Cassazione Civile, Ordinanza n. 16766/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore di lavoro per ottenere, in via privilegiata, differenze retributive asseritamente dovute perché il lavoratore sosteneva di essere stato formalmente inquadrato nell’Area A, posizione A2, mentre, per le mansioni realmente svolte sin dall’assunzione, avrebbe dovuto essere collocato nell’Area B, posizione B1. In subordine e comunque, il ricorrente rivendicava le differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, lamentando che il tribunale non avesse correttamente applicato la contrattazione collettiva e integrativa di settore e non avesse svolto il necessario accertamento in fatto sulle mansioni concretamente espletate. Il tribunale aveva respinto l’opposizione richiamando un precedente di legittimità, ritenendo non configurabile un automatico passaggio dall’Area A all’Area B per gli autisti soccorritori e reputando non provata una maggiore professionalità riconducibile alle mansioni superiori; aveva inoltre ritenuto assorbita la questione della prescrizione. Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione di varie clausole dei CCNL e del contratto integrativo CRI, delle delibere regionali lombarde e dell’art. 36 Cost., insistendo sul fatto che il corretto inquadramento iniziale avrebbe dovuto essere nell’Area B e, in ogni caso, che egli aveva chiesto l’ammissione al passivo per differenze retributive da mansioni superiori effettivamente svolte fin dalla prima assunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha chiarito che la domanda di superiore inquadramento è cosa distinta dalla domanda di differenze retributive per mansioni superiori: la prima può essere preclusa dall’art. 52 d.lgs. 165/2001, la seconda impone invece un giudizio trifasico sulle mansioni concretamente svolte, sulla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis e sul confronto tra le une e l’altra. Poiché il tribunale aveva confuso i due piani e non aveva verificato in fatto, con valutazione qualitativa, quantitativa e temporale, se le mansioni svolte fossero effettivamente superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, il decreto è stato cassato con rinvio allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese. Sono state invece dichiarate inammissibili le deduzioni sulla prescrizione, perché la questione era rimasta assorbita e il giudice di merito non vi aveva pronunciato.
Norme richiamate
art. 209 l. fall.
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere il corretto inquadramento nell’area B
art. 13 del CCNL - quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dal ricorrente per il corretto assetto classificatorio
artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dal ricorrente per la declaratoria delle aree professionali
art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dal ricorrente
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009
esaminato dalla Corte come clausola che non trasforma automaticamente gli autisti soccorritori dell’Area A in Area B, ma individua un nuovo profilo nell’Area B per assunzioni successive
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata alle mansioni svolte
art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001
distinzione tra divieto/preclusione del superiore inquadramento e diritto alle differenze retributive per mansioni superiori effettivamente svolte
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
esaminato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ritenuto non dovuto
L. 24.12.12 n. 228
richiamata in relazione al comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Cass. S.U. n. 36197/2023
citata solo per la questione della prescrizione rimasta assorbita
Cass. n. 20915/2019
precedente distinto, riguardante domanda di inquadramento superiore e non di sole differenze retributive per mansioni superiori
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la domanda di superiore inquadramento e la domanda di differenze retributive per mansioni superiori sono giuridicamente distinte e vanno esaminate separatamente.
- Il giudice, quando è dedotto lo svolgimento di mansioni superiori, deve procedere a un giudizio trifasico: accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis e confrontare i dati per verificare se le mansioni siano effettivamente superiori.
- La contrattazione collettiva del pubblico impiego è conoscibile d’ufficio dal giudice; una volta allegati mansioni, comparto e livello di inquadramento, spetta al giudice porre in raffronto tali elementi con la disciplina collettiva vigente.
- La verifica delle mansioni superiori deve tener conto non solo del dato quantitativo, ma anche di quello qualitativo e temporale, nonché della pienezza dei poteri esercitati e delle correlate responsabilità.
- Una clausola collettiva che istituisce un nuovo profilo professionale in un’area superiore non comporta automaticamente il trascinamento in tale area dei dipendenti già in servizio, se non risulta una espressa previsione in tal senso.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili censure dirette a questioni rimaste assorbite in primo grado o in appello, in mancanza di una specifica statuizione su di esse da parte del giudice di merito.
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