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Sentenza

Sentenza n. 6813/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto per lavoro subordinato (prot. D/4509/2025 del 17/07/2025), emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi;

Giustizia amministrativa202509930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, del d.P.R. 394/1999 e del d.lgs. 71/2011; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sul rilievo che aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato poi revocato senza adeguata motivazione e senza contraddittorio; lesione del diritto al lavoro e dei principi costituzionali di uguaglianza e dignità. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di interesse, poiché il diniego del visto era vincolato dalla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, non impugnata. Il ricorrente, pur essendo stato informato del presupposto negativo mediante la comunicazione del diniego del visto, non ha impugnato la revoca né ha evocato in giudizio il Ministero dell’Interno, competente per il relativo atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il diniego del visto era fondato espressamente e unicamente sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato, atto presupposto di competenza del Ministero dell’Interno, che vincolava l’amministrazione degli affari esteri e non consentiva un esito diverso del procedimento di visto. L’atto presupposto doveva essere autonomamente impugnato, anche contestualmente all’atto applicativo, con coinvolgimento dell’amministrazione competente. La piena conoscenza della revoca è stata ritenuta acquisita dal ricorrente almeno alla data di notifica del diniego del visto del 17 luglio 2025, che menzionava espressamente la revoca; il termine per impugnare era quindi decorso, senza richiesta di rimessione in termini. La regolarizzazione della procura apostillata è stata ritenuta valida, ma non ha superato il difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

  • d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata nel procedimento di rilascio del visto per lavoro subordinato; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • d.lgs. 71/2011

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento applicativo è vincolato da un atto presupposto negativo, l’impugnazione del solo atto applicativo è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente non impugna anche l’atto presupposto, poiché l’amministrazione procedente non può adottare un esito diverso in assenza della rimozione di quest’ultimo.
  • L’atto presupposto deve essere impugnato autonomamente, anche contestualmente all’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, con evocazione in giudizio dell’amministrazione competente ad adottarlo.
  • La piena conoscenza dell’atto presupposto può derivare dalla notifica del provvedimento applicativo quando quest’ultimo informa espressamente l’interessato dell’esistenza e del contenuto pregiudizievole dell’atto presupposto; da tale momento decorre il termine per impugnarlo.
  • La natura dematerializzata o informatizzata dell’atto presupposto non esclude l’onere di impugnazione né la necessità di coinvolgere l’amministrazione competente; può, al più, incidere sul momento in cui tale onere diviene attuale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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