Sentenza n. 166/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 500/2024 pubblicata in data 30 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 922/2024, notificata in data 10 giugno 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'accredito di € 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato ad accreditare € 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il giudicato non era stato eseguito. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo l'eventuale pagamento già effettuato, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio della Carta Elettronica del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando il giudicato non sia stato eseguito e l'Amministrazione non opponga specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere incaricato di adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all'adempimento, direttamente o tramite un funzionario delegato e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.
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