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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38861/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per occultamento di documenti obbligatori (fatture relative al 2014 e 2016), con tre censure: 1) errata individuazione della data di consumazione del reato (contestata la qualificazione come reato istantaneo anziché permanente); 2) errata determinazione del regime sanzionatorio applicabile (si sostiene che il giudice non abbia applicato il d.l. n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019 ovvero disposizioni successive rilevanti); 3) doglianza (dalla difesa) per il mancato aumento di pena per continuazione sostenendo che ogni singola fattura occultata costituisca un reato autonomo.

La decisione

Sono accolti i primi due motivi: la Corte ha confermato che l'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 ha natura permanente e che il momento consumativo va individuato nella conclusione dell'accertamento (nel caso, il 28/01/2020). Di conseguenza deve applicarsi il regime sanzionatorio vigente alla data di consumazione (in particolare il d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019) e la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Savona, Ufficio G.U.P., per nuovo giudizio sul trattamento. Il terzo motivo è respinto: la Corte ha ritenuto che l'art. 10 delinei una fattispecie unitaria, per cui l'occultamento o la distruzione della contabilità considerata unitariamente costituisce il reato e non si applica aumento per continuazione per il mero numero di documenti occultati.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è stata interpretata come avente natura permanente: l'obbligo di esibizione dei documenti perdura fino alla conclusione del controllo e il momento consumativo si colloca alla fine dell'accertamento, non alla data dei singoli documenti.

  • decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019

    Il regime sanzionatorio introdotto da tale decreto deve essere applicato se la consumazione del reato si verifica dopo l'entrata in vigore delle sue disposizioni; nel caso il reato si è consumato il 28/01/2020, quindi il nuovo regime è applicabile.

  • d.lgs. n. 158 del 2015, art. 6

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha osservato che il giudice di merito non poteva limitarsi a fare riferimento a una cornice sanzionatoria anteriore se il fatto era ancora in corso alla data delle modifiche normative.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto comunque che non sussista spazio per applicare aumenti per continuazione quando la fattispecie ha carattere unitario come l'art. 10.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2017)

    Precedente che conferma il principio della natura permanente del reato tributario di occultamento delle scritture contabili e che fissa il criterio per individuare il momento consumativo (conclusione dell'accertamento).

Massime di principio

  • I reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 hanno natura permanente: la consumazione si misura alla conclusione dell'attività di controllo/accertamento.
  • Il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente alla data della consumazione del reato (data di chiusura dell'accertamento), anche se i documenti riguardano anni precedenti.
  • Nuove norme sanzionatorie entrate in vigore prima della consumazione si applicano al fatto se la permanenza dell'impedimento all'esibizione perdura fino a tale data.
  • L'occultamento o la distruzione della contabilità considerata unitariamente integra un unico fatto tipico: il mero numero di documenti occultati non determina automaticamente plurime fattispecie e non giustifica di per sé l'aumento per continuazione.
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio il giudice di rinvio deve rideterminare la pena secondo il regime corretto senza applicare aumenti per continuazione se la fattispecie è stata ritenuta unitaria.

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