Cassazione Penale, Ordinanza n. 16047/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio riguarda una condanna pronunciata dal Tribunale a carico di un imputato per una contravvenzione ambientale. In primo grado il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006, applicando la pena dell'ammenda di 5.000 euro, a fronte di un massimo edittale di 10.000 euro e di una cornice alternativa che prevedeva anche l'arresto. L'imputato ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla pena irrogata, ritenuta formulata solo con clausole di stile, e lamentando inoltre il mancato esercizio del potere di concedere le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse sufficiente, poiché il Tribunale aveva applicato una pena pecuniaria più prossima al minimo che al massimo edittale e, in tale contesto, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. era adeguato. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che esse non erano state specificamente richieste in sede di conclusioni dal difensore; pertanto il giudice di merito non era tenuto a motivarne il diniego. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato condannato in primo grado; la decisione non entra nel merito della sua configurazione, ma ne prende atto come titolo del reato contestato.
art. 133 c.p.
il richiamo ai criteri di commisurazione della pena è ritenuto sufficiente quando la sanzione sia applicata in misura contenuta e prossima al minimo edittale.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e il loro diniego non richiede specifica motivazione se non sia stata avanzata una richiesta puntuale con indicazione delle ragioni giustificative.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La motivazione sulla determinazione della pena può ritenersi sufficiente quando il giudice applichi una sanzione collocata in prossimità del minimo edittale e richiami, anche sinteticamente, i criteri legali di commisurazione della pena.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche se la difesa non ne abbia fatto richiesta specifica in sede di conclusioni, accompagnandola con elementi idonei a sostenerne il riconoscimento.
- La censura sul trattamento sanzionatorio non può essere efficacemente proposta in cassazione come vizio di motivazione se la sentenza evidenzia, sia pure sinteticamente, il percorso valutativo seguito nella scelta della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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