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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a Miorelli Service S.p.A. dell’appalto quadriennale per il servizio di pulizia degli immobili comunali e verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e la relazione di verifica dell’anomalia dell’offerta, deducendo la violazione dell’art. 110, commi 1, 3 e 5, e dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, della disciplina di gara e del principio di immodificabilità dell’offerta, oltre a eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria indicava 49.460 ore annue, mentre i giustificativi riportavano 46.922,5 ore, con una differenza di 2.537,5 ore annue. La ricorrente contestava inoltre la mancata verifica dell’incidenza delle ore e dei costi della formazione, del monte ore macchina, della riserva di manodopera e dei macchinari e delle attrezzature, per i quali era stato imputato un costo di € 34.741,62 nel quadriennio senza documentazione di supporto. Ha chiesto l’annullamento, l’esclusione dell’aggiudicataria o, in subordine, la rinnovazione della verifica di anomalia, nonché l’inefficacia del contratto e il subentro, o il risarcimento per equivalente. Miorelli ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per asserite difformità e incompletezze dell’offerta tecnica rispetto ai CAM e alla lex specialis, deducendo anche violazioni dei principi di determinatezza e immodificabilità dell’offerta e difetto di istruttoria.

La decisione

Respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata impugnazione del verbale del 16 aprile 2026: l’oggetto dell’impugnazione e la volontà di contestare l’aggiudicazione e la verifica di anomalia emergevano dal contenuto complessivo del ricorso, e le controparti avevano compreso e discusso le censure. Il ricorso principale è stato accolto limitatamente al difetto di istruttoria e di motivazione nella verifica di congruità. Il TAR non ha disposto l’esclusione immediata dell’aggiudicataria: la divergenza tra monte ore offerto e monte ore giustificato richiede una compiuta istruttoria e documentate spiegazioni dell’operatore, mentre la valutazione di sostenibilità compete alla stazione appaltante. Il Comune non aveva chiarito adeguatamente se le ore di formazione e il monte ore macchina fossero inclusi nel monte ore indicato, né aveva verificato l’incidenza dei relativi costi; non aveva inoltre approfondito la copertura dei costi tramite la riserva di manodopera e aveva recepito senza adeguati riscontri le giustificazioni sul costo di macchinari e attrezzature. Le spiegazioni offerte dal Comune in giudizio costituivano motivazione postuma e non rimediavano alle carenze. In applicazione del principio di vicinanza della prova, i dati sui rapporti contrattuali e sui macchinari nella disponibilità dell’aggiudicataria non potevano essere posti a carico della seconda classificata. Sono stati annullati il subprocedimento di verifica di congruità e l’aggiudicazione, ai fini della riedizione della verifica; il TAR non ha sostituito la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione. Respinta la domanda di conseguire direttamente l’aggiudicazione e il subentro, essendo necessaria la rinnovazione della verifica. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse all’esclusione della seconda classificata dipende dall’esito della nuova valutazione e potrà essere fatto valere, se del caso, impugnando i successivi atti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    In tale contesto, invero, l’impresa ben potrebbe evidenziare, con adeguate e documentate giustificazioni, le condizioni che rendono sostenibile l’offerta.

    La verifica di anomalia deve consentire all’operatore di giustificare in modo adeguato e documentato la sostenibilità dell’offerta; una divergenza rilevante tra l’impegno tecnico e i dati dei giustificativi richiede quindi un’istruttoria completa prima di concludere per l’esclusione o per la congruità.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    L’accoglimento della censura di difetto di istruttoria e di motivazione nei sensi sopra chiariti, comporta l’illegittimità – e il conseguente annullamento – del sub procedimento di congruità dell’offerta presentata da Miorelli; e, sul piano dell’effetto conformativo – in ossequio al divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, di cui all’art. 34, co. 2, cod. proc. amm. – la necessità per il Comune di procedere alla riedizione del potere con la rivalutazione di tale offerta.

    Il giudice annulla la verifica viziata e indica l’obbligo di riedizione del potere, senza pronunciarsi al posto dell’amministrazione sulla sostenibilità dell’offerta, poiché tale valutazione non è ancora stata correttamente esercitata.

Massime di principio

  • Quando i giustificativi dell’offerta anomala riportano un monte ore diverso da quello assunto nell’offerta tecnica, la stazione appaltante deve chiarire e verificare la discrasia nell’ambito del subprocedimento di anomalia, accertando l’effettivo contenuto dell’impegno e la sua incidenza sulla sostenibilità complessiva; non è sufficiente recepire il dato dei giustificativi come ragionevole e congruo.
  • La verifica di congruità deve approfondire i costi degli impegni premiati nell’offerta tecnica, inclusi quelli per formazione, macchinari e attività aggiuntive, e non può rinviare genericamente la quantificazione a fasi successive dell’esecuzione quando l’offerta ha assunto un impegno specifico e ne ha ricavato punteggio.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la verifica di anomalia per macroscopici vizi, travisamenti e difetti istruttori, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione tecnica della sostenibilità dell’offerta; in caso di istruttoria insufficiente, l’esito è l’annullamento con riedizione del potere.
  • Le spiegazioni formulate dall’amministrazione soltanto in giudizio non possono colmare la carenza istruttoria e motivazionale dell’originaria verifica di congruità.
  • Per circostanze e dati relativi a rapporti contrattuali e beni nella disponibilità esclusiva dell’aggiudicatario, l’onere probatorio va valutato secondo il principio di vicinanza della prova e non può essere trasferito alla concorrente che contesta la congruità.
  • Quando, in una gara, il ricorso principale ottiene l’annullamento dell’aggiudicazione ai fini della rinnovazione della verifica di anomalia, il ricorso incidentale diretto a escludere il ricorrente principale può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la sua rilevanza dipende dall’esito dei successivi atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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