Sentenza n. 1681/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 1993/2025, che aveva ordinato l’esibizione di documenti, annullato il parere regionale negativo sull’autorizzazione per un setting R3 di 30 posti letto e disposto il pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (cooperativa sociale)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa sociale ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. contro la Regione Campania, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno e il Comune di Atena Lucana, deducendo che la sentenza n. 1993/2025 era stata notificata l’8 gennaio 2026, era passata in giudicato e non era stata eseguita. Ha chiesto di ordinare alle amministrazioni l’adempimento delle statuizioni, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di applicare una penalità di mora. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR accerta che la sentenza azionata, regolarmente notificata e passata in giudicato, non ha ricevuto esecuzione e ordina alla Regione e all’ASL, ciascuna per quanto di competenza, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: di esibire la documentazione indicata nella pronuncia del 2025; alla Regione, anche avvalendosi della collaborazione dell’ASL e del Comune per gli accertamenti necessari, di svolgere l’attività amministrativa conseguente all’annullamento del parere negativo e di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di autorizzazione per il setting R3 di 30 posti letto; e alla Regione di pagare le spese liquidate nella sentenza da eseguire. Il Tribunale si riserva, su istanza della ricorrente e in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine, di nominare un commissario ad acta. Respinge la richiesta di astreinte: pur riconoscendone l’astratta ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione, ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano nel caso concreto ragioni ostative alla condanna. Regione e ASL sono condannate in solido alle spese di questo giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%; nessuna statuizione di ottemperanza è rivolta al Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
La presente azione di ottemperanza ricade nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 112 c.p.a.
La controversia è qualificata come azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.
L’applicazione dell’astreinte contro un’amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, anche con riguardo ai vincoli di bilancio, allo stato della finanza pubblica e agli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone specifiche attività amministrative risulta non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare alle amministrazioni obbligate gli adempimenti necessari, individuandoli in modo puntuale e fissando un termine per provvedere.
- Se l’ottemperanza riguarda l’annullamento di un parere amministrativo negativo, l’amministrazione competente deve svolgere l’attività conseguente alla pronuncia e adottare una nuova determinazione conforme ai vincoli conformativi stabiliti dal giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può riservarsi la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta per la sostituzione dell’amministrazione inottemperante.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa in presenza di ragioni ostative specifiche; nel caso deciso il giudice ha ritenuto sufficienti la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
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