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Direttiva 2014/64

Direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

Normativa europea32014L0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 64/432/CEE per adeguare le basi di dati informatizzate delle reti di sorveglianza nazionali alle evoluzioni del sistema di identificazione dei bovini. In particolare, aggiunge tra i dati da registrare il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all’animale. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 18 gennaio 2016 e applicarla dal 18 luglio 2019.

Modifica della direttiva 64/432/CEE per aggiornare il contenuto delle basi di dati informatizzate della rete di sorveglianza degli Stati membri, includendo anche i dati relativi al mezzo di identificazione elettronica dei bovini quando applicato.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri nell’ambito degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE. Incide sulle basi di dati informatizzate che possono far parte delle reti di sorveglianza istituite dall’autorità competente nazionale, limitatamente alle informazioni da registrare per ciascun animale. Non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma modifica un allegato/elemento informativo della disciplina esistente; il riferimento al mezzo di identificazione elettronica riguarda i casi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per i bovini.

Direttiva 2014/64/UE: aggiornamento delle basi di dati informatizzate per la sorveglianza dei bovini

La direttiva 2014/64/UE modifica la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, per adeguare il contenuto delle basi di dati informatizzate utilizzate nelle reti di sorveglianza degli Stati membri. L’intervento si inserisce nel quadro del sistema UE di identificazione e registrazione dei bovini e mira a garantire coerenza con il regolamento (CE) n. 1760/2000, tenendo conto dell’uso degli identificatori elettronici.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la direttiva 64/432/CEE già consente agli Stati membri di istituire reti di sorveglianza con una base di dati informatizzata contenente dati minimi sugli animali. La modifica è resa opportuna dal fatto che, in talune situazioni transitorie previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000, l’identificatore elettronico può essere utilizzato anche quando il codice originario dell’animale non è facilmente riproducibile in formato elettronico. Per evitare incoerenze tra gli strumenti UE, viene quindi inserito esplicitamente il riferimento al mezzo di identificazione elettronica tra i dati da registrare.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli Stati membri e opera nell’ambito degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE. L’obbligo concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza nazionali. La novità normativa è particolarmente rilevante per i bovini, in quanto collegata al sistema di identificazione e registrazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

Contenuto dell’obbligo di registrazione dei dati

L’articolo 1 sostituisce il punto 1 della parte C dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE. La base di dati informatizzata deve contenere, per ciascun animale:

  • il codice o i codici di identificazione unici, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 1, 4 ter, 4 quater, paragrafo 1, e 4 quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000;
  • la data di nascita;
  • il sesso;
  • la razza o il mantello;
  • il codice di identificazione della madre oppure, per gli animali importati da un paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato dallo Stato membro di destinazione;
  • il numero di identificazione dell’azienda di nascita;
  • i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
  • la data del decesso o della macellazione;
  • il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all’animale.

Rapporto con il regolamento (CE) n. 1760/2000

La direttiva richiama espressamente il regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce il sistema di identificazione e registrazione dei bovini e disciplina l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il nuovo dato relativo al mezzo di identificazione elettronica serve a registrare nelle banche dati pubbliche un elemento utile alla tracciabilità, coerentemente con le deroghe transitorie previste dal regolamento per l’uso dell’identificazione elettronica in casi tecnicamente problematici.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 18 gennaio 2016 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Tuttavia, le misure nazionali si applicano solo dal 18 luglio 2019, prevedendo quindi un intervallo temporale tra trasposizione formale e applicazione effettiva. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Il contenuto della direttiva è limitato a una modifica puntuale della disciplina vigente, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, fermo restando l’obiettivo vincolante di aggiornare i dati obbligatori delle basi di sorveglianza.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei dati da inserire nelle basi di dati informatizzate

L’articolo 1 sostituisce il punto 1 della parte C dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE. Per ciascun animale devono essere registrati: il codice o i codici di identificazione unici nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000; la data di nascita; il sesso; la razza o il mantello; il codice di identificazione della madre o, per gli animali importati da paesi terzi, il codice unico del mezzo di identificazione individuale assegnato dallo Stato membro di destinazione; il numero di identificazione dell’azienda di nascita; i numeri di identificazione di tutte le aziende di custodia e le date di ogni trasferimento; la data del decesso o della macellazione; il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato.

Ragioni della modifica e coerenza con il regolamento (CE) n. 1760/2000

I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 1760/2000 consente, in taluni casi e in via transitoria, l’uso di identificatori elettronici anche quando il codice originario dell’animale non è agevolmente riproducibile in formato elettronico, purché sia garantita la piena tracciabilità e l’identificazione individuale. La direttiva introduce quindi tale elemento informativo nell’elenco dei dati da conservare nelle basi di dati informatizzate per assicurare coerenza tra gli atti dell’Unione.

Termine di recepimento e data di applicazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 gennaio 2016 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali si applicano dal 18 luglio 2019. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

Oltre alla notifica delle misure di recepimento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturasanità animaletracciabilità alimentareidentificazione e registrazione degli animaliscambi intracomunitari

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