Sentenza n. 2970/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3275 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero nell’eseguire una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto all’attribuzione della Carta docente per determinate annualità, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico. Hanno chiesto l’erogazione della Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, conferita su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito né gli estremi identificativi della sentenza civile da eseguire, limitandosi a delegare i difensori a rappresentare le ricorrenti “in ogni fase e grado”, compresa l’ottemperanza, “nel procedimento per il riconoscimento del diritto a percepire la Carta elettronica”.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha affermato che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale, idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può ritenersi sufficiente quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, poiché il collegamento fisico con l’atto consente di integrare il requisito di specialità. Tale eccezione non opera, invece, per una procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale: la successiva unione telematica dei documenti non garantisce né la piena consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso e non può essere formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell’andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso dalle ricorrenti per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di una procura speciale, contenente elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l’equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina, secondo il TAR, l’esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia né dimostra la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 182, comma 2, c.p.c., non consente di sanare il difetto genetico della procura speciale, trattandosi di requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il relativo potere di regolarizzazione non è applicabile al difetto originario della procura speciale nel processo amministrativo, secondo l’orientamento seguito dal TAR.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l’opzione processuale meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare che, nel processo amministrativo, la difesa tecnica è generalmente obbligatoria e giustifica la richiesta di un adempimento specifico nella formazione della procura speciale.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)
La procura speciale deve essere anteriore o contestuale alla redazione del ricorso; il difetto genetico non è sanabile e, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia, non è ammessa la regolarizzazione mediante errore scusabile in assenza di una specifica situazione eccezionale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, in modo sufficientemente determinato, l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita, oltre agli altri elementi utili a identificare il giudizio; una procura meramente generica è inidonea e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La procura generica può beneficiare del collegamento con il ricorso quando sia materialmente apposta in calce o a margine dell’atto, mentre la mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata non integra automaticamente una procura speciale valida.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- Il difetto originario della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile per il tramite dell’art. 39 c.p.a.
- L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte disponeva di parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto l’opzione meno prudente; la successiva pronuncia nomofilattica che conferma uno degli indirizzi già esistenti non rende automaticamente scusabile l’errore.
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