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Legge

L.R. Sicilia 15/2008

Misure di contrasto alla criminalità organizzata

Normativa regionaleL.R. Sicilia 15/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana introduce laboratori scolastici sulla legalità, regole antimafia per gli appalti, zone franche per la legalità con rimborsi fiscali e contributivi per imprenditori che denunciano estorsioni, obbligo di costituzione di parte civile nei processi di mafia, misure per il riuso sociale dei beni confiscati e modifiche alla disciplina regionale a favore delle vittime di mafia. Molte misure sono collegate a spese dal 2008/2009 e a termini specifici di rendicontazione e beneficio.

Misure regionali di contrasto alla criminalità organizzata e di sostegno alla legalità

Misure regionali di contrasto alla criminalità organizzata e di sostegno alla legalità

La legge disciplina, per la Regione Siciliana, una serie di interventi contro la criminalità organizzata e a favore della legalità, delle vittime di mafia e del riuso sociale dei beni confiscati. Introduce misure scolastiche, regole per gli appalti, incentivi per imprenditori che denunciano estorsioni, strumenti finanziari per i comuni e modifiche alla legge regionale sulle vittime della mafia.

Legalità nelle scuole: laboratori e finanziamenti

La Regione sostiene le istituzioni scolastiche primarie limitatamente alle classi quarte e quinte, e le scuole secondarie di primo grado, finanziando laboratori di studio e approfondimento su legalità, etica pubblica ed educazione civica. I laboratori possono riguardare il decoro urbano e la tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni e possono essere realizzati anche in rete con soggetti pubblici e privati, associazioni e fondazioni. Possono inoltre utilizzare testimonianze e documenti significativi della lotta alla mafia.

Il finanziamento è erogato dall’Assessore regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno, fino a 5.000 euro per istituto richiedente. Le scuole devono rendicontare le somme entro il 31 maggio di ogni anno; la mancata o insufficiente rendicontazione comporta l’esclusione dai finanziamenti per i tre anni successivi. Le modalità di rendicontazione e di svolgimento dei laboratori sono definite con decreto assessoriale, sentito il direttore dell’ufficio scolastico regionale.

Appalti pubblici: conto corrente unico e clausole antimafia

Per gli appalti di importo superiore a 100.000 euro, i bandi devono prevedere, a pena di nullità, l’obbligo per gli aggiudicatari di aprire un conto corrente unico sul quale confluiscono tutte le somme dell’appalto. Su tale conto devono transitare tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni, che devono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

I bandi devono inoltre prevedere, sempre a pena di nullità, la risoluzione del contratto se il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento in procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Gli enti appaltanti sono tenuti a verificare il rispetto di tali obblighi.

Zone franche per la legalità: istituzione e benefici fiscali/contributivi

Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità, con territorio avente popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste della criminalità organizzata idonee a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, e ai quali segua richiesta di rinvio a giudizio, la Regione rimborsa per cinque periodi d’imposta i principali oneri connessi all’attività d’impresa: imposte sui redditi, contributi previdenziali e ICI.

Per contributi previdenziali e ICI è rimborsato quanto dovuto e versato. Gli imprenditori operanti nel territorio regionale possono accedere agli stessi benefici anche se non ricadono in una ZFL, sempre alle medesime condizioni. Nelle more o in caso di esito negativo della procedura comunitaria sugli aiuti di Stato, le misure operano nei limiti degli aiuti de minimis. È inoltre prevista l’esenzione IRAP per l’elargizione disciplinata dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 44. La spesa è autorizzata dal 2009 per un quinquennio.

Parte civile della Regione nei processi di mafia

La Regione ha l’obbligo di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia relativi a fatti verificatisi nel proprio territorio.

Riuso sociale dei beni confiscati: fondo, interessi e fideiussioni

Per i beni confiscati alla mafia assegnati ai comuni, anche se dati in gestione a consorzi di comuni, il 15% delle risorse del fondo di rotazione istituito dalla legge regionale n. 2 del 2002 è destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare i beni agli obiettivi sociali o produttivi. Il fondo è alimentato dai rimborsi dei comuni quando il finanziamento comprende anche le spese di progettazione; inoltre i comuni devono comunque versare entro 90 giorni dalla consegna dei lavori le somme anticipate dalla Regione.

La Regione concorre al 50% del pagamento degli interessi sui prestiti contratti dai comuni per finanziare gli interventi e le opere di adeguamento dei beni confiscati. Per questa finalità è previsto un limite decennale di impegno a decorrere dal 2009. Inoltre la Regione può prestare fideiussioni, fino al 75% dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti per progettazione e realizzazione delle opere di adattamento, a favore di cooperative sociali, associazioni onlus, comunità di recupero, cooperative dei lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata e comuni. Nei bandi regionali e comunitari è attribuito un punteggio specifico ai progetti che prevedono il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Le pratiche amministrative relative a queste misure devono essere trattate con celerità, secondo criteri analoghi alle conferenze di servizi.

Misure specifiche per cooperative che gestiscono patrimoni confiscati

Per le società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale sul tasso del finanziamento agevolato è elevato all’80% del tasso applicato, con base di calcolo non superiore al tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di tre punti, anche se il tasso bancario è più elevato.

È inoltre istituita una riserva di 400.000 euro, a decorrere dall’esercizio 2008, sulle disponibilità del bilancio regionale, destinata alle cooperative aderenti ai confidi riconosciuti. Le risorse residue non utilizzate su tale riserva sono impiegate per le finalità della zona franca per la legalità.

Assegnazione preferenziale di aree e infrastrutture a soggetti danneggiati dalla mafia

Gli imprenditori, commercianti e artigiani che abbiano subito danni a immobili pertinenti alla propria attività per attentati o azioni criminose della mafia o della criminalità organizzata hanno precedenza nell’assegnazione gratuita di aree consortili, artigianali o di infrastrutture. La precedenza opera solo se i danni compromettono la prosecuzione dell’attività e se sia stata presentata dettagliata denuncia all’autorità giudiziaria.

Controllo sulle misure agevolative

È istituita, con decreto del Presidente della Regione, una Commissione di controllo composta da professionisti esperti che prestano attività gratuitamente. La Commissione valuta la congruità e l’economicità delle domande di accesso alle misure agevolative e la loro coerenza con le finalità sociali perseguite.

Modifiche alla disciplina regionale sulle vittime della mafia

La legge modifica la disciplina regionale del 1999 sulle vittime della mafia e della criminalità organizzata. Per gli onorari degli avvocati di parte civile, il criterio richiamato viene sostituito con la liquidazione in sentenza o, in mancanza, con i minimi tariffari.

Le procedure amministrative sono attribuite a un Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di famiglia, politiche sociali e autonomie locali. L’ufficio acquisisce le attestazioni dell’autorità competente sull’autenticità delle denunce e della documentazione, con particolare attenzione al fatto che la vittima non abbia concorso nel delitto o in reati connessi, e formula pareri sui requisiti per l’assunzione presso altre pubbliche amministrazioni.

I benefici economici della legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche per le stesse circostanze, salvo diversa previsione. I beneficiari devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi. Se la normativa statale prevede benefici per le medesime fattispecie, l’interessato deve prima presentare domanda allo Stato e la Regione può intervenire solo come anticipazione, da rimborsare secondo convenzione. In caso di concorso con benefici di comuni o province siciliane, chi opta per la provvidenza più favorevole perde il diritto alle altre, con eventuale detrazione delle somme già percepite.

I benefici previsti dagli articoli richiamati si applicano su domanda. In assenza di sentenze che individuino gli autori del delitto, il riconoscimento dello status di vittima innocente è rimesso alla commissione consultiva prevista dal d.P.R. n. 510 del 1999, previa stipula di un protocollo d’intesa con il Ministro dell’interno. Inoltre, il periodo di riferimento per l’elenco allegato alla legge regionale del 1999 è esteso dal 1944 al 1966 e vengono aggiunti due nominativi; per tali modifiche è autorizzata una spesa per l’esercizio 2008.

Regole finali su finanziamenti e benefici

I soggetti privati che ricevono finanziamenti o sovvenzioni pubbliche superiori a 100.000 euro per opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi o strutture turistico-ricettive devono affidare i lavori a imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia e in possesso dei requisiti SOA.

L’imprenditore condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’articolo 367 del codice penale, commesso per ottenere benefici pubblici, è escluso per cinque anni da qualunque forma di beneficio, anche non economico, concessa dalla Regione o da altro ente pubblico regionale o locale.

Copertura finanziaria e limiti temporali

Le misure sono accompagnate da diverse autorizzazioni di spesa e limiti temporali: finanziamenti scolastici dal 2009, fondi per le zone franche e per i beni confiscati con decorrenze dal 2008/2009, limiti annuali o quinquennali per alcune misure e un intervento puntuale sull’anno 2008 per le modifiche alla legge sulle vittime della mafia. Alcune disposizioni risultano quindi strettamente collegate a esercizi finanziari e a benefici temporalmente circoscritti.

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