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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32344/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte della società proprietaria di un'area su cui insistono quattro aerogeneratori, di una denuncia Docfa con proposta di nuova rendita catastale calcolata escludendo le componenti impiantistiche dell'impianto eolico, compresa la torre, ritenute non rilevanti fiscalmente alla luce dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. L'Ufficio ha invece emesso quattro avvisi di accertamento rettificando in aumento la rendita e includendo la torre eolica tra i cespiti rilevanti. I giudici di merito hanno confermato la pretesa erariale ritenendo che la torre, per stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, fosse una costruzione da computare nella stima. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015 per avere incluso nella rendita la torre eolica; violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere probatorio, sostenendo di aver dimostrato con pareri tecnici che la torre è parte integrante dell'aerogeneratore; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove tecniche; omessa pronuncia su varie eccezioni d'appello, tra cui violazione degli artt. 7 e 10 L. 212/2000, contrasto con la ratio della norma sugli imbullonati, difetto di motivazione e erroneità della stima.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché verifichi se la torre dell'aerogeneratore integri un macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale allo specifico processo produttivo, e quindi escluso dalla stima catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, procedendo poi a un nuovo accertamento della rendita secondo i principi enunciati. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    "Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma, applicabile dal 1° gennaio 2016, impone di escludere dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo; ciò che rileva è la strumentalità al processo e non la sola infissione stabile al suolo o la consistenza fisica del manufatto.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come parametro sul riparto dell'onere probatorio, censurando la decisione di merito per non avere correttamente valutato la prova offerta dalla contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare il mancato esame dei documenti e dei pareri tecnici prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato tra le eccezioni asseritamente non esaminate in appello in tema di motivazione degli atti impositivi.

  • art. 10 L. 212/2000

    È richiamato tra le eccezioni asseritamente non esaminate in appello, in relazione ai doveri di buona fede e collaborazione dell'amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato solo per la fase camerale e la proposta del relatore.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    È richiamato per la nozione generale di immobile urbano e di costruzione stabile.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    È richiamato per la nozione catastale di unità immobiliare e per il riferimento alle costruzioni ancorate o fisse al suolo con autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva incluso nella rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale, nel regime anteriore alla L. 208/2015.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    È richiamato quale precedente intervento normativo che rinviava alle istruzioni tecniche dell'Agenzia del Territorio per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo la L. 208/2015, occorre distinguere tra costruzioni e componenti impiantistiche: solo le prime e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile restano inclusi nella stima, mentre devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La qualificazione di un manufatto come "costruzione" non può avvenire in base ai soli caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo; è decisivo verificare la sua concreta funzione economico-produttiva e la sua eventuale inscindibilità dall'unicum impiantistico.
  • Nel settore eolico la torre di sostegno non va automaticamente considerata componente immobiliare imponibile: il giudice di merito deve accertare se essa sia parte essenziale dell'aerogeneratore e se, in assenza di tale elemento, l'impianto non possa svolgere la funzione di produzione di energia eolica.
  • In presenza di specifiche deduzioni e prove tecniche sulla natura funzionale del bene, il giudice deve esaminare in modo effettivo tali allegazioni; la motivazione che si limiti a richiamare la mera stabilità strutturale del manufatto non è sufficiente se non confrontata con la sua funzione nel processo produttivo.
  • Quando il primo motivo, fondato sulla corretta interpretazione della norma catastale e sulla necessità del nuovo accertamento, è accolto, restano assorbiti i motivi ulteriori che investono vizi di motivazione, omessa pronuncia e valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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