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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-42/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017. — Procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene. — Causa C-42/17

Giurisprudenza europea62017CJ0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha precisato la portata della sentenza Taricco alla luce dei rilievi della Corte costituzionale italiana sul principio di legalità. Ha affermato che il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina interna della prescrizione nei casi di gravi frodi IVA che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, salvo che ciò comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene. In particolare, la disapplicazione non è dovuta se genera incertezza sulla determinatezza della legge applicabile o se si traduce in un’applicazione retroattiva in peius per fatti commessi prima della sentenza Taricco.

Articolo 325 TFUE e prescrizione penale nei reati IVA: limiti dell’obbligo di disapplicazione alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene

La questione giuridica

Se l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE imponga al giudice penale di disapplicare le norme interne sulla prescrizione che ostacolano la repressione di gravi frodi IVA, anche quando tali norme siano parte del diritto penale sostanziale nazionale e la loro disapplicazione comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene per difetto di determinatezza o per applicazione retroattiva in peius; e, in via ulteriormente prospettata, se la soluzione della sentenza Taricco sia compatibile con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con i diritti inviolabili della persona.

Principio di diritto

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE impone al giudice nazionale di disapplicare le norme interne sulla prescrizione nei procedimenti per gravi frodi IVA che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quando tali norme impediscano sanzioni penali effettive e dissuasive o trattino in modo più favorevole le frodi contro l’Unione rispetto a quelle contro lo Stato, ma tale obbligo non opera se la disapplicazione viola il principio di legalità dei reati e delle pene, in particolare perché la legge applicabile non è sufficientemente determinata o perché la disapplicazione avrebbe effetto retroattivo aggravando il regime di punibilità rispetto a quello vigente al momento del fatto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 325 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/335/UE, Euratom
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva (UE) 2017/1371
  • Articolo 25 della Costituzione italiana
  • Articoli 157, 160 e 161 del codice penale italiano
  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
  • Articolo 7, paragrafo 1, CEDU

Articolo 325 TFUE e prescrizione penale nei reati IVA: limiti dell’obbligo di disapplicazione alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di IVA. La Corte è chiamata a precisare la portata della sentenza Taricco in rapporto al principio di legalità dei reati e delle pene, con particolare attenzione alla natura sostanziale della prescrizione nell’ordinamento italiano.

Fatti e procedimento principale

Nei procedimenti a carico di M.A.S. e M.B. il giudice nazionale si interroga sull’applicazione delle norme italiane sulla prescrizione, in particolare gli articoli 157, 160 e 161 del codice penale, che limitano l’effetto interruttivo della prescrizione. Secondo i giudici italiani, tali norme potrebbero comportare la prescrizione di reati gravi in materia di IVA previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

La Corte costituzionale osserva che, secondo la sentenza Taricco, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare tali disposizioni quando impediscono sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Essa solleva però il problema della compatibilità di tale obbligo con l’articolo 25 della Costituzione italiana e con il principio di legalità, in particolare sotto il profilo della determinatezza e dell’irretroattività.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE imponga la disapplicazione della normativa nazionale sulla prescrizione:

  • anche quando essa non sia sufficientemente determinata;
  • anche quando, nel diritto interno, la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale ed sia quindi soggetta al principio di legalità;
  • anche quando la disapplicazione contrasti con i principi supremi dell’ordine costituzionale o con i diritti inviolabili della persona.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 325 TFUE, che impone all’Unione e agli Stati membri di combattere la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed efficaci, e impone agli Stati membri di adottare per la frode lesiva degli interessi dell’Unione le stesse misure previste per la frode lesiva dei propri interessi finanziari.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali, sul principio di legalità e irretroattività;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che ne delimita l’ambito di applicazione;
  • l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per il rapporto con la CEDU;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, CEDU.

La Corte richiama anche il contesto delle risorse proprie dell’Unione e il nesso tra riscossione dell’IVA e bilancio UE, nonché la successiva direttiva (UE) 2017/1371, che però non era applicabile ratione temporis ai fatti di causa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 325 TFUE impone obblighi di risultato precisi agli Stati membri, i quali devono garantire una repressione effettiva delle frodi gravi in materia di IVA mediante sanzioni effettive e dissuasive. Poiché una parte delle entrate IVA contribuisce alle risorse proprie dell’Unione, la lotta alle frodi IVA tutela direttamente gli interessi finanziari dell’Unione.

La Corte ribadisce che, se il regime nazionale della prescrizione impedisce in modo sistemico l’irrogazione di sanzioni effettive e dissuasive o tratta più favorevolmente le frodi contro l’Unione rispetto a quelle contro lo Stato, il giudice nazionale deve in linea di principio disapplicare le disposizioni interne incompatibili.

Tuttavia, la Corte introduce un limite essenziale: tale disapplicazione non è dovuta se comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene. Tale principio, sancito dall’articolo 49 della Carta e comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, richiede prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale. La Corte osserva che, nell’ordinamento italiano, la prescrizione in materia penale è considerata dal giudice del rinvio come parte del diritto penale sostanziale e quindi soggetta alle stesse garanzie.

Ne consegue che il giudice nazionale deve verificare se l’applicazione della regola Taricco provochi incertezza quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile; in tal caso, la disapplicazione non è imposta. Inoltre, la Corte esclude che si possano disapplicare le norme sulla prescrizione in procedimenti relativi a fatti commessi prima della sentenza Taricco quando ciò comporti retroattivamente un regime di punibilità più severo rispetto a quello vigente al momento del reato.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne sulla prescrizione nei procedimenti per reati IVA che ostino a sanzioni penali effettive e dissuasive o prevedano termini di prescrizione più favorevoli per le frodi contro l’Unione rispetto a quelle contro lo Stato, salvo che tale disapplicazione comporti la violazione del principio di legalità dei reati e delle pene per difetto di determinatezza della legge applicabile o per applicazione retroattiva di un regime più severo.

La terza questione non viene esaminata, poiché la risposta alle prime due è ritenuta sufficiente per la decisione.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • la tutela degli interessi finanziari dell’Unione in materia IVA può richiedere la disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione;
  • tale obbligo incontra però il limite del principio di legalità dei reati e delle pene;
  • il giudice nazionale deve valutare concretamente se la disapplicazione renda la legge penale insufficientemente determinata o produca effetti retroattivi in peius;
  • in presenza di tale contrasto, spetta al legislatore nazionale intervenire per adeguare il regime di prescrizione.

Come è indicizzato

Materietutela degli interessi finanziari dell’unioneivadiritto penale sostanzialeprescrizione penaleprincipio di legalità dei reati e delle pene

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