Ordinanza n. 150/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia a – del provvedimento del 17.12.2025 (senza numero di prot.), successivamente notificato, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Paesaggistica del Comune di Montecorice ha – ancora una volta - respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica depositata dalla ricorrente in data 05.11.2018; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5830 del 27.06.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11763 del 10.12.2025, richiamata nel provvedimento sub a); non conosciuta; d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11538 del 04.12.2025, richiamata nel provvedimento sub a); non conosciuta; e - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 15246 del 27.08.2020, con la quale la Soprintendenza ha reso parere contrario; f – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13528-P del 28.07.2020, recante la comunicazione dei motivi ostativi; g – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica del 17 dicembre 2025, connesso a un precedente parere contrario della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente autorizzazione paesaggistica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego comunale di autorizzazione paesaggistica relativo all’istanza presentata il 5 novembre 2018, nonché gli atti endoprocedimentali e presupposti, tra cui le comunicazioni dei motivi ostativi e il parere contrario della Soprintendenza del 27 agosto 2020. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli effetti del diniego. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la controversia riguarda la legittimità del diniego paesaggistico e degli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare suscettibile di favorevole apprezzamento sotto il profilo del periculum in mora, ravvisato nelle conseguenze ripristinatorie derivanti dal provvedimento impugnato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti del diniego, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione del ricorso nel merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nelle conseguenze ripristinatorie suscettibili di derivare dall’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
- Quando il periculum in mora è ritenuto sussistente e la domanda cautelare meritevole di favorevole apprezzamento, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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