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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28616/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza di appello che, riformando il primo grado, aveva condannato Bonetti al pagamento di euro 56.810,25 a saldo del prezzo d'acquisto della imbarcazione "Cumelen" (acquisita tramite cessione azioni Gracefield Finance s.a.). Il ricorrente deduceva otto motivi, tra cui: omesso esame di fatto e omessa motivazione per presunta errata valutazione della perizia (e della sua traduzione), mancato esame delle dichiarazioni di testimoni che attestavano spese di riparazione sostenute dal Bonetti, violazioni procedurali (art. 112, 115, 116, 123 c.p.c., art.111 Cost., art.132 c.p.c.), mancata qualificazione delle difese come eccezione di inadempimento ex artt.1460,1490,1492,1494 c.c., e mancata nomina di consulente tecnico d'ufficio per verificare la natura dei lavori effettuati dall'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto i motivi erano in massima parte inammissibili o infondati. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'accertamento secondo cui l'imbarcazione, alla data della cessione, era in buone condizioni e navigabile, basandosi sulla perizia in atti che non era stata efficacemente contestata dal Bonetti. Le dichiarazioni dei testi non sono state ritenute probatorie dell'esecuzione di riparazioni che rendessero dovuto un rimborso; le fatture in inglese erano state comunque esaminate e classificate come spese di miglioria; la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata implicitamente rigettata in quanto la perizia risultava sufficiente e non contestata. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 6.200,00 più accessori e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiami relativi all'omesso esame di contestazioni e all'onere di dedurre specificamente determinati punti; la Corte ha ritenuto che alcune contestazioni non potevano essere riesaminate in cassazione o avrebbero dovuto essere sollevate in appello incidentale

  • art. 115 c.p.c.

    Richiesta di valutazione dell'onere della prova e della contestazione della perizia; la Corte ha ritenuto il motivo generico e mera richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    Riferito ai mezzi di prova e alla valutazione di essi dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione

  • art. 123 c.p.c.

    Richiesta di ammissione di documenti; la Corte ha rilevato che le fatture in lingua straniera erano state comunque esaminate e classificate come migliorie

  • art. 111 Cost.

    Richiesta di correttezza e completezza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non generica

  • art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione apparente o generica; la Corte ha escluso tale vizio

  • artt. 1460, 1490, 1492, 1494 c.c.

    Norme sul contratto di vendita e garanzia per vizi e rimedio dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto che non risultasse provato un inadempimento del venditore né un accordo che obbligasse la venditrice al rimborso delle spese classificate come migliorie

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: contestazioni generiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione
  • Documenti in lingua straniera devono essere tradotti o la parte deve comunque provare che la loro mancata traduzione ha effettivamente impedito il loro esame; il giudice può esaminare comunque il contenuto se ritenuto comprensibile o se la mancata traduzione non incide sul giudizio
  • Se una perizia tecnica non viene efficacemente e tempestivamente contestata in modo specifico, il giudice può ritenere sufficienti le sue conclusioni e negare ulteriori verifiche (CTU) richieste dalla controparte
  • Per ottenere il rimborso di spese sostenute dall'acquirente per riparazioni occorre provare chiaramente: a) che i lavori erano riparazioni necessarie (non migliorie), b) che tali lavori erano imputabili a difetti preesistenti o al fatto del venditore, c) l'esistenza di un accordo o di una norma che imponga il rimborso
  • La qualificazione delle difese (es. eccezione di inadempimento) deve essere chiara e supportata da adeguata deduzione e prova in sede di appello, altrimenti può essere declinata come mera richiesta di riconsiderazione del merito
  • La mancata impugnazione specifica di determinate valutazioni probatorie in appello può precludere la loro riproposta in cassazione; talune questioni di credibilità testimoniale richiedono impugnazione incidentale ove l'esito del primo grado sia sfavorevole

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