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Legge

L.R. Sicilia 21/2008

Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 21/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana rafforza i fondi rischi dei confidi, disciplina contributi e misure per fusioni e trasformazione in intermediari vigilati, e istituisce un fondo di rotazione per anticipare liquidità sulle liste di carico dei soggetti pubblici regionali. Prevede stanziamenti soprattutto per il periodo 2008-2011 e misure transitorie legate a operazioni già concluse o da concludere entro termini specifici.

Sostegno ai confidi e anticipazioni di liquidità per soggetti pubblici regionali

Sostegno ai confidi e anticipazioni di liquidità in Sicilia

La legge regionale siciliana interviene su due fronti: il rafforzamento dei consorzi fidi/ confidi e la concessione di anticipazioni di liquidità a favore di soggetti pubblici regionali sulle liste di carico poste in riscossione. La disciplina è accompagnata da stanziamenti limitati a specifici esercizi finanziari e da misure transitorie riferite a periodi ormai conclusi.

Interventi a favore dei confidi e delle imprese aderenti

La Regione autorizza l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze a concedere contributi una tantum per integrare i fondi rischi dei confidi riconosciuti, al fine di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aderenti. Il contributo è collegato al regime de minimis ed è calcolato nella misura del 5% delle garanzie rilasciate da ciascun confidi, secondo l’ultimo bilancio di esercizio.

La legge stanzia inoltre risorse per il pagamento di contributi in conto interessi già maturati, relativi agli anni 2006 e precedenti, spettanti alle imprese aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria. La ripartizione tra gli assessorati competenti è demandata alla Ragioneria generale della Regione sulla base delle istanze presentate dai confidi.

Disciplina dei fondi rischi e restituzione delle somme regionali

La disciplina dei confidi già prevista dalla legge regionale n. 11/2005 viene rafforzata. L’integrazione regionale dei fondi rischi è ammessa in misura pari ai nuovi apporti delle imprese consorziate, entro il limite massimo di 100 mila euro per impresa e 6 milioni di euro per ciascun confidi.

Se il confidi restituisce, in tutto o in parte, agli aderenti gli apporti versati al fondo rischi, deve restituire alla Regione la corrispondente quota pubblica, maggiorata degli interessi maturati e al netto delle perdite pro quota. Tali somme affluiscono a un fondo vincolato nel bilancio regionale. In caso di mancato versamento, la Regione non può erogare ulteriori integrazioni al confidi inadempiente.

Le somme del fondo rischi possono inoltre concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza, ai fini dell’eventuale trasformazione del confidi in intermediario vigilato iscritto nell’elenco speciale ex articolo 107 del TUB, purché ciò sia conforme alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.

Promozione, fusioni e trasformazione dei confidi

La legge introduce una specifica misura di promozione dei confidi, autorizzando contributi per agevolarne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale ex articolo 107 TUB. I benefici sono riservati ai confidi che, secondo la disciplina ministeriale richiamata, siano tenuti a chiedere tale iscrizione.

È previsto anche un incentivo ai processi di fusione dei confidi riconosciuti. I contributi sono concessi per fusioni effettuate nel periodo 2007-2013, a condizione che il nuovo consorzio possieda i requisiti richiesti dalla normativa regionale. Possono essere concessi anche prima della fusione, previo rilascio di fideiussione, ai confidi che abbiano deliberato l’avvio del processo di fusione con altri confidi analogamente deliberanti. Se entro 12 mesi la fusione non si perfeziona in un soggetto con i requisiti richiesti, i contributi devono essere restituiti.

Risorse finanziarie e coperture per i confidi

Le misure sui confidi sono finanziate con stanziamenti specifici per il 2008 e per il triennio 2009-2011, oltre all’utilizzo di risorse del P.O. FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6. La legge prevede anche che alcune somme non utilizzate per le finalità della legge regionale n. 32/2000 possano essere riallocate, con apposito decreto, verso le finalità della legge regionale n. 11/2005.

Imputazione delle risorse dei fondi rischi preesistenti

Ai fini dell’applicazione della normativa statale richiamata, i confidi sono autorizzati a imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva le risorse già allocate nei fondi rischi costituiti tramite integrazioni regionali ed esistenti al 30 giugno 2007. La deliberazione necessaria doveva essere adottata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Anticipazioni di liquidità sulle liste di carico

La legge istituisce presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze un fondo di rotazione per consentire ai soggetti pubblici regionali che usufruiscono del fondo per le autonomie locali di ottenere liquidità anticipata sulle liste di carico della riscossione spontanea a mezzo ruolo.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, un decreto assessoriale deve stabilire i criteri di funzionamento del fondo. In ogni caso, l’anticipazione massima non può superare il 35% del carico posto in riscossione, al netto di eventuali anticipazioni già fruite sul medesimo carico. Le somme anticipate, comprensive degli interessi legali, sono riversate al bilancio regionale mediante trattenuta sulle riscossioni. Se le riscossioni non bastano, il reintegro avviene mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici a valere sul fondo per le autonomie locali.

Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

Per le anticipazioni concesse direttamente dagli agenti della riscossione agli enti beneficiari, quando non vi siano oneri in conto interessi a carico degli enti, la Regione può riconoscere contributi ai soggetti incaricati della riscossione, nei limiti delle disponibilità del fondo. Il contributo copre il costo degli interessi passivi ed è riferito a un tasso non superiore al tasso ufficiale di riferimento.

Tali contributi sono ammessi solo per le anticipazioni eccedenti il 20% di quelle già erogate sul singolo carico. La percentuale annuale di utilizzo del fondo è stabilita con decreto assessoriale previo parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana; entro 60 giorni dall’entrata in vigore devono essere fissati anche i criteri di erogazione.

Regime temporale e attualità della disciplina

Molte disposizioni finanziarie sono riferite agli esercizi 2008, 2009, 2010 e al triennio 2009-2011, mentre una parte delle misure sui confidi è collegata a fusioni nel periodo 2007-2013. La legge resta formalmente parte dell’ordinamento siciliano, ma contiene numerosi interventi con efficacia esaurita o legati a termini scaduti; per tale ragione risulta in larga parte non più attuale sul piano operativo.

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