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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02258/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato dal contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in quanto beneficiario di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'ottemperanza, rilevando che l'Agenzia aveva corrisposto solo il 50% di quanto dovuto, e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 e dall'art. 29 del D.L. n. 162/2019, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell'art. 111 Cost., nonché degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che, qualora le istanze superino le risorse stanziate, i rimborsi debbano essere ridotti al 50% e che tale disciplina si applichi anche nella fase di ottemperanza.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dal fatto che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta sulle modalità di esecuzione del rimborso e, in particolare, la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi fiscali collegati a eventi calamitosi; in caso di incapienza, avrebbe dovuto attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare piena esecuzione al giudicato, senza potersi limitare a negare l'applicazione della normativa sopravvenuta. La Corte ribadisce che non è consentita una falcidia dei diritti patrimoniali accertati giudizialmente, ma che il giudice dell'ottemperanza deve disciplinare concretamente le modalità di attuazione del comando giudiziale alla luce delle risorse disponibili.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i vizi dedotti nel ricorso per cassazione, prospettati come violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    La norma disciplina i rimborsi fiscali per benefici riconosciuti in relazione a eventi calamitosi e, come modificata, introduce limiti e modalità attuative legati alla disponibilità dei fondi stanziati.

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    La modifica legislativa è ritenuta applicabile alla fase esecutiva/ottemperanza e rilevante per determinare le modalità di erogazione del rimborso.

  • art. 29 D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020

    È richiamato quale ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e delle relative modalità applicative.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso, ma il testo non specifica un'autonoma ratio applicativa diversa dal contesto della disciplina dei rimborsi e dell'ottemperanza.

  • artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992

    L'ottemperanza tributaria è la sede in cui il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, compiendo gli accertamenti necessari e adottando i provvedimenti esecutivi opportuni.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica elaborazione autonoma della norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve verificare tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari a determinarne la concreta esecuzione, adottando i provvedimenti esecutivi indispensabili.
  • Quando una disciplina legislativa sopravvenuta regola le modalità attuative di un rimborso riconosciuto in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve applicarla se vigente nella fase esecutiva, verificandone i presupposti e gli effetti sul quomodo dell'adempimento.
  • La verifica della capienza dei fondi destinati ai rimborsi fiscali costituisce un accertamento proprio della fase di attuazione del giudicato e deve essere svolto nel giudizio di ottemperanza.
  • In caso di incapienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante nomina di un commissario ad acta, per assicurare la piena esecuzione del comando giudiziale.
  • Non è desumibile dalla disciplina in esame una falcidia automatica del credito patrimoniale accertato con sentenza passata in giudicato; le limitazioni previste operano come modalità procedimentali di attuazione del rimborso, non come riduzione sostanziale del diritto riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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