Sentenza n. 936/2026 - Napoli, Sezione 3
per la declaratoria del diritto di accesso della società ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 2 aprile 2025, in ordine all’avvenuta fornitura di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale del 2 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente asseritamente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha dedotto di avere effettuato, nel corso del 2024, due forniture a seguito di ordinativi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente Regionale Tutela Ambiente – Regione Campania e di non avere ricevuto il pagamento delle relative fatture. Avendo riscontrato anomalie concernenti i luoghi di destinazione del materiale, ha presentato un’istanza di accesso documentale per acquisire la documentazione relativa alle forniture e alla capacità dell’ente di costituirsi come autonomo centro di interessi. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’inesistenza dell’amministrazione indicata come detentrice della documentazione, sulla base dell’avviso pubblicato dalla Regione Campania il 18 giugno 2025, secondo cui il sedicente ente era totalmente sconosciuto all’amministrazione regionale e non esisteva in Campania alcun Ente Regionale Tutela Ambiente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di una condizione oggettiva dell’azione. L’accesso documentale presuppone l’esistenza di una pubblica amministrazione detentrice dei documenti richiesti; nel caso concreto, tale presupposto mancava, poiché l’Ente Regionale Tutela Ambiente – Regione Campania risultava un soggetto inesistente e non riconosciuto dalla Regione Campania. Il giudice ha ritenuto che l’avviso ufficiale regionale costituisse fatto notorio e comprovasse l’inesistenza giuridica dell’ente indicato dalla ricorrente, nonché la possibile natura truffaldina delle condotte sottostanti. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’ente intimato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lettere d) ed e), l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale presuppone l’esistenza di una pubblica amministrazione o di un soggetto qualificabile come detentore dei documenti richiesti; in mancanza di tale soggetto, difetta una condizione oggettiva dell’azione.
art. 116 c.p.a.
È la disposizione processuale applicabile alle controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti della possibile questione rilevabile ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’azione per l’accesso documentale presuppone l’esistenza di una pubblica amministrazione, o di altro soggetto legittimamente qualificabile come detentore, cui i documenti richiesti siano riferibili; se il soggetto indicato nell’istanza è giuridicamente inesistente, il ricorso è inammissibile per carenza di una condizione oggettiva dell’azione.
- Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio l’inesistenza del soggetto indicato come amministrazione detentrice dei documenti e definire il giudizio di accesso in rito, senza accertare nel merito il diritto ostensivo.
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