svolgesse il noleggio a caldo di escavatori e generatori. L’inquadramento e le voci tariffarie attive risultavano riferibili alla gestione Terziario e non erano coerenti con le attività finanziabili.

Prova dell’attività di noleggio a caldo

Sono stati considerati rilevanti l’assenza di lavorazioni edili risultanti dall’inquadramento, la mancanza di dipendenti muniti del patentino necessario alla data del bando e l’assenza nel DVR di riferimenti ai rischi tipici dell’attività. L’unico dipendente con la qualifica necessaria era stato assunto nel 2024.

Contestazione della voce tariffaria

La ricorrente avrebbe dovuto contestare l’attribuzione della voce tariffaria attraverso i rimedi previsti dall’art. 45 e seguenti del d.P.R. 1124/1965 e dall’art. 4 del d.P.R. 314/2001, entro trenta giorni dalla comunicazione. Non poteva pretendere che l’INAIL rettificasse quella classificazione nel diverso procedimento di finanziamento.

Requisiti temporali dell’Avviso ISI 2022

Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, le lavorazioni e il rischio oggetto dell’intervento dovevano essere già attivi e riscontrabili alla data di pubblicazione del bando. La denuncia di variazione presentata dopo il preavviso di rigetto, sebbene con decorrenza retroattiva, non dimostrava il possesso del requisito alla data richiesta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Con il presente ricorso straordinario si chiede l’annullamento del provvedimento di diniego adottato dall’INAIL

    Il rimedio esaminato è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere conclude sulla fondatezza della domanda di annullamento.

  • art. 45 e seguenti d.P.R. 1124/1965

    laddove avesse ritenuto incongrua tale attribuzione avrebbe potuto attivare, entro trenta giorni dalla comunicazione, i rimedi normativamente previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 45 e seguenti) e dal d.P.R. 14 maggio 2001, n. 314 (articolo 4), ossia il ricorso al Presidente dell’INAIL o il ricorso in opposizione alla sede INAIL territorialmente competente, come evidenziato nel certificato di variazione dell’INAIL.

    La contestazione della classificazione tariffaria doveva essere proposta con gli specifici rimedi previsti dalla disciplina assicurativa, entro trenta giorni dalla comunicazione; non poteva essere sostituita dalla richiesta di rettifica nell’ambito della successiva procedura di finanziamento.

  • art. 4 d.P.R. 314/2001

    laddove avesse ritenuto incongrua tale attribuzione avrebbe potuto attivare, entro trenta giorni dalla comunicazione, i rimedi normativamente previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 45 e seguenti) e dal d.P.R. 14 maggio 2001, n. 314 (articolo 4), ossia il ricorso al Presidente dell’INAIL o il ricorso in opposizione alla sede INAIL territorialmente competente, come evidenziato nel certificato di variazione dell’INAIL.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei rimedi amministrativi per contestare l’attribuzione della voce tariffaria, da attivare entro trenta giorni dalla comunicazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    presentando denuncia di variazione dell’attività - pur con effetto retroattivo (dal 2 febbraio 2021) - solo dopo la comunicazione di cui all’articolo 10 bis legge 241 del 1990

    Il preavviso di rigetto ha preceduto la denuncia di variazione invocata dalla ricorrente; la presentazione successiva di tale denuncia non dimostra che i requisiti sostanziali del bando fossero presenti alla data di pubblicazione.

  • art. 3 dell’Avviso pubblico ISI 2022

    L’articolo 3 dell’Avviso pubblico ISI 2022 prevede, tra l’altro, che i progetti finanziabili “devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data”.

    Il progetto è finanziabile solo se le lavorazioni dell’impresa e il rischio cui si riferisce l’intervento risultano già attivi e riscontrabili alla data di pubblicazione dell’Avviso.

Massime di principio

  • Quando un bando di finanziamento richiede che le attività e i rischi oggetto del progetto siano già presenti alla data di pubblicazione, il requisito deve essere dimostrato con riferimento a quella data; una denuncia di variazione presentata successivamente, anche se formulata con decorrenza retroattiva, non è di per sé sufficiente a provarne la sussistenza.
  • La contestazione dell’inquadramento o della voce tariffaria attribuiti dall’INAIL deve essere proposta attraverso i rimedi specifici previsti dalla disciplina assicurativa e nei relativi termini; la procedura di finanziamento non è la sede per ottenere la rettifica di una classificazione adottata in un distinto procedimento.
  • L’ammissione a un finanziamento può essere negata quando l’attività concretamente svolta, l’inquadramento assicurativo e gli elementi documentali disponibili non risultino coerenti con le lavorazioni e i rischi ammessi dal bando.

Diniego di finanziamento ISI 2022 per attività non coerenti con il bando

Il parere riguarda il ricorso straordinario di una società contro il diniego INAIL di ammissione ai finanziamenti dell’Avviso pubblico ISI 2022. La domanda era volta a ottenere fondi per sostituire tre miniescavatori e due gruppi elettrogeni, assumendo che i mezzi fossero impiegati nell’attività di noleggio a caldo.

Domanda e procedimento amministrativo

L’Avviso ISI 2022 finanzia interventi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e, per le imprese agricole, l’acquisto di macchinari e attrezzature con soluzioni innovative. La società ha presentato domanda nell’ambito dell’Asse 1, per la sostituzione di tre miniescavatori e due gruppi elettrogeni, dichiarando di svolgere noleggio a caldo di tali attrezzature.

Durante l’istruttoria l’INAIL ha chiesto chiarimenti e integrazioni e, il 1° luglio 2024, ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando che le voci tariffarie attive della gestione Terziario riguardavano la vendita al dettaglio e la manutenzione o riparazione di macchine, non il noleggio a caldo per cui era richiesto il finanziamento. La società ha dichiarato di svolgere il noleggio dal 2021 e il 3 luglio 2024 ha presentato una denuncia di variazione con decorrenza retroattiva dal 2 febbraio 2021. L’INAIL ha attribuito la voce tariffaria 9125, ma ha ritenuto anche questa inadeguata rispetto alle attività dichiarate. Il diniego del 30 luglio 2024 è stato integrato il 18 settembre 2024.

Motivi del ricorso e difese

La società ha dedotto violazione dell’affidamento, della legittima aspettativa, della trasparenza, della chiarezza e della leale collaborazione, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che l’INAIL, avendo attribuito la voce tariffaria 9125, avrebbe dovuto rettificarla anziché negare il finanziamento.

L’INAIL ha replicato che le attività risultanti dall’inquadramento e dalla documentazione camerale non comprendevano il noleggio con operatore; che la denuncia di variazione era successiva al preavviso di rigetto; e che non vi erano prove oggettive dell’attività alla data di pubblicazione dell’Avviso. Ha inoltre richiamato l’assenza di personale con il necessario patentino e le incongruenze del DVR, che non descriveva i rischi tipici della conduzione dei mezzi. Il Ministero ha concluso per l’infondatezza del ricorso. La ricorrente ha potuto esaminare la relazione ministeriale e presentare osservazioni; il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto regolare il contraddittorio.

Valutazione dei requisiti di finanziamento

La Sezione ritiene non dimostrato che alla data di pubblicazione dell’Avviso ISI 2022 la società svolgesse l’attività di noleggio a caldo di escavatori e generatori. L’inquadramento INPS e le voci tariffarie attive erano riferibili alla gestione Terziario e ad attività non coerenti con quelle per cui era stato chiesto il finanziamento. La denuncia di variazione presentata dopo il preavviso, pur con decorrenza retroattiva, non supera tale carenza probatoria.

Gli elementi istruttori risultavano inoltre incompatibili con l’attività dichiarata: non emergevano lavorazioni edili, il personale non risultava munito del necessario patentino alla data rilevante e il DVR non indicava i rischi connessi alla conduzione dei mezzi. L’unico dipendente con la qualifica necessaria era stato assunto nel 2024. L’INAIL ha pertanto correttamente rilevato la mancanza dei presupposti sostanziali per l’ammissione.

Contestazione della voce tariffaria

La Sezione esclude che l’INAIL fosse tenuto a rettificare la voce tariffaria nel procedimento relativo al finanziamento: la classificazione era stata attribuita in un procedimento distinto, sulla base di un’istruttoria tecnica. Se riteneva incongrua l’attribuzione, la società avrebbe potuto utilizzare, entro trenta giorni dalla comunicazione, i rimedi previsti dall’art. 45 e seguenti del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’art. 4 del d.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, ossia il ricorso al Presidente dell’INAIL o l’opposizione alla sede territorialmente competente. La società non ha attivato tali rimedi.

Requisito temporale e conclusione

L’art. 3 dell’Avviso ISI 2022 stabilisce che le lavorazioni finanziabili e il rischio oggetto dell’intervento devono essere già attivi e riscontrabili alla data di pubblicazione del bando. La Sezione considera tale requisito dirimente: la variazione dichiarata dopo il preavviso e l’inadeguatezza della voce tariffaria attribuita non dimostrano che le condizioni di accesso fossero presenti alla data richiesta. Il Consiglio di Stato esprime pertanto il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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