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Direttiva 2014/61

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso un insieme di diritti minimi armonizzati: accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, condivisione e coordinamento delle opere civili, trasparenza informativa e procedure autorizzative più rapide. Introduce inoltre obblighi per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a profonda ristrutturazione, imponendo infrastrutture interne predisposte per l’alta velocità e, nei condomini, un punto di accesso. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità, ma devono garantire risultati minimi uniformi entro i termini di recepimento previsti.

Misure per ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità mediante accesso a infrastrutture fisiche esistenti, coordinamento delle opere civili, semplificazione autorizzativa e requisiti per gli edifici.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e, più in generale, alle infrastrutture fisiche idonee a ospitare elementi di tali reti. Coinvolge sia i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica sia gli operatori di rete che forniscono infrastrutture fisiche per servizi quali energia, acqua, riscaldamento e trasporti, con esclusione espressa dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di reti utilizzati per la fornitura di acque destinate al consumo umano. Si applica sul territorio degli Stati membri e richiede recepimento nazionale; alcune disposizioni riguardano edifici nuovi e profonde ristrutturazioni per domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 31 dicembre 2016.

Direttiva 2014/61/UE – misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

La direttiva interviene sul costo di dispiegamento delle reti a banda larga ultrarapida, individuato come principale ostacolo alla diffusione dell’infrastruttura digitale nel mercato interno. Il legislatore UE introduce un insieme di obblighi minimi per favorire il riuso delle infrastrutture esistenti, il coordinamento delle opere civili, la trasparenza informativa e la semplificazione delle autorizzazioni, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare regole più favorevoli o più ampie.

Finalità e cornice normativa

La direttiva si fonda sull’articolo 114 TFUE e si collega agli obiettivi dell’Agenda digitale per l’Europa. I considerando evidenziano che la posa delle reti ad alta velocità richiede ingenti investimenti, gran parte dei quali è assorbita dalle opere di ingegneria civile; per questo la riduzione dei costi passa soprattutto attraverso l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche, il coordinamento tra settori e la semplificazione amministrativa.

La direttiva opera come disciplina minima: non intende armonizzare integralmente il settore, ma stabilire diritti e obblighi essenziali comuni. Restano fermi i regimi più specifici del quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, che prevalgono in caso di conflitto, secondo la logica della lex specialis.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’ambito di applicazione comprende, da un lato, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e, dall’altro, gli operatori che possiedono o gestiscono infrastrutture fisiche idonee a ospitare reti, inclusi soggetti dei settori energia, gas, acqua, riscaldamento e trasporti. La nozione di infrastruttura fisica è ampia, ma non comprende i cavi, compresa la fibra inattiva, né gli elementi di reti impiegati per la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

La direttiva si applica anche agli edifici: disciplina le infrastrutture interne all’edificio, i punti di accesso, gli edifici nuovi e quelli sottoposti a profonda ristrutturazione. Per tali edifici, gli obblighi si innestano sulle domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 31 dicembre 2016.

Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti

Il cuore della direttiva è il diritto di accesso all’infrastruttura fisica esistente. L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che gli operatori di rete soddisfino le richieste ragionevoli di accesso formulate dai fornitori di reti pubbliche di comunicazione per installare elementi di reti ad alta velocità, a condizioni eque e ragionevoli, incluso il prezzo.

Il rifiuto è ammissibile solo in presenza di motivi oggettivi, tra cui:

  • inidoneità tecnica dell’infrastruttura;
  • insufficienza di spazio, incluse necessità future sufficientemente dimostrate;
  • sicurezza e sanità pubblica;
  • integrità e sicurezza della rete, soprattutto di infrastrutture critiche;
  • rischio di gravi interferenze con altri servizi;
  • presenza di mezzi alternativi validi di accesso all’ingrosso già offerti a condizioni eque e ragionevoli.

Il diniego deve essere motivato entro due mesi. Se entro due mesi dalla richiesta non si raggiunge un accordo, ciascuna parte può rivolgersi all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. Tale organismo emette una decisione vincolante nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla richiesta completa, salvo circostanze eccezionali.

Il prezzo fissato deve consentire al fornitore dell’accesso un’equa possibilità di recuperare i costi e tener conto dell’impatto dell’accesso sul suo piano industriale e sugli investimenti effettuati.

Trasparenza sulle infrastrutture e sportello unico

L’articolo 4 introduce un obbligo di trasparenza sulle infrastrutture fisiche disponibili. Le imprese interessate hanno diritto, su richiesta, alle informazioni minime su ubicazione, tracciato, tipo, uso attuale e punto di contatto. La richiesta deve indicare la zona di installazione prevista.

Gli enti pubblici che detengono tali informazioni in formato elettronico possono essere tenuti a renderle accessibili tramite uno sportello unico entro il 1o gennaio 2017; gli aggiornamenti devono essere caricati entro due mesi, prorogabili di un mese. Se i dati non sono disponibili tramite sportello unico, l’operatore di rete deve fornirli entro due mesi dalla richiesta. Le ispezioni in loco devono essere consentite entro un mese. Le controversie sono decise dall’organismo competente entro due mesi.

Sono ammesse esenzioni per infrastrutture non tecnicamente idonee o infrastrutture critiche nazionali, purché motivate, sottoposte a osservazioni degli interessati e notificate alla Commissione.

Coordinamento delle opere civili

L’articolo 5 mira a evitare duplicazioni e a sfruttare le economie di scala. Ogni operatore di rete ha diritto di negoziare accordi di coordinamento delle opere di genio civile con i fornitori di reti pubbliche di comunicazione. Se le opere sono finanziate interamente o parzialmente con risorse pubbliche, l’operatore deve soddisfare le richieste ragionevoli di coordinamento, a condizione che non vi siano costi aggiuntivi per i lavori originari, che il coordinamento non comprometta il controllo dell’opera e che la richiesta sia presentata almeno un mese prima del progetto definitivo.

In caso di disaccordo, la controversia può essere deferita all’organismo nazionale competente, che decide entro due mesi. Gli Stati membri possono inoltre disciplinare la ripartizione dei costi. Sono possibili esenzioni per opere di modesta entità o infrastrutture critiche nazionali.

Informazioni sulle opere civili programmate

L’articolo 6 completa il sistema informativo imponendo agli operatori di rete, su richiesta scritta, di fornire informazioni minime sulle opere civili in corso o programmate relative alla propria infrastruttura fisica. Le informazioni riguardano ubicazione e tipo delle opere, elementi di rete interessati, data di inizio e durata previste, punto di contatto.

La risposta deve essere resa entro due settimane. L’accesso può essere limitato per ragioni di sicurezza, integrità della rete, sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, sanità pubblica, riservatezza e segreti tecnici o commerciali. La richiesta può essere respinta se le informazioni sono già pubbliche in formato elettronico o già disponibili tramite sportello unico. Anche qui opera un meccanismo di risoluzione delle controversie e possono essere previste esenzioni per opere di valore modesto o infrastrutture critiche nazionali.

Procedura di autorizzazione

L’articolo 7 mira a ridurre gli ostacoli amministrativi. Tutte le informazioni sulle condizioni e procedure di autorizzazione devono essere accessibili tramite sportello unico; gli Stati membri possono consentire la presentazione elettronica delle domande.

Le autorità competenti devono rilasciare o rifiutare l’autorizzazione entro quattro mesi dalla domanda completa, salvo termini speciali previsti dal diritto nazionale o UE o proroghe eccezionali e debitamente giustificate. I dinieghi devono essere motivati secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un risarcimento per i danni causati dal mancato rispetto dei termini.

Infrastruttura interna agli edifici

L’articolo 8 introduce standard strutturali per i nuovi edifici e per quelli oggetto di profonda ristrutturazione. Per le domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 31 dicembre 2016:

  • tutti gli edifici nuovi devono essere equipaggiati di infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità fino ai punti terminali di rete;
  • tutti i condomini nuovi devono essere dotati di un punto di accesso;
  • gli stessi obblighi si applicano alle profonde ristrutturazioni.

Gli edifici conformi possono beneficiare, se lo Stato membro lo prevede, dell’etichetta volontaria di «predisposizione alla banda larga». Sono possibili esenzioni per abitazioni singole o altre categorie di edifici quando l’adempimento sia sproporzionato, ad esempio per costi, tipo di edificio o tutela di monumenti ed edifici storici.

Accesso all’infrastruttura interna all’edificio e terminazione della rete

L’articolo 9 attribuisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione il diritto di installare la rete fino al punto di accesso e, quando la duplicazione sia tecnicamente impossibile o economicamente inefficiente, di accedere all’infrastruttura interna esistente per installare una rete ad alta velocità.

Il titolare del diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura deve soddisfare richieste ragionevoli a condizioni eque e non discriminatorie. Se non si raggiunge un accordo entro due mesi, la controversia può essere deferita all’organismo competente, che decide entro due mesi. Sono possibili deroghe se l’edificio è già servito da una rete esistente idonea alla banda larga, secondo condizioni obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

In assenza di infrastruttura interna predisposta per l’alta velocità, il fornitore può terminare la propria rete nella sede dell’abbonato con il suo consenso, minimizzando l’impatto sulla proprietà di terzi. Gli Stati membri possono prevedere un adeguato risarcimento per i danni subiti.

Organismi competenti, sanzioni e controllo

L’articolo 10 richiede agli Stati membri di designare uno o più organismi competenti per la risoluzione delle controversie e uno o più organismi per lo sportello unico. Gli organismi di risoluzione devono essere indipendenti e funzionalmente autonomi dagli operatori di rete; i costi possono essere coperti tramite oneri. Le decisioni sono impugnabili dinanzi al giudice nazionale.

L’articolo 11 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure nazionali di attuazione. L’articolo 12 prevede il riesame della Commissione entro il 1o luglio 2018, con relazione sull’impatto e sui progressi verso gli obiettivi della direttiva.

Recepimento e applicazione

Il termine di recepimento è fissato all’1 gennaio 2016. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o luglio 2016. Gli Stati membri devono informare la Commissione e inserire un riferimento espresso alla direttiva negli atti di trasposizione.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • contratti di accesso a infrastrutture fisiche tra operatori di rete e fornitori di reti pubbliche di comunicazione;
  • gestione di controversie tecniche ed economiche davanti agli organismi nazionali competenti;
  • pianificazione di opere civili finanziate con fondi pubblici;
  • compliance urbanistica ed edilizia per nuovi edifici e ristrutturazioni profonde;
  • predisposizione di procedure interne per la raccolta, conservazione e comunicazione delle informazioni richieste dallo sportello unico.

La disciplina lascia un margine di scelta agli Stati membri sulle modalità attuative, ma vincola al raggiungimento di risultati minimi uniformi: accesso, trasparenza, tempi procedurali certi, infrastrutture interne predisposte e sistemi di risoluzione rapida delle controversie.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e natura minima dell’armonizzazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a facilitare e incentivare l’installazione di reti ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e un dispiegamento più efficiente di nuova infrastruttura, per abbattere i costi. Essa fissa requisiti minimi relativi a opere civili e infrastrutture fisiche; gli Stati membri possono adottare misure più ampie compatibili con il diritto UE. In caso di conflitto con le direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE, prevalgono queste ultime.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2002/21/CE e introduce nozioni chiave: operatore di rete, infrastruttura fisica, rete ad alta velocità (almeno 30 Mbit/s), opere di genio civile, ente pubblico, organismo di diritto pubblico, infrastruttura fisica interna all’edificio, infrastruttura interna predisposta per l’alta velocità, opere di profonda ristrutturazione, autorizzazione e punto di accesso. Sono inclusi tra gli operatori di rete anche i soggetti che gestiscono infrastrutture per gas, elettricità, riscaldamento, acqua, fognature, trasporto ferroviario, stradale, portuale e aeroportuale.

Accesso all’infrastruttura fisica esistente

L’articolo 3 riconosce il diritto degli operatori di rete di offrire accesso alla propria infrastruttura fisica e impone, su richiesta scritta delle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso a condizioni eque e ragionevoli, compreso il prezzo. Il rifiuto è ammesso solo per motivi oggettivi (idoneità tecnica, spazio disponibile, sicurezza e sanità pubblica, integrità e sicurezza della rete, interferenze gravi con altri servizi, presenza di valide alternative all’ingrosso). Il rifiuto deve essere motivato entro due mesi; in caso di mancato accordo entro tale termine, le parti possono adire l’organismo nazionale di risoluzione delle controversie, che decide in modo vincolante entro quattro mesi dalla richiesta completa, salvo circostanze eccezionali.

Trasparenza sulle infrastrutture fisiche

L’articolo 4 attribuisce alle imprese interessate il diritto di accedere, su richiesta, a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche disponibili: ubicazione e tracciato, tipo e uso attuale, punto di contatto. Gli enti pubblici che detengono tali informazioni in formato elettronico possono essere obbligati a renderle disponibili tramite sportello unico, con aggiornamenti entro due mesi, prorogabili di un mese. Se le informazioni non sono disponibili nello sportello unico, gli operatori di rete devono fornirle su richiesta entro due mesi. Sono previste ispezioni in loco entro un mese dalla richiesta. Le controversie sono risolte dall’organismo nazionale competente entro due mesi. Possibili esenzioni per infrastrutture non tecnicamente idonee o infrastrutture critiche nazionali, con motivazione, osservazioni degli interessati e notifica alla Commissione.

Coordinamento delle opere di genio civile

L’articolo 5 garantisce il diritto di negoziare accordi di coordinamento delle opere di genio civile. Quando le opere sono finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche, gli operatori devono soddisfare ogni richiesta ragionevole di coordinamento presentata da imprese di reti pubbliche di comunicazione, se non vi sono costi supplementari per i lavori originari, se il coordinamento non compromette il controllo dei lavori e se la richiesta è presentata almeno un mese prima del progetto definitivo. Gli Stati membri possono stabilire regole di ripartizione dei costi. In caso di disaccordo entro un mese, è previsto il ricorso all’organismo di risoluzione delle controversie, che decide entro due mesi. Sono possibili esenzioni per opere di modesta entità o infrastrutture critiche nazionali, con motivazione, osservazioni e notifica alla Commissione.

Trasparenza sulle opere di genio civile programmate

L’articolo 6 obbliga gli operatori di rete, su richiesta scritta, a fornire informazioni minime sulle opere di genio civile in corso o programmate: ubicazione e tipo, elementi di rete interessati, data prevista di inizio e durata, punto di contatto. Le informazioni vanno fornite entro due settimane, salvo limiti per sicurezza, integrità della rete, sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, sanità pubblica, riservatezza e segreti tecnici o commerciali. L’operatore può respingere la richiesta se ha già reso pubbliche le informazioni in formato elettronico o se l’accesso è già assicurato dallo sportello unico. Anche qui è previsto un meccanismo di risoluzione delle controversie e la possibilità di esenzioni per opere di valore modesto o infrastrutture critiche nazionali.

Procedura di rilascio delle autorizzazioni

L’articolo 7 impone che tutte le informazioni utili su condizioni e procedure per le autorizzazioni alle opere civili necessarie all’installazione delle reti siano disponibili tramite sportello unico. Gli Stati membri possono consentire la presentazione elettronica delle domande attraverso tale sportello. Le autorità competenti devono rilasciare o rifiutare l’autorizzazione entro quattro mesi dalla domanda completa, salvo termini speciali previsti dal diritto nazionale o dell’Unione o per ricorsi; il termine può essere prorogato solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. I dinieghi devono essere motivati in modo oggettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. È possibile prevedere un risarcimento per i danni causati dal mancato rispetto dei termini.

Infrastruttura fisica interna all’edificio e punti di accesso

L’articolo 8 stabilisce che gli edifici nuovi e quelli oggetto di profonda ristrutturazione, per domande di autorizzazione edilizia presentate dopo il 31 dicembre 2016, devono essere dotati di infrastruttura fisica interna predisposta per l’alta velocità fino ai punti terminali di rete; per i condomini è richiesto anche un punto di accesso. Gli edifici conformi possono ottenere un’etichetta volontaria di «predisposizione alla banda larga». Sono ammesse esenzioni per abitazioni singole o altre categorie di edifici, e in caso di sproporzione per costi, tipologia edilizia o tutela del patrimonio storico/architettonico, con motivazione, osservazioni e notifica alla Commissione.

Accesso all’infrastruttura interna all’edificio

L’articolo 9 riconosce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione il diritto di installare la propria rete fino al punto di accesso e, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o economicamente inefficiente, di accedere all’infrastruttura interna esistente per installare una rete ad alta velocità. Il titolare del diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura deve soddisfare richieste ragionevoli a condizioni eque e non discriminatorie. Le controversie sono rimesse all’organismo competente, che decide entro due mesi. È possibile derogare in presenza di una rete esistente idonea alla banda larga; in assenza di infrastruttura adeguata, è garantito il diritto di terminare la rete nella sede dell’abbonato con il suo consenso e minimizzando l’impatto sulla proprietà di terzi. Gli Stati membri possono prevedere un adeguato risarcimento per i danni subiti.

Organismi competenti, sportelli unici e ricorsi

L’articolo 10 richiede la designazione di uno o più organismi competenti per la risoluzione delle controversie e di uno o più organismi per lo sportello unico. Gli organismi di risoluzione devono essere giuridicamente distinti e funzionalmente autonomi dagli operatori di rete; possono essere finanziati anche tramite oneri. Le decisioni sono impugnabili dinanzi a un giudice secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli organismi competenti entro il 1o luglio 2016 e ogni successiva modifica prima della sua efficacia.

Sanzioni

L’articolo 11 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le violazioni delle misure nazionali adottate in attuazione della direttiva; le sanzioni devono essere appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Riesame della Commissione

L’articolo 12 prevede che entro il 1o luglio 2018 la Commissione presenti una relazione sull’attuazione della direttiva, comprensiva della sintesi dell’impatto delle misure e di una valutazione dei progressi verso gli obiettivi, incluso l’eventuale contributo a obiettivi banda larga più ambiziosi.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 13, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1o gennaio 2016 e applicarle dal 1o luglio 2016; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva. L’articolo 14 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 15 indica gli Stati membri quali destinatari.

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