Direttiva 2014/59
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/59/UE istituisce nell’Unione un quadro comune per prevenire il dissesto, intervenire precocemente e risolvere in modo ordinato banche e imprese di investimento, riducendo l’impatto sistemico e il ricorso al denaro pubblico. Introduce strumenti come vendita dell’attività d’impresa, ente-ponte, separazione delle attività e bail-in, oltre a piani di risanamento e di risoluzione individuali e di gruppo. Il testo disciplina anche requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, poteri delle autorità nazionali, cooperazione transfrontaliera, salvaguardie per azionisti e creditori, meccanismi di finanziamento e sanzioni. La trasposizione nazionale va completata entro il 31 dicembre 2014, con applicazione generale dal 1 gennaio 2015 e rinvio al 1 gennaio 2016 per le disposizioni del capitolo sul bail-in in parte rilevanti.
Quadro armonizzato UE per il risanamento, la risoluzione e il bail-in di enti creditizi e imprese di investimento, con regole su piani preventivi, poteri delle autorità e finanziamento della risoluzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell’Unione, alle loro specifiche società di partecipazione e filiazioni soggette a vigilanza consolidata, nonché alle succursali di enti di paesi terzi alle condizioni previste dalla direttiva. Il regime copre sia il risanamento preventivo sia la risoluzione vera e propria, incluse le situazioni di gruppo e transfrontaliere, con attenzione particolare agli enti significativi e ai gruppi operanti in più Stati membri. Sono previste esclusioni e regole speciali per taluni profili societari, per le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e regolamento e per alcune categorie di passività, depositi e contratti protetti.
Quadro comune UE per il risanamento e la risoluzione delle banche
La direttiva 2014/59/UE istituisce un sistema armonizzato di prevenzione, intervento precoce e risoluzione delle crisi bancarie, nato per rispondere alle lacune emerse durante la crisi finanziaria. L’obiettivo è consentire la gestione ordinata del dissesto di enti creditizi e imprese di investimento, preservando le funzioni essenziali, limitando il contagio e riducendo il ricorso al denaro pubblico.
Finalità e principi ispiratori
La direttiva muove da alcuni assi portanti:
- gli azionisti assorbono per primi le perdite;
- i creditori contribuiscono dopo gli azionisti secondo il loro rango;
- nessun creditore deve subire un trattamento peggiore di quello che avrebbe avuto in liquidazione ordinaria;
- i depositi protetti restano integralmente salvaguardati;
- la risoluzione va applicata solo quando è necessaria nell’interesse pubblico.
Il quadro mira anche a rendere omogenee le regole nel mercato interno, così da evitare distorsioni competitive tra Stati membri e rafforzare la gestione dei gruppi transfrontalieri.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento stabiliti nell’Unione, alle società di partecipazione finanziaria e mista, alle loro filiazioni rilevanti e alle succursali di enti di paesi terzi, secondo condizioni specifiche. Per i gruppi, il testo considera sia il profilo individuale sia quello consolidato, con regole dedicate agli enti significativi e alle succursali significative.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive, purché compatibili con la direttiva e con gli atti delegati ed esecutivi adottati sulla sua base.
Autorità di risoluzione e riparto delle competenze
Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di risoluzione, che devono essere autorità pubbliche o investite di poteri pubblici. È ammessa, in via eccezionale, la coincidenza con l’autorità competente di vigilanza, ma in tal caso devono esistere adeguate separazioni funzionali e organizzative tra vigilanza e risoluzione.
Gli Stati membri devono anche designare un ministero competente unico, da coinvolgere nelle decisioni che possono incidere sul bilancio pubblico o avere implicazioni sistemiche. Le autorità devono disporre di risorse, competenze e capacità operative idonee a intervenire con rapidità e flessibilità.
Pianificazione preventiva: piani di risanamento e piani di risoluzione
La direttiva attribuisce un ruolo centrale alla pianificazione ex ante.
I piani di risanamento devono essere predisposti dagli enti non appartenenti a gruppi vigilati su base consolidata e aggiornati almeno annualmente o al verificarsi di modifiche significative. Devono contenere misure per il ripristino della solidità finanziaria, scenari di stress realistici, indicatori di attivazione e un quadro delle azioni possibili. Il piano non può presupporre sostegno finanziario pubblico straordinario, ma può analizzare l’accesso ai meccanismi della banca centrale e le garanzie utilizzabili.
Per i gruppi, la logica è simile ma più articolata: l’impresa madre nell’Unione prepara un piano di risanamento di gruppo, da valutare congiuntamente dalle autorità interessate. Il piano deve coordinare le misure tra capogruppo, filiazioni e, se del caso, succursali significative.
I piani di risoluzione sono preparati dalle autorità di risoluzione e devono individuare ex ante le modalità di applicazione degli strumenti di risoluzione. Anche qui il contenuto è proporzionato alle dimensioni, al profilo di rischio e alla complessità dell’ente o del gruppo. Devono indicare, tra l’altro, funzioni essenziali, linee di business principali, interdipendenze critiche, opzioni di finanziamento e requisiti MREL, ove già applicabili.
Valutazione della risolvibilità e rimozione degli ostacoli
Le autorità devono valutare se un ente o un gruppo sia effettivamente risolvibile senza fare affidamento su sostegno pubblico straordinario o liquidità di emergenza della banca centrale. La valutazione prende in esame gli aspetti elencati nell’allegato, come la struttura giuridica, i sistemi informativi, i contratti di servizio, le garanzie infragruppo, le interconnessioni e la possibilità di separare funzioni essenziali e linee di business.
Se emergono ostacoli sostanziali alla risoluzione, l’autorità può imporre misure correttive anche incisive: riduzione del rischio, modifiche alla strategia o alla governance, obbligo di emettere passività ammissibili, revisione di strutture societarie e operative, separazione di attività o istituzione di holding finanziarie. Nel contesto di gruppo, tali misure sono coordinate nei collegi di risoluzione e possono richiedere decisioni congiunte.
Intervento precoce e amministrazione temporanea
Quando un ente viola o rischia di violare requisiti prudenziali, le autorità competenti possono attivare misure di intervento precoce: richiesta di aggiornare o attuare il piano di risanamento, convocazione dell’assemblea, modifica della strategia, cambiamenti organizzativi, rimozione di amministratori non idonei e preparazione alla ristrutturazione del debito.
Se ciò non basta, l’autorità può nominare un amministratore temporaneo, che può sostituire o affiancare l’organo di amministrazione. Il mandato è limitato nel tempo, in linea di principio a un anno, con rinnovo eccezionale. Per i gruppi, l’intervento va coordinato tra le autorità competenti e la vigilanza su base consolidata, con tempi molto rapidi per le decisioni congiunte.
Condizioni per la risoluzione
La risoluzione può essere avviata solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto;
- non esistono misure alternative ragionevoli del settore privato o di vigilanza per evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
- la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.
La nozione di dissesto o rischio di dissesto ricorre, tra l’altro, se l’ente non rispetta o sta per non rispettare i requisiti autorizzativi, se il suo attivo è inferiore al passivo, se non è in grado di pagare i debiti in scadenza o se necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo le eccezioni previste per misure cautelari, temporanee e soggette alla disciplina sugli aiuti di Stato.
Strumenti di risoluzione
Gli strumenti armonizzati sono quattro:
- vendita dell’attività d’impresa;
- ente-ponte;
- separazione delle attività;
- bail-in.
Possono essere usati singolarmente o in combinazione, ma la separazione delle attività deve sempre accompagnarsi ad almeno un altro strumento. Quando solo una parte dell’ente viene trasferita, il residuo va liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in tempi ragionevoli e compatibilmente con la continuità dei servizi necessari al ricevente.
La vendita dell’attività d’impresa consente la cessione, senza consenso degli azionisti, di azioni, attività, diritti e passività a un acquirente privato. La commercializzazione deve essere aperta, trasparente e non discriminatoria, salvo le eccezioni di urgenza. L’acquirente è trattato come continuazione dell’ente ai fini di autorizzazioni e partecipazione a infrastrutture di mercato, entro i limiti previsti.
L’ente-ponte è una persona giuridica pubblica o controllata dall’autorità di risoluzione, creata per detenere temporaneamente attività e passività trasferite e mantenere i servizi essenziali in attesa di cessione al mercato. In linea generale deve essere dismesso entro due anni dall’ultima cessione, con possibili proroghe motivate di un anno.
La separazione delle attività trasferisce asset e passività deteriorati a un veicolo di gestione, con l’obiettivo di massimizzarne il valore tramite vendita ordinata o liquidazione.
Bail-in e requisiti MREL
Il bail-in è lo strumento centrale di ripartizione delle perdite: le autorità possono svalutare o convertire passività ammissibili in capitale, fino ad azzerarle se necessario. La sequenza è rigorosa: prima il capitale ordinario di classe 1, poi gli strumenti aggiuntivi di classe 1, poi gli strumenti di classe 2 e infine le altre passività ammissibili, secondo la gerarchia fallimentare.
Sono escluse dal bail-in, tra le altre:
- depositi protetti;
- passività garantite e obbligazioni garantite;
- talune passività verso dipendenti, fisco, sistemi di garanzia dei depositi e controparti di mercato;
- passività a brevissimo termine verso sistemi di pagamento o altri enti finanziari.
In circostanze eccezionali, l’autorità può escludere altre passività se ciò è strettamente necessario per garantire funzioni essenziali, evitare contagio o impedire distruzioni di valore. Se alcune passività sono escluse, il contributo delle altre può essere aumentato, ma sempre nel rispetto del principio no creditor worse off.
La direttiva introduce il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, il cosiddetto MREL, che deve essere sempre rispettato dagli enti e, per i gruppi, anche su base consolidata. Il requisito è determinato dall’autorità di risoluzione sulla base di criteri legati alla possibilità di risoluzione, al modello di business, al rischio, alle esposizioni sistemiche, alla partecipazione del sistema di garanzia dei depositi e alla necessità di assicurare ricapitalizzazione post-bail-in. Sono previste regole su strumenti di bail-in contrattuale, deroghe intra-gruppo e possibilità di utilizzo di strumenti contrattuali per soddisfare in tutto o in parte il requisito.
Valutazione, effetti e tutele nel bail-in
Prima di qualsiasi risoluzione o svalutazione/conversione di capitale, deve essere effettuata una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente da parte di un soggetto indipendente, con possibilità di valutazione provvisoria in caso di urgenza. La valutazione serve sia a verificare la sussistenza delle condizioni di risoluzione, sia a determinare l’ammontare del bail-in e il trattamento da riservare ad azionisti e creditori.
Il bail-in produce effetti immediati e vincolanti; le autorità possono compiere tutti gli atti amministrativi necessari, inclusa la modifica dei registri e l’ammissione di nuove azioni. Sono disciplinati anche i derivati, il close-out, i tassi di conversione e il trattamento delle eventuali rivalutazioni ex post se la stima iniziale si rivela eccessiva.
Contratti, garanzie e continuità operativa
La direttiva contiene una disciplina dettagliata per evitare che la risoluzione venga frustrata da clausole contrattuali o da meccanismi di compensazione. Le misure di prevenzione o di gestione della crisi non devono essere considerate, di per sé, evento di default o di insolvenza ai fini di determinati contratti, sistemi di pagamento e garanzie finanziarie, purché gli obblighi sostanziali continuino a essere eseguiti.
Sono previste sospensioni temporanee degli obblighi di pagamento o consegna, limitazioni ai diritti di garanzia e ai diritti di recesso, sempre con esclusione dei sistemi di pagamento, delle controparti centrali e delle banche centrali. Le autorità possono inoltre imporre l’obbligo di fornire servizi e meccanismi operativi essenziali al ricevente di attività o passività trasferite.
Tutela degli azionisti, dei creditori e diritto al rimborso della differenza
La direttiva rafforza le salvaguardie patrimoniali. Se, a posteriori, risulta che azionisti, creditori o sistemi di garanzia dei depositi hanno sopportato perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in liquidazione ordinaria, hanno diritto a ottenere la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
Gli articoli sulle salvaguardie disciplinano anche la protezione di contratti di garanzia, netting, finanza strutturata e obbligazioni garantite nelle cessioni parziali. Le controparti non cedute non hanno diritti sulle attività trasferite, ma devono essere protette contro effetti sproporzionati sulle loro posizioni giuridiche.
Cooperazione transfrontaliera e collegi di risoluzione
Per i gruppi transfrontalieri, la direttiva istituisce collegi di risoluzione e, per i gruppi di paesi terzi con presenza nell’UE, collegi europei di risoluzione. Tali sedi non sono organi decisionali in senso stretto, ma piattaforme di coordinamento, scambio di informazioni, elaborazione di piani di gruppo, valutazione della risolvibilità e concordamento di programmi di risoluzione di gruppo.
Le autorità interessate devono tendere a decisioni congiunte entro termini perentori, in genere quattro mesi, con intervento dell’ABE in mediazione quando previsto. In caso di disaccordo persistente, ciascuna autorità può adottare la propria decisione motivata, che resta però vincolante nel rispettivo Stato membro.
Rapporti con i paesi terzi
La direttiva regola la cooperazione con autorità di paesi terzi mediante accordi quadro negoziati dalla Commissione o intese operative dell’ABE e delle autorità nazionali. Sono previste norme sul riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi, sulla facoltà di rifiuto per ragioni di stabilità finanziaria, trattamento non equivalente dei creditori o conflitti con il diritto nazionale, e sulla possibilità di azioni autonome nei confronti di succursali nell’Unione.
Meccanismi di finanziamento della risoluzione
Ogni Stato membro deve istituire uno o più meccanismi di finanziamento, destinati a sostenere l’attuazione degli strumenti di risoluzione e finanziati dal settore bancario. Tali meccanismi possono concedere prestiti, garanzie, acquisti di attività, contributi a ente-ponte o veicoli di gestione e, in certe condizioni, compensazioni agli azionisti o creditori per il principio no creditor worse off.
Il livello-obiettivo minimo dei fondi ex ante è pari almeno all’1 % dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024. Sono previsti contributi regolari, contributi straordinari ex post fino a tre volte il contributo annuo e, in caso di bisogno, fonti di finanziamento alternative e prestiti reciproci fra meccanismi nazionali.
Per le risoluzioni di gruppo, i meccanismi nazionali sono messi in comune secondo un piano di finanziamento che ripartisce il carico in funzione di criteri quali attività ponderate per il rischio, ubicazione delle attività, origine delle perdite e beneficio atteso per le entità del gruppo nei diversi Stati membri.
Sanzioni, pubblicazione e banca dati ABE
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni della direttiva, incluse mancate predisposizioni o aggiornamenti dei piani, mancata comunicazione del sostegno infragruppo, mancata trasmissione delle informazioni e omessa notifica di dissesto o rischio di dissesto. Le sanzioni possono arrivare, per le persone giuridiche, fino al 10 % del fatturato annuo netto e, per le persone fisiche, fino a 5.000.000 EUR, oltre a misure come ordini di cessazione, divieti temporanei e pubblicazione delle sanzioni.
L’ABE gestisce banche dati centrali sulle sanzioni e una pagina web di collegamento alle pubblicazioni nazionali. È inoltre prevista la cooperazione tra autorità di risoluzione, autorità competenti e ABE nel quadro del nuovo comitato interno permanente per la risoluzione.
Recepimento, applicazione e riesami
Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 dicembre 2014, applicandole dal 1 gennaio 2015. Le disposizioni del titolo IV, capo IV, sezione 5, relative al bail-in, potevano essere applicate al più tardi dal 1 gennaio 2016. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione deve riesaminare l’attuazione complessiva della direttiva e, in particolare, il ruolo dell’ABE e l’eventuale necessità di ulteriore armonizzazione, specie sul MREL e sulle mediazioni vincolanti, con scadenze di riesame fissate tra il 2016 e il 2018.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione a enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari filiazioni, società di partecipazione finanziaria e mista, società madri pertinenti e succursali di paesi terzi. L’articolo 2 definisce in modo puntuale concetti chiave come risoluzione, azione di risoluzione, piano di risanamento, piano di risoluzione, funzioni essenziali, linee di business principali, passività ammissibili, strumento del bail-in, ente-ponte, veicolo di gestione delle attività e condizioni per la risoluzione.
Autorità di risoluzione e assetto istituzionale
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità di risoluzione, di natura pubblica e dotate di poteri amministrativi, assicurando indipendenza operativa dalle funzioni di vigilanza e adeguate risorse. È previsto il coinvolgimento del ministero competente per le decisioni con impatto di bilancio o sistemico, nonché obblighi di cooperazione tra autorità nazionali e pubblicità dell’elenco delle autorità designate.
Pianificazione del risanamento e della risoluzione
Gli articoli 5, 7, 10, 12 e 13 disciplinano la preparazione di piani di risanamento e di risoluzione per singoli enti e gruppi, con aggiornamento almeno annuale e contenuti minimi fissati anche nell’allegato. I piani non devono presupporre sostegno finanziario pubblico straordinario e devono includere scenari di grave stress, indicatori di attivazione, descrizione delle funzioni essenziali, della liquidità, dei servizi critici e delle misure di comunicazione; le autorità possono richiedere informazioni aggiuntive, piani individuali per filiazioni e deroghe limitate per enti di piccole dimensioni o soggetti a sistemi di tutela istituzionale.
Valutazione e rimozione degli impedimenti alla risoluzione
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 impongono alle autorità di valutare la risolvibilità di enti e gruppi senza ricorrere a sostegno pubblico o liquidità straordinaria, sulla base di criteri dell’allegato. Se emergono impedimenti sostanziali, l’autorità può imporre misure correttive, tra cui modifiche della struttura giuridica o operativa, limitazioni di attività, emissione di passività ammissibili, costituzione di holding finanziarie e altre misure proporzionate; per i gruppi la procedura opera tramite collegi di risoluzione e decisioni congiunte, con eventuale mediazione dell’ABE.
Intervento precoce e amministrazione temporanea
Gli articoli 27, 28, 29 e 30 prevedono misure di intervento precoce quando un ente viola o rischia di violare requisiti prudenziali, inclusi obblighi di aggiornare il piano di risanamento, convocare assemblee, cambiare strategia, rimuovere amministratori e nominare un amministratore temporaneo. Per i gruppi sono previste consultazione e coordinamento tra autorità e decisioni congiunte, con tempi molto rapidi (cinque giorni, o tre giorni per alcuni casi di mediazione ABE).
Condizioni per la risoluzione e principi generali
Gli articoli 31, 32, 33 e 34 stabiliscono che la risoluzione è ammessa solo se l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, non esistono alternative ragionevoli di settore privato o di vigilanza, e l’azione è necessaria nell’interesse pubblico. I principi cardine sono: perdite a carico di azionisti e creditori secondo l’ordine di priorità, tutela dei depositi protetti, no creditor worse off, sostituzione della dirigenza salvo eccezioni e minimizzazione dei costi e degli effetti sistemici; per i soggetti di gruppo e le holding ci sono condizioni aggiuntive di attivazione.
Strumenti di risoluzione
L’articolo 37 individua quattro strumenti: vendita dell’attività d’impresa, ente-ponte, separazione delle attività e bail-in. Gli articoli 38, 40, 42 e 43 disciplinano il contenuto di ciascuno strumento, le modalità di trasferimento senza consenso degli azionisti, il ruolo del ricevente, le regole di commercializzazione, la durata massima dell’ente-ponte e i requisiti per la separazione delle attività, imponendo in ogni caso proporzionalità, trasparenza e coerenza con gli aiuti di Stato.
Bail-in, passività escluse e MREL
Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 regolano l’ambito del bail-in, le passività escluse, le esclusioni eccezionali, il contributo minimo di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione, l’ordine di svalutazione e conversione, il trattamento dei derivati e la conversione del debito in capitale. L’articolo 45 introduce il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), determinato per singolo ente e, per i gruppi, anche su base consolidata; sono previsti criteri di calcolo, possibili esenzioni per taluni istituti ipotecari, strumenti di bail-in contrattuale e mediazioni ABE su base gruppo.
Riconoscimento contrattuale e strumenti pubblici di stabilizzazione
L’articolo 55 impone, per talune passività di diritto di paesi terzi non escluse dal bail-in, una clausola contrattuale di riconoscimento della svalutazione, conversione e modifica delle scadenze. Gli articoli 56, 57 e 58 consentono, in circostanze eccezionali di crisi sistemica e come ultima istanza, strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, tra cui sostegno al capitale e proprietà pubblica temporanea, subordinati alla disciplina sugli aiuti di Stato e al previo assorbimento di perdite da parte di azionisti e creditori per almeno l’8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri.
Salvaguardie, tutela dei creditori e diritto al compenso
Gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 introducono il principio che nessun creditore sia trattato peggio rispetto alla liquidazione ordinaria, con valutazione ex post della differenza di trattamento e diritto a compensazione tramite i meccanismi di finanziamento della risoluzione. Sono inoltre protetti accordi di garanzia, netting, finanza strutturata e obbligazioni garantite, nonché i sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento, con regole specifiche per cessioni parziali e protezione dei depositi protetti.
Procedura, notifiche, riservatezza e impugnazioni
Gli articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86 disciplinano le notifiche dell’ente in dissesto, la decisione dell’autorità di risoluzione, la pubblicazione degli atti, il segreto professionale, il diritto di ricorso e la limitazione dell’apertura di procedure ordinarie di insolvenza. Il ricorso non sospende automaticamente la decisione di risoluzione e gli eventuali effetti su terzi in buona fede sono protetti; è prevista anche la sospensione temporanea di talune azioni giudiziarie e l’intervento urgente del giudice in casi di approvazione ex ante, se il diritto nazionale lo richiede.
Risoluzione dei gruppi transfrontalieri e relazioni con paesi terzi
Gli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 disciplinano principi di coordinamento tra Stati membri, collegi di risoluzione, collegi europei di risoluzione per gruppi di paesi terzi, scambio di informazioni e riconoscimento o rifiuto delle procedure di risoluzione dei paesi terzi. Sono previsti programmi di risoluzione di gruppo, decisioni congiunte, mediazione ABE e facoltà di azione autonoma per le succursali nell’Unione quando necessario per la stabilità finanziaria o per tutelare i creditori UE.
Meccanismi di finanziamento della risoluzione
Gli articoli 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 istituiscono un sistema europeo di meccanismi di finanziamento fondato su fondi nazionali, prestiti reciproci e messa in comune nei casi di gruppo. Il livello-obiettivo è pari almeno all’1 % dei depositi protetti entro il 31 dicembre 2024; i contributi sono ex ante e ex post, corretti per il rischio, con limiti quantitativi, possibilità di rinvio e di ricorso a fonti alternative. I sistemi di garanzia dei depositi partecipano alla risoluzione entro limiti legati alle perdite che avrebbero subito in liquidazione ordinaria.
Sanzioni e pubblicazione
Gli articoli 110, 111, 112, 113 e 114 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva, con importi fino al 10 % del fatturato annuo per le persone giuridiche o fino a 5.000.000 EUR per le persone fisiche, oltre a pubblicazione delle sanzioni e banca dati centrale ABE. Devono essere presi in considerazione gravità, durata, responsabilità, vantaggi ottenuti, perdite per terzi, collaborazione e potenziali effetti sistemici.
Recepimento, entrata in vigore e riesame
L’articolo 130 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2014, con applicazione dal 1 gennaio 2015; per le disposizioni del titolo IV, capo IV, sezione 5, l’applicazione è prevista al più tardi dal 1 gennaio 2016. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 124 entra in vigore il 1 gennaio 2015. L’articolo 129 prevede riesami della Commissione nel 2017 e nel 2018, anche sul ruolo dell’ABE e sull’eventuale armonizzazione ulteriore del MREL.
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