Tribunale, Sentenza T-728/16
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017. — Sabine Tuerck contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. — Causa T-728/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva ridotto il capitale pensionistico trasferito dalla sig.ra Tuerck applicando un interesse semplice del 3,1% per il periodo tra domanda e trasferimento effettivo. Poiché il DRV aveva invece comunicato l’importo dei diritti a pensione alla data della domanda, non ricorrevano i presupposti per la detrazione forfettaria prevista dalle DGE. La Commissione non può "attualizzare" autonomamente il capitale né trattenere una parte dei diritti nazionali del funzionario.
Trasferimento dei diritti a pensione nazionali di un funzionario UE: illegittimità della detrazione forfettaria di rivalutazione quando l’ente nazionale ha comunicato il capitale alla data della domanda
La questione giuridica
Se, nell’ambito del trasferimento all’Unione dei diritti a pensione maturati in un precedente regime nazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la Commissione possa detrarre dal capitale trasferito un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la domanda di trasferimento e il trasferimento effettivo anche quando l’ente previdenziale nazionale abbia comunicato il capitale riferito alla data di registrazione della domanda; e, correlativamente, se l’articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione consenta tale detrazione solo in caso di impossibilità dell’ente nazionale di fornire quel dato.
Principio di diritto
Nel trasferimento dei diritti a pensione nazionali al regime pensionistico dell’Unione, la Commissione deve calcolare le annualità sulla base del capitale che rappresenta i diritti maturati alla data di registrazione della domanda, quale comunicato dall’ente nazionale competente, deducendo solo l’eventuale rivalutazione tra tale data e quella del trasferimento effettivo; la detrazione forfettaria mediante interesse semplice del 3,1% è ammessa soltanto se l’ente nazionale o internazionale è nell’impossibilità di comunicare quell’importo alla data della domanda. In mancanza di tale impossibilità, l’applicazione della detrazione costituisce errore di diritto e la decisione va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 11, paragrafo 2, allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto
- Articolo 8 dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Trasferimento dei diritti a pensione nazionali e detrazione della rivalutazione
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una funzionaria della Commissione contro la decisione con cui l’istituzione aveva confermato il trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati in un precedente regime tedesco. Il Tribunale, Prima Sezione, si pronuncia sulla corretta applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e delle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente, entrata al servizio dell’Unione il 1º marzo 2004, aveva chiesto il 27 maggio 2010 il trasferimento dei diritti pensionistici maturati presso il regime tedesco. In un primo momento, il DRV aveva comunicato un importo trasferibile alla data della domanda pari a EUR 141652,07. Sulla base di tale dato, il PMO aveva formulato una proposta di abbuono di annualità che, se accettata, avrebbe dato luogo a 3 anni, 8 mesi e 29 giorni di contribuzione.
Successivamente, però, al momento del trasferimento effettivo l’11 settembre 2015, il capitale trasferito risultava pari a EUR 146714,33. La Commissione aveva allora detratto da tale importo un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la domanda e il trasferimento, arrivando a considerare ai fini pensionistici solo EUR 126048,05 e riconoscendo un periodo di contribuzione inferiore, pari a 3 anni e 4 mesi. Il reclamo amministrativo della funzionaria era stato respinto.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente sosteneva che la detrazione operata fosse incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE, poiché la detrazione forfettaria del 3,1% sarebbe possibile solo se l’ente nazionale non fosse in grado di comunicare il capitale alla data di registrazione della domanda. La Commissione replicava che il DRV non aveva fornito elementi sufficienti per distinguere tra capitale originario e rivalutazione e che, per ragioni di uniformità applicativa, fosse necessario applicare parametri standardizzati.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’allegato VIII allo Statuto, che consente al funzionario di far trasferire all’Unione il capitale attualizzato rappresentativo dei diritti a pensione maturati e impone che le annualità siano determinate tenendo conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, con deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la domanda e il trasferimento effettivo.
Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE, che riproduce tale meccanismo e prevede espressamente una detrazione di interesse semplice al 3,1% solo quando l’ente nazionale o internazionale sia impossibilitato a comunicare l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda. Il Tribunale menziona anche l’articolo 8 dell’allegato VIII, cui fa riferimento il tasso del 3,1%.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che dal tenore letterale delle disposizioni emerge una distinzione netta tra due situazioni:
- quando l’ente nazionale comunica l’importo dei diritti maturati alla data della domanda, l’APN deve prendere a base quell’importo e può dedurre soltanto l’eventuale rivalutazione intervenuta fino al trasferimento effettivo;
- quando invece l’ente non può fornire quel dato, è consentita la detrazione forfettaria mediante interesse semplice del 3,1%.
Poiché nel caso di specie il DRV aveva comunicato alla Commissione l’importo trasferibile riferito alla data del 27 maggio 2010, la Commissione non poteva sostenere di trovarsi nell’impossibilità di distinguere capitale e rivalutazione. Il Tribunale precisa inoltre che la determinazione dell’importo dei diritti pensionistici maturati è di competenza esclusiva dell’ente che gestisce il regime nazionale; l’istituzione dell’Unione non può sostituirsi a tale valutazione né "attualizzare" autonomamente il capitale.
Il Tribunale respinge anche l’argomento della Commissione fondato sulla necessità di un sistema uniforme: né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII né altre disposizioni statutarie autorizzano una detrazione del 3,1% sul capitale effettivamente trasferito quando il dato di partenza alla data della domanda sia disponibile. Ammettere una trattenuta in tali circostanze significherebbe appropriarsi ingiustificatamente di una parte dei diritti pensionistici nazionali del funzionario, con conseguente arricchimento senza causa a favore dell’Unione.
Elementi specifici sul calcolo contestato
Il Tribunale rileva anche che la differenza tra l’importo comunicato dal DRV alla data della domanda e quello effettivamente trasferito derivava, nel caso concreto, dall’applicazione di una convenzione bilaterale tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione del 1994, che prevedeva una maggiorazione del 3,5% annuo sugli importi messi a disposizione retroattivamente. Tale circostanza confermava che la differenza non giustificava la detrazione operata dalla Commissione a danno della ricorrente.
Decisione e dispositivo
Conclude pertanto che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando la detrazione del 3,1% nonostante il DRV avesse comunicato l’importo dei diritti alla data della domanda. Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la Commissione alle spese.
Principio affermato
La decisione conferma che, nel sistema di trasferimento dei diritti a pensione verso l’Unione, la detrazione forfettaria per rivalutazione del capitale è una deroga eccezionale, applicabile solo se l’ente nazionale non può fornire il valore del capitale alla data della domanda; in presenza di tale comunicazione, il calcolo deve avvenire sul capitale così determinato, senza riduzioni aggiuntive da parte della Commissione.
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