Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 18/2008

Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere

Normativa regionaleL.R. Sicilia 18/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’ordinamento, gli organi, il funzionamento, il controllo e il regime contabile degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede in Sicilia, sia trasformati sia non trasformati in fondazione. Contiene anche disposizioni specifiche per il Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina e termini attuativi ormai scaduti, per cui la parte transitoria ha rilievo storico.

Disciplina degli IRCCS di diritto pubblico in Sicilia

Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico in Sicilia

La legge regionale siciliana definisce l’assetto ordinamentale degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale, distinguendo tra istituti trasformati in fondazione e non trasformati. La disciplina si coordina con il d.lgs. n. 288/2003 e con l’Atto d’intesa del 1° luglio 2004, valorizzando autonomia, separazione tra indirizzo e gestione e centralità della ricerca scientifica.

Ambito di applicazione e principi generali

Gli istituti sono qualificati come enti di rilevanza nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. L’ordinamento è improntato alla separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, nel rispetto delle esigenze connesse alla ricerca scientifica e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Attività istituzionali e funzione nel Servizio sanitario regionale

Gli I.R.C.C.S. sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e svolgono funzioni di alta specialità in materia di ricerca biomedica, assistenza e formazione. L’attività di ricerca deve essere orientata a prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell’area di specializzazione dell’istituto, con trasferimento dei risultati nella pratica clinica e partecipazione a programmi di collaborazione in rete, anche a livello internazionale.

Organi degli istituti non trasformati in fondazioni

Per gli istituti non trasformati in fondazioni sono previsti quattro organi: consiglio di indirizzo e verifica, direttore generale, direttore scientifico e collegio sindacale.

Il consiglio di indirizzo e verifica dura cinque anni ed è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Regione: due su proposta dell’Assessore regionale per la sanità, due designati dal Ministro competente e uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro d’intesa con il Presidente della Regione. Può essere nominato un vicepresidente. Partecipano alle riunioni senza diritto di voto il direttore generale, il direttore scientifico e i componenti del collegio sindacale.

Al consiglio spettano gli indirizzi strategici, l’approvazione dei programmi annuali e pluriennali e la verifica della loro attuazione; il parere preventivo obbligatorio su bilanci, modifiche regolamentari, alienazioni patrimoniali e operazioni societarie o associative; la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico su proposta del direttore scientifico; la verifica dei risultati e la segnalazione alle autorità competenti in caso di esito negativo.

Direzione generale, direzione amministrativa e direzione sanitaria

Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale e d’intesa con il Presidente dell’Assemblea. È scelto tra soggetti idonei individuati tramite avviso pubblico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e non aventi superato il sessantacinquesimo anno di età. L’incarico è esclusivo, dura da tre a cinque anni ed è regolato da contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Il direttore generale rappresenta legalmente l’istituto, esercita i poteri di gestione ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’organizzazione del personale. Nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anch’essi in possesso dei requisiti di legge, con incarichi esclusivi da tre a cinque anni, non prorogabili e comunque cessanti con il suo incarico. Tali funzioni cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Direzione scientifica

Il direttore scientifico è nominato dal Ministro competente d’intesa con il Presidente della Regione, secondo la disciplina statale richiamata. L’incarico è esclusivo, dura da tre a cinque anni ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale. Se conferito a un professore universitario, comporta collocamento in aspettativa senza assegni.

Il direttore scientifico promuove e coordina la ricerca, ne è responsabile e gestisce il relativo budget, che non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all’istituto per la ricerca. La gestione è concordata annualmente con il direttore generale, nel quadro delle direttive del consiglio di indirizzo e verifica e della programmazione nazionale e regionale. Presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli atti relativi ad attività cliniche e scientifiche e sull’impiego del personale interessato. Il trattamento economico non può superare quello del direttore generale.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale dura tre anni ed è nominato dal direttore generale, con tre membri designati rispettivamente dall’Assessore regionale per la sanità, dall’Assessore regionale per il bilancio e finanze e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è eletto tra i componenti nella prima seduta.

I sindaci devono essere scelti tra revisori contabili iscritti nel relativo registro o tra funzionari statali con adeguata esperienza. Il collegio vigila sulla legalità, sulla regolarità contabile e sulla conformità del bilancio, effettuando anche verifiche di cassa e ispezioni senza preavviso. Il compenso e il rimborso spese sono determinati dal consiglio di indirizzo e verifica entro i limiti previsti per le aziende sanitarie locali.

Istituti trasformati in fondazioni

Per gli istituti trasformati in fondazioni lo statuto disciplina organizzazione e funzionamento, distinguendo le funzioni di indirizzo e verifica, affidate al consiglio di amministrazione, da quelle di gestione, demandate a un direttore generale nominato dal consiglio tra soggetti esterni, e da quelle di direzione scientifica, affidate al direttore scientifico nominato dal Ministro competente d’intesa con il Presidente della Regione.

Comitato tecnico-scientifico

Presso ogni istituto è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto all’attività clinica e di ricerca. È presieduto dal direttore scientifico, che ne nomina i componenti sentito il consiglio di indirizzo e verifica. Ne fa parte di diritto il direttore sanitario; gli altri componenti sono sette: quattro responsabili di strutture complesse e/o semplici, un medico dirigente, un dirigente delle professioni sanitarie e un esperto esterno.

Il comitato dura al massimo quanto il direttore scientifico. In caso di cessazione di un componente nel corso del mandato, si procede a nuova nomina per il residuo periodo. Il direttore scientifico informa il comitato sull’attività dell’istituto e il comitato formula pareri e proposte su programmi, obiettivi scientifici e singole iniziative. Al componente esterno spetta solo il rimborso delle spese documentate.

Comitato etico

Il comitato etico indipendente opera secondo la disciplina ministeriale in materia di sperimentazione clinica e buone pratiche di ricerca. È nominato dal consiglio di indirizzo e verifica ed è composto secondo il decreto ministeriale richiamato.

Il comitato valuta il profilo etico dei programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica, rende pareri su questioni sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio e formula proposte sulle materie di competenza. Rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio di indirizzo e verifica che lo ha nominato e, nella prima seduta, elegge il presidente. Le modalità di rimborso sono stabilite dal consiglio.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

Il direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’istituto sulla base dello schema-tipo dell’Atto d’intesa del 1° luglio 2004. Il regolamento va trasmesso all’Assessorato regionale della sanità e al Ministero competente, che lo approvano entro quaranta giorni dal ricevimento, previa eventuale modifica istruttoria richiesta.

L’adozione avviene previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Patrimonio, contabilità, contratti e risorse per la ricerca

Per patrimonio, finanziamenti, gestione contabile e patrimoniale, attività contrattuale e controlli si applicano, agli istituti trasformati o non trasformati in fondazione, le norme statali e regionali vigenti per le aziende unità sanitarie locali, fermo il richiamo al d.lgs. n. 288/2003 per le materie specificamente disciplinate.

È espressamente vietato utilizzare i finanziamenti destinati alla ricerca scientifica per finalità diverse.

Attività strumentali e partecipazioni

Gli istituti possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali se compatibili con le funzioni di ricerca e assistenza. Tali attività richiedono autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanità e possono essere realizzate mediante accordi, convenzioni, consorzi e società con soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Le eventuali perdite dei soggetti partecipati non possono essere poste a carico degli istituti né, direttamente o indirettamente, della Regione. I proventi delle attività strumentali devono essere destinati in via prevalente alla ricerca scientifica e alla qualificazione del personale.

Vigilanza, controllo e verifica dei risultati

Resta ferma la vigilanza ministeriale prevista dalla normativa statale. La Regione esercita il controllo sugli istituti secondo le regole regionali applicabili agli atti delle aziende sanitarie locali.

L’Assessorato regionale della sanità verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi di ricerca e assistenza in rapporto alle risorse assegnate, sulla base di una relazione dettagliata firmata dal direttore generale, corredata dal parere del comitato tecnico-scientifico e del collegio sindacale, da trasmettere entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Sono inoltre previsti controlli ispettivi almeno annuali.

Disposizioni speciali per il Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina

Per l’I.R.C.C.S. “Centro Neurolesi Bonino-Pulejo” di Messina, non trasformato in fondazione, gli organi rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi secondo la legge regionale, da effettuarsi entro il 31 marzo 2009. Questa parte ha quindi rilievo meramente transitorio e storico.

Personale e regime transitorio del Centro Neurolesi

Il reclutamento del personale degli istituti avviene secondo la normativa vigente e la contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Per il Centro Neurolesi di Messina, l’Assessorato regionale della sanità doveva approvare la pianta organica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro centottanta giorni dall’approvazione della pianta organica, il personale a tempo indeterminato in servizio al 30 giugno 2008, proveniente dall’Azienda unità sanitaria locale n. 5 o dall’Università degli studi di Messina, poteva optare per il mantenimento del rapporto di lavoro con l’ente di provenienza. Si tratta di termini ormai scaduti.

Rinvio alla normativa statale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge, si applicano il d.lgs. n. 288/2003 e successive modificazioni e l’Atto d’intesa del 1° luglio 2004.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.