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Direttiva 2014/63

Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

Normativa europea32014L0063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina unionale del miele per chiarire che il polline è una componente naturale specifica del prodotto e non un ingrediente ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. Aggiorna inoltre le regole di etichettatura sull'origine del miele, sostituendo il riferimento alla CE con quello alla UE, e rivede la disciplina dei poteri della Commissione in materia di metodi di analisi, atti delegati e procedura di comitato. Gli Stati membri devono recepire le modifiche principali entro il 24 giugno 2015, con una clausola transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima di tale data.

Modifica la direttiva 2001/110/CE sul miele per chiarire lo status del polline, aggiornare l'etichettatura sull'origine, adeguare i poteri conferiti alla Commissione e disciplinare i relativi atti delegati ed esecutivi.

Ambito di applicazione

Si applica al miele disciplinato dalla direttiva 2001/110/CE e, in particolare, ai prodotti di cui all'allegato I di tale direttiva. Incide sugli operatori alimentari che producono, etichettano, immettono sul mercato o commercializzano miele nell'Unione, nonché sugli Stati membri quanto al recepimento delle modifiche indicate. Restano fermi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 al miele contenente polline geneticamente modificato e, per il periodo transitorio, la commercializzazione fino a esaurimento scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015.

Direttiva 2014/63/UE sul miele

La direttiva 2014/63/UE modifica in modo puntuale la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, con l'obiettivo principale di chiarire lo status del polline come componente naturale specifica del prodotto e non come ingrediente ai fini dell'informazione al consumatore. Interviene inoltre sull'etichettatura dell'origine, sui poteri della Commissione in materia di analisi e sulla disciplina procedurale degli atti delegati ed esecutivi.

Finalità e contesto

Il legislatore unionale muove dal presupposto che il miele debba conservare il proprio carattere naturale e che la presenza di polline derivi normalmente dall'attività delle api. In questo quadro, la direttiva chiarisce che il polline non costituisce un ingrediente ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, pur restando ferma l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 al miele contenente polline geneticamente modificato.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda il miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE e i prodotti di cui al suo allegato I. Gli obblighi incidono principalmente sugli operatori alimentari che producono, filtrano, etichettano o commercializzano miele nell'Unione, nonché sugli Stati membri chiamati a recepire le modifiche e ad applicarle dal 24 giugno 2015.

Polline e qualificazione giuridica del miele

La modifica più rilevante consiste nell'inserimento nell'articolo 2 della direttiva 2001/110/CE di una disposizione espressa secondo cui il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non è un ingrediente ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. Tale chiarimento si innesta sul quadro già vigente, che vieta l'aggiunta di ingredienti alimentari al miele e l'eliminazione di componenti specifiche, salvo quanto inevitabile durante l'estrazione di sostanze estranee.

La direttiva richiama anche la distinzione tra polline naturale e polline geneticamente modificato: la precisazione sul polline non incide sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, che continua a disciplinare il miele contenente polline OGM, con i relativi requisiti di autorizzazione, vigilanza ed eventuale etichettatura.

Etichettatura dell'origine

L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2001/110/CE viene modificato per precisare che il paese o i paesi d'origine devono essere indicati in etichetta. Quando il miele proviene da più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione specifica può essere sostituita da formule standardizzate che fanno riferimento alla UE: «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE» oppure «miscela di mieli originari e non originari dell'UE».

La modifica recepisce l'evoluzione istituzionale successiva al trattato di Lisbona, sostituendo il riferimento alla CE con quello alla UE.

Metodi di analisi e controlli

Il nuovo articolo 4 distingue tra metodi di analisi e parametri quantitativi. Da un lato, la Commissione può adottare atti di esecuzione, secondo il regolamento (CE) n. 882/2004 e la procedura di esame, per fissare i metodi di analisi necessari a verificare la conformità del miele alla direttiva. Fino all'adozione di tali metodi, gli Stati membri devono avvalersi, ove possibile, di metodi riconosciuti a livello internazionale, come quelli del Codex Alimentarius.

Dall'altro lato, alla Commissione è conferita una delega per adottare atti delegati volti a completare la direttiva fissando parametri quantitativi su due punti: il criterio per stabilire quando un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale e il contenuto minimo di polline nel miele filtrato dopo la rimozione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

Deleghe, controllo del Parlamento e del Consiglio

La delega conferita alla Commissione per gli atti delegati ha durata quinquennale a decorrere dal 23 giugno 2014. Essa si rinnova tacitamente per periodi di pari durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio nei tre mesi precedenti la scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da una delle due istituzioni. Ogni atto delegato entra in vigore solo se, entro due mesi dalla notifica, nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni, salvo proroga di due mesi.

Comitologia e atti di esecuzione

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando si applica l'articolo 7, paragrafo 2, opera la procedura di esame di cui all'articolo 5 di tale regolamento. Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non può adottare il progetto di atto di esecuzione.

Divieto di estrazione del polline

L'allegato II viene modificato per ribadire che è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo quando ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. La disposizione è coerente con la qualificazione del polline come elemento naturale del miele e con la tutela dell'integrità del prodotto.

Recepimento, applicazione e regime transitorio

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche indicate e applicarle dal 24 giugno 2015. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Il periodo di recepimento è di dodici mesi, come chiarito dal considerando 11.

Per tutelare gli operatori, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 conformemente alla direttiva 2001/110/CE possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Le modifiche relative ai poteri della Commissione non richiedono recepimento nazionale, poiché riguardano esclusivamente la ripartizione delle competenze nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Polline come componente naturale del miele

L'articolo 1, punto 2, inserisce nell'articolo 2 della direttiva 2001/110/CE un nuovo paragrafo 5: il polline, in quanto componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011. La modifica recepisce l'impostazione secondo cui il polline entra nel miele per natura e non per aggiunta intenzionale dell'operatore.

Etichettatura dell'origine del miele

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2001/110/CE: il paese o i paesi d'origine devono essere indicati in ეტichetta; se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione può essere sostituita da una delle formule standard «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE» o «miscela di mieli originari e non originari dell'UE».

Metodi di analisi e poteri delegati della Commissione

L'articolo 1, punto 3, sostituisce l'articolo 4. La Commissione può adottare atti di esecuzione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, per stabilire i metodi di analisi per verificare la conformità del miele alla direttiva; fino all'adozione di tali metodi, gli Stati membri devono avvalersi, ove possibile, di metodi di analisi convalidati e riconosciuti internazionalmente, come quelli del Codex Alimentarius. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare parametri quantitativi relativi a: a) il criterio secondo cui un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale; b) il contenuto minimo di polline nel miele filtrato dopo la rimozione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

Regime degli atti delegati

L'articolo 1, punto 4, sostituisce l'articolo 6: la delega alla Commissione per gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferita per cinque anni dal 23 giugno 2014, con proroga tacita per periodi di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio tre mesi prima della scadenza. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega; la Commissione deve notificare contestualmente l'atto delegato e questo entra in vigore solo se non sono formulate obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Procedura di comitato per gli atti di esecuzione

L'articolo 1, punto 5, sostituisce l'articolo 7: la Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, di tale regolamento.

Divieto di estrazione del polline

L'articolo 1, punto 6, sostituisce il terzo comma dell'allegato II: è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo quando ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. Il divieto è coordinato con il nuovo principio per cui il polline è componente naturale specifica del miele.

Recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il termine necessario le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi all'articolo 1, punti 1, 2 e 6, e all'articolo 3; tali misure devono essere applicate dal 24 giugno 2015. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale. Il considerando 11 precisa un periodo di recepimento di dodici mesi.

Misure transitorie

L'articolo 3 prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, conformemente alla direttiva 2001/110/CE, possano continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentareetichettatura alimentaresicurezza alimentareorganismi geneticamente modificatidiritto del mercato interno

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