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Sentenza

Sentenza n. 5204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00138/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202508306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sgombero dell’aggregato edilizio e l’ordinanza di dichiarazione di inagibilità della porzione immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado con due motivi. Con il primo deducevano l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente di sgombero, sostenendo che non vi fosse un pericolo concreto e attuale, che nei sette mesi precedenti non si fossero verificati ulteriori crolli e che l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare strumenti ordinari. Contestavano inoltre la rilevanza della nota comunale del 15 marzo 2024, richiamata nell’ordinanza e dal TAR, nonché la valutazione delle risultanze istruttorie relative alla distanza della loro unità immobiliare dalla zona di crollo, alla presenza di cortili e chiostrine, agli interventi di consolidamento eseguiti e alla precedente attestazione di agibilità parziale. Con il secondo motivo, espressamente subordinato all’accoglimento del primo, deducevano l’illegittimità dell’ordinanza di inagibilità nella parte riferita alla loro porzione immobiliare, sostenendo che la precedente autocertificazione di agibilità sismica del 30 marzo 2012 avrebbe dovuto escludere tale unità dall’ambito dell’inagibilità dell’aggregato.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato anzitutto inammissibile per difetto di specificità, poiché gli appellanti si erano limitati a riproporre le censure già dedotte in primo grado senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza appellata e con il nucleo delle risultanze istruttorie valorizzate dal TAR, in particolare la nota comunale del 15 marzo 2024 attestante il pericolo di ulteriori crolli derivante dal diffuso degrado delle strutture dell’intero aggregato. Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto il motivo infondato nel merito. La situazione di rischio non riguardava soltanto la porzione direttamente interessata dal precedente crollo, ma l’intero aggregato edilizio, le cui unità strutturali erano interconnesse e potevano trasmettere gli effetti dinamici di ulteriori cedimenti alle porzioni contigue. La distanza dell’immobile degli appellanti dalla zona di crollo, la presenza di elementi di discontinuità, gli interventi di consolidamento e la precedente agibilità parziale non erano idonei a neutralizzare il rischio esterno derivante dal possibile crollo di strutture contigue. Il giudice ha ribadito che le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo attuale, anche potenziale, per la pubblica incolumità, non fronteggiabile efficacemente con strumenti ordinari, e una motivazione sull’urgenza; la risalenza della situazione di rischio non è di per sé ostativa, purché il pericolo sia ancora attuale al momento dell’adozione. Ha inoltre affermato che una precedente certificazione di agibilità non impedisce successivi provvedimenti di sgombero o di inagibilità in presenza di nuove condizioni di pericolo. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il suo esame era subordinato all’accoglimento del primo motivo, rimasto invece inammissibile e comunque infondato. Gli appellanti sono stati condannati alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    impone che i motivi d'appello siano specificamente indirizzati a confutare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata

    L’appello non può limitarsi a riproporre le censure già formulate in primo grado, ma deve contenere una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della sentenza appellata; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica presuppone un pericolo attuale, anche potenziale, non efficacemente fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e una motivazione sull’urgenza dell’intervento.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appello deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza una critica specifica alle risultanze istruttorie e alla motivazione del giudice, comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità può essere esercitato quando sussista un pericolo attuale, anche solo potenziale, non fronteggiabile efficacemente con gli strumenti ordinari, purché il provvedimento dia conto dell’urgenza e della concreta situazione di rischio.
  • La risalenza nel tempo della situazione di pericolo non consuma il potere di ordinanza contingibile e urgente: ciò che rileva è che il pericolo sia ancora attuale al momento dell’adozione del provvedimento e che la misura sia idonea a fronteggiarlo.
  • Quando un aggregato edilizio presenta strutture interconnesse e un diffuso degrado, il rischio di crollo può essere valutato unitariamente con riferimento all’intero organismo edilizio; la distanza della singola unità dalla zona già interessata da un crollo o la presenza di cortili e discontinuità non escludono il possibile propagarsi degli effetti dinamici dei cedimenti.
  • Una precedente certificazione di agibilità, anche parziale, non impedisce l’adozione successiva di provvedimenti di sgombero o di dichiarazione di inagibilità qualora emergano sopravvenute condizioni di pericolo, poiché tali misure sono dirette alla tutela immediata dell’incolumità pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiAppello
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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