Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo per un credito di oltre 262 mila euro e, nell’insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della debitrice, chiedeva il riconoscimento del credito con privilegio ipotecario sulla base di un’ipoteca iscritta in forza del decreto monitorio munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo revocabile la prelazione ipotecaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.; il tribunale, respinta l’opposizione allo stato passivo, aveva valorizzato la continuità tra una precedente domanda di concordato preventivo con riserva e la successiva apertura dell’amministrazione straordinaria, retrodatando il periodo sospetto alla pubblicazione della domanda di concordato. Nel ricorso per cassazione la creditrice deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 95 l.fall., lamentando la mancata motivazione sui presupposti della revocatoria eccepita dal curatore e sostenendo di non conoscere lo stato di insolvenza della debitrice; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 69-bis l.fall., contestando l’applicabilità del principio di consecuzione tra concordato preventivo "in bianco" e amministrazione straordinaria e quindi la retrodatazione del periodo sospetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il tribunale aveva già spiegato la ragione dell’inefficacia della prelazione ipotecaria, iscritta entro il termine semestrale anteriore all’apertura della procedura, e che incombeva sulla creditrice la prova positiva dell’inscientia decoctionis, prova che non era stata neppure allegata in opposizione; inoltre la questione era stata introdotta per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo ha affermato che la decisione del tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il principio di consecuzione opera anche quando alla domanda di concordato preventivo con riserva segua, senza soluzione di continuità, l’amministrazione straordinaria, con retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla pubblicazione della domanda di concordato. Ha precisato che la disciplina applicata riguardava la revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. e non l’inefficacia della prelazione ex art. 168 l.fall. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 95 l.fall.
L’accoglimento dell’eccezione di revocatoria fallimentare paralizza, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la pretesa di riconoscimento del privilegio ipotecario.
art. 67, comma 1, n. 4, l.fall.
L’ipoteca iscritta nel periodo sospetto è soggetta a revocatoria fallimentare; la Corte conferma che la fattispecie esaminata riguarda questa revocatoria e non l’inefficacia della prelazione ex art. 168 l.fall.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ha costituito il titolo in base al quale era stata iscritta l’ipoteca poi contestata.
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
"nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67 primo comma e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese"
La regola di consecuzione e la retrodatazione del periodo sospetto decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato, e si applicano anche al concordato con riserva e, per estensione, all’amministrazione straordinaria quando vi sia continuità causale tra le procedure.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione della violazione di legge richiamato nei motivi di ricorso.
art. 360 bis c.p.c.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione è stata decisa in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 161, comma 6, l.fall.
La domanda di concordato preventivo con riserva o "in bianco" rileva come dies a quo per la consecuzione delle procedure.
art. 168 l.fall.
La Corte precisa che la disciplina applicata non riguarda l’inefficacia delle prelazioni derivante dalla sospensione propria del concordato, ma la revocatoria fallimentare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se il curatore eccepisce la revocatoria fallimentare della garanzia, il creditore che pretenda il privilegio deve fornire la prova positiva della propria inscientia decoctionis; la mancata allegazione o prova comporta il rigetto della domanda di prelazione.
- L’eccezione di revocatoria fallimentare, se accolta, impedisce il riconoscimento del privilegio ipotecario anche quando il credito sia assistito da un titolo esecutivo definitivo.
- Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali comporta che, ai fini della revocatoria, il periodo sospetto si retrodata alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, anche nel caso di concordato "in bianco" seguito senza soluzione di continuità da altra procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione straordinaria.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non dedotte nei precedenti gradi di merito, come la mancata consapevolezza dello stato di insolvenza.
- Il motivo di ricorso che contrasti una decisione conforme a un orientamento consolidato della Corte è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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