Sentenza n. 8630/2026 - Roma, Sezione 5Q
In via principale e di merito: 1) accogliere il ricorso e conseguentemente ordinare il rilascio del visto per tutti i motivi come in epigrafe indicati con contestuale ed urgente fissazione dell'appuntamento presso l'Ambasciata Italiana ad Islamabad per tale incombente; 2) condannare l'Amministrazione intimate al risarcimento del danno, opportunamente quantificato in seguito a C.T.U., sopportato dal ricorrente e cagionato dal comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata Italiana di Islamabad e della Prefettura di Brescia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Ha chiesto l'ordine giudiziale di rilascio del visto, con fissazione urgente dell'appuntamento presso l'Ambasciata italiana a Islamabad, nonché il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal comportamento illegittimo e arbitrario delle amministrazioni intimate. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che ordinasse all'amministrazione di procedere. La sentenza non accerta il diritto al rilascio del visto e non esamina nel merito la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, verificatosi quando l'amministrazione attiva il procedimento richiesto.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a ottenere un ordine giudiziale di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e rende improcedibile l'azione avverso il silenzio diretta a ottenere l'avvio del procedimento, senza implicare il riconoscimento del diritto al rilascio del visto.
- La complessità dell'iter amministrativo e il rilevante numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica possono costituire giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
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