Cassazione Civile, Sentenza n. 28610/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione per prescrizione dei crediti e aveva condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rimborsare le spese, compensandole con gli enti impositori. Il Tribunale, in appello promosso dall'opponente, ha confermato l'annullamento per prescrizione imputabile esclusivamente all'inerzia dell'agente della riscossione e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra opposte parti, chiedendo chiarimenti sulla responsabilità solidale dell'ente impositore quando l'annullamento sia dovuto all'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando l'annullamento della cartella o la prescrizione del credito è imputabile esclusivamente all'inerzia dell'agente della riscossione, non può essere disposta la condanna solidale dell'ente impositore alle spese di lite, perché ciò contraddirebbe il principio di causalità nella imputazione delle spese. Viceversa, se l'annullamento è imputabile esclusivamente all'ente impositore, il giudice può estendere la solidarietà anche all'agente della riscossione con diritto di regresso di quest'ultimo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in €700 oltre €200 per esborsi, con aggiunta delle spese generali (15% sui compensi) e accessori di legge, e ha rilevato l'eventuale obbligo, per la ricorrente, di versare un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto, ai sensi dell'art. 13 co.1‑quater D.P.R. 115/2002 e art.1‑bis dello stesso art.13.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese del giudizio; la Corte verifica la corretta applicazione dei criteri di imputazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pronuncia sulle spese di lite e alla possibilità di compensazione; la Corte conferma che la compensazione o la solidarietà dipendono dalla causa dell'illegittimità dell'atto.
art. 13 co. 1‑quater D.P.R. 115/2002
Applicato per disporre l'eventuale obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di una somma aggiuntiva pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 1‑bis (richiamato ai fini dell'art.13)
Riferimento normativo sul contributo unificato richiamato dalla Corte per l'eventuale aggravio a carico della parte soccombente in cassazione.
Cass. n. 7716/2022
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, ai fini delle spese, va distinta la fattispecie in cui l'annullamento è imputabile all'ente impositore (con possibile solidarietà) da quella in cui è imputabile all'agente della riscossione (senza solidarietà).
Cass. n. 15314/2017
Giurisprudenza che ammette la solidarietà nelle spese quando la causa dell'annullamento è imputabile all'ente impositore, con conseguente diritto di regresso dell'agente della riscossione.
Cass. n. 3817/2024
Citata a sostegno del principio di causalità nell'imputazione delle spese di lite (se l'illegittimità è esclusiva dell'agente, non si estende all'ente impositore).
Cass. n. 7716/2022 (richiamo ulteriore)
Ulteriore richiamo a orientamenti recenti che distinguono la responsabilità per le spese in base alla causa dell'annullamento o della prescrizione.
Massime di principio
- Quando l'annullamento di una cartella esattoriale o la declaratoria di prescrizione è dovuta esclusivamente all'inerzia o a errori dell'agente della riscossione, l'ente impositore non è solidalmente tenuto al pagamento delle spese di lite: la responsabilità resta dell'agente.
- Se, invece, l'illegittimità dell'atto è imputabile all'ente impositore (ad es. vizio dell'atto presupposto o mancata tempestiva comunicazione a monte), il giudice può condannare solidalmente l'ente e l'agente della riscossione alle spese, ferma la possibilità per l'agente di esperire regresso verso l'ente.
- La regola generale è il principio di causalità nella imputazione delle spese: le spese seguono la soccombenza e la responsabilità va attribuita a chi ha causato l'illegittimità dell'atto.
- In fase difensiva conviene documentare in modo circostanziato quale soggetto abbia concretamente determinato l'illegittimità (inerzia dell'agente vs vizio dell'ente) per ottenere una specifica determinazione delle spese a carico del soggetto responsabile.
- L'agente della riscossione, anche se citato in giudizio insieme all'ente impositore, conserva il diritto di regresso nei confronti dell'ente qualora sia condannato in solido per fatti imputabili all'ente.
- Nelle impugnazioni è utile chiedere espressamente al giudice l'affermazione delle cause dell'annullamento (e la loro imputazione) per ottenere una liquidazione delle spese coerente con la causalità accertata.
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