Cassazione Civile, Ordinanza n. 31361/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una società mandataria di un intermediario finanziario ha impugnato il decreto del tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il mancato riconoscimento di un credito complessivo di € 581.485,49. Il credito era articolato in una parte chirografaria per saldo debitore di conto corrente e in una parte privilegiata per rate scadute di un mutuo fondiario ipotecario concesso a terzi e garantito da fideiussione omnibus prestata dalla società poi fallita. Il tribunale aveva escluso la prova che il soggetto indicato nella fideiussione come "Credito Italiano" fosse effettivamente il beneficiario della garanzia, ritenendo quindi incerta l’identità del creditore garantito; inoltre aveva aggiunto, in via autonoma, che la sola produzione dell’estratto di saldaconto non era sufficiente a provare il credito in sede di opposizione allo stato passivo, in mancanza degli estratti conto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità per carenza assoluta di motivazione; omesso esame e/o mancata considerazione di una prova documentale tratta dal sito della Banca d’Italia; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per errata valutazione della prova; mancata ammissione di prova testimoniale; contraddittorietà della motivazione; violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto impugnato era sorretto da una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, l’assenza di prova sull’identità del soggetto beneficiario della fideiussione; dall’altro, l’inidoneità del solo estratto di saldaconto a dimostrare il credito oggetto di domanda. Poiché il ricorso ha censurato solo la prima ratio e non ha attaccato la seconda, la decisione di merito è rimasta comunque sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità di tutte le doglianze. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 legge fall.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è il rimedio esperibile contro il rigetto dell’insinuazione al passivo.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La nullità per carenza assoluta di motivazione è dedotta come vizio della sentenza/decreto, ma non è ravvisata perché il provvedimento è sorretto da plurime rationes autonome.
art. 2697 c.c.
È richiamato per censurare la ripartizione e la valutazione dell’onere della prova del credito e della titolarità della garanzia.
art. 115 c.p.c.
È invocato per contestare la valutazione delle prove documentali e l’uso di fatti/non fatti non contestati.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato per denunciare omesso esame di fatto decisivo e, nella prospettazione della parte, anche un travisamento della prova.
art. 91 c.p.c.
È dedotto in relazione alla regolazione delle spese di lite, ma la censura resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
art. 50 TUB
È menzionato dal tribunale come riferimento all’estratto di saldaconto, ritenuto però insufficiente, da solo, a provare il credito nel giudizio contenzioso di opposizione allo stato passivo.
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è fondata su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la prova del credito deve essere completa e idonea a dimostrare sia l’esistenza sia la titolarità del diritto azionato; la produzione del solo estratto di saldaconto, senza la documentazione contrattuale e contabile richiesta, può essere ritenuta insufficiente.
- Se il titolo di garanzia reca una denominazione soggettiva incerta o generica, spetta al creditore fornire prova adeguata dell’identità del beneficiario della fideiussione, non essendo sufficiente un mero richiamo indiretto o documenti estranei al titolo.
- Le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale non possono condurre alla cassazione se non incidono su tutte le autonome basi logiche e giuridiche della decisione di merito.
- L’omessa o errata critica di una base decisoria autonoma comporta il consolidamento di quella ratio e rende irrilevanti le altre doglianze, anche se astrattamente fondate.
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