Direttiva 2014/60
Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifusa 2014/60/UE disciplina la restituzione, tra Stati membri, dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Rispetto alla disciplina previgente amplia l'ambito dei beni tutelati, rafforza la cooperazione amministrativa tramite il sistema IMI e prolunga alcuni termini procedurali, con particolare rilievo per la verifica del bene e per l'azione di restituzione. Introduce inoltre una regola sull'equo indennizzo al possessore che dimostri la dovuta diligenza e conferma la competenza dello Stato membro richiedente sulla disciplina della proprietà dopo la restituzione.
Restituzione dei beni culturali classificati come patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, con cooperazione amministrativa tramite IMI e revisione della disciplina precedente.
Ambito di applicazione
Si applica ai beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro, in base alla legislazione nazionale o alle procedure amministrative nazionali, come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE, quando siano usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro e si trovino nel territorio di un altro Stato membro. La direttiva copre anche beni con interesse storico, paleontologico, etnografico, numismatico o valore scientifico, incluse collezioni pubbliche e, per i termini di prescrizione più lunghi, beni appartenenti a inventari di istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose in Stati membri che li proteggano specialmente. Non si applica in via temporale ai beni usciti illecitamente prima del 1º gennaio 1993, salvo facoltà degli Stati membri di estendere volontariamente il regime; resta ferma la possibilità per gli Stati membri di applicare norme più ampie nel rispetto del TFUE.
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
La direttiva 2014/60/UE rifonde la disciplina già contenuta nella direttiva 93/7/CEE, con l'obiettivo di rendere più efficace la restituzione dei beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale quando siano usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Il testo si colloca nel quadro del mercato interno e dell'articolo 36 TFUE, che consente restrizioni alla libera circolazione delle merci per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.
Finalità e ratio della riforma
I considerando evidenziano che il precedente sistema ha mostrato limiti pratici: ambito di applicazione troppo ristretto, termini brevi per avviare l'azione di restituzione e costi elevati. La nuova direttiva intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri, ampliare la tutela a un numero maggiore di beni culturali e incentivare una maggiore diligenza nel mercato dell'arte.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai beni culturali che uno Stato membro classifica o definisce, in base alla propria legislazione o alle proprie procedure amministrative, come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE. La nozione è ampia e comprende beni di interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, nonché beni di valore scientifico, a prescindere dal fatto che facciano parte di collezioni pubbliche o siano singoli oggetti.
Restano centrali due condizioni:
- il bene deve essere uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente;
- il bene deve trovarsi nel territorio di un altro Stato membro.
L'articolo 14 limita l'applicazione ai beni usciti illecitamente a decorrere dal 1º gennaio 1993. L'articolo 15 lascia agli Stati membri la facoltà di estendere il regime anche a beni diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1, e a richieste relative a uscite anteriori a tale data.
Definizioni essenziali
L'articolo 2 è centrale per l'applicazione pratica della direttiva. In particolare:
- il 'bene culturale' è quello classificato o definito da uno Stato membro come bene del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
- l'uscita è illecita se avviene in violazione delle norme nazionali sulla protezione del patrimonio nazionale o del regolamento (CE) n. 116/2009, oppure se il bene non rientra alla scadenza di una spedizione temporanea lecita o viola le condizioni di tale spedizione;
- lo 'Stato membro richiedente' è quello dal cui territorio il bene è uscito illecitamente;
- lo 'Stato membro richiesto' è quello nel cui territorio il bene si trova;
- la 'restituzione' è il rientro materiale del bene nello Stato membro richiedente;
- 'possessore' e 'detentore' distinguono tra chi detiene materialmente il bene per proprio conto e chi lo detiene per conto altrui;
- le 'collezioni pubbliche' comprendono collezioni pubbliche di proprietà di uno Stato membro, di enti locali o regionali, o di enti finanziati in modo significativo da tali soggetti.
Autorità centrali e cooperazione amministrativa
Gli articoli 4, 5 e 7 impongono agli Stati membri di designare una o più autorità centrali e di farle cooperare in modo efficiente. Queste autorità devono:
- individuare e localizzare il bene su richiesta dello Stato membro richiedente;
- notificare il ritrovamento di un bene per il quale vi siano fondati motivi di ritenere un'uscita illecita;
- facilitare la verifica della natura di bene culturale;
- adottare misure di conservazione materiale;
- impedire che il bene sia sottratto alla procedura di restituzione;
- fungere da intermediario tra possessore/detentore e Stato richiedente.
La cooperazione avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), con un modulo specificamente adattato ai beni culturali. La direttiva richiama espressamente la normativa UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.
Verifica del bene e termini operativi
L'articolo 5, punto 3, modifica in senso più favorevole l'operatività del sistema, portando a sei mesi il termine per verificare se il bene rinvenuto in un altro Stato membro sia effettivamente un bene culturale ai sensi della direttiva. Se tale verifica non avviene entro il termine, le misure di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 5 cessano di applicarsi.
Azione di restituzione davanti al giudice competente
L'articolo 6 attribuisce allo Stato membro richiedente il potere di proporre l'azione di restituzione contro il possessore, o in mancanza contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto. L'atto introduttivo deve essere accompagnato da:
- un documento che descriva il bene e attesti che si tratta di un bene culturale;
- una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente circa l'uscita illecita del bene.
L'articolo 7 impone la tempestiva informazione tra le autorità centrali circa l'azione avviata, con scambio di informazioni tramite IMI, salvo l'uso di altri mezzi di comunicazione.
Prescrizione dell'azione
L'articolo 8 introduce un sistema di termini più ampio rispetto al passato. L'azione di restituzione si prescrive:
- entro tre anni da quando l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente viene a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del possessore o detentore;
- in ogni caso entro trent'anni dall'uscita illecita del bene;
- per i beni delle collezioni pubbliche e per i beni appartenenti agli inventari di istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose soggette a speciali misure di tutela, entro settantacinque anni, salvo imprecrittibilità o accordi bilaterali più favorevoli.
L'azione è inoltre inammissibile se, al momento della proposizione, l'uscita del bene abbia cessato di essere illecita.
Restituzione, indennizzo e diligenza richiesta
L'articolo 9 dispone che, una volta accertata la natura di bene culturale e l'uscita illecita, il giudice ordini la restituzione. La direttiva introduce una tutela economica per il possessore di buona fede relativa, ma condizionata: l'articolo 10 prevede un equo indennizzo solo se il possessore dimostra di aver usato la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione.
Per valutare la diligenza, il giudice deve considerare tutte le circostanze dell'acquisto, in particolare:
- documentazione sulla provenienza;
- autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente;
- qualità delle parti;
- prezzo pagato;
- consultazione dei registri accessibili dei beni culturali rubati;
- ogni altra informazione ragionevolmente ottenibile;
- ogni pratica che una persona ragionevole avrebbe adottato in circostanze analoghe.
In caso di donazione o successione, il possessore non può trovarsi in posizione più favorevole del dante causa. L'indennizzo è pagato dallo Stato membro richiedente al momento della restituzione.
Spese e rivalsa
L'articolo 11 pone a carico dello Stato membro richiedente le spese per l'esecuzione della decisione di restituzione e per le misure di conservazione di cui all'articolo 5, punto 4. Tuttavia, l'articolo 12 conserva il diritto di rivalsa dello Stato membro richiedente nei confronti delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene dal proprio territorio, sia per l'indennizzo sia per le spese.
Proprietà dopo la restituzione e rapporti con altre azioni
L'articolo 13 prevede che la disciplina della proprietà del bene dopo la restituzione sia regolata dalla legge dello Stato membro richiedente. L'articolo 16 chiarisce che restano salve le eventuali azioni civili o penali previste dal diritto nazionale, tanto dello Stato membro richiedente quanto del proprietario cui il bene sia stato sottratto.
Recepimento, applicazione e abrogazione della disciplina precedente
L'articolo 19 impone agli Stati membri di adottare entro il 18 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle parti della direttiva espressamente indicate. Gli Stati devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e inserire un riferimento alla direttiva nei propri atti di recepimento.
L'articolo 21 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che la maggior parte delle disposizioni si applica dal 19 dicembre 2015. L'articolo 20 abroga la direttiva 93/7/CEE, come modificata, con effetto dalla stessa data, salvo gli obblighi di recepimento relativi agli atti richiamati nell'allegato I.
Modifica del regolamento IMI e monitoraggio
L'articolo 18 modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 per includere la presente direttiva tra gli atti per i quali è utilizzato l'IMI. Infine, l'articolo 17 prevede un obbligo di reporting periodico: gli Stati membri devono presentare una relazione alla Commissione entro il 18 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni; la Commissione deve a sua volta relazionare Parlamento europeo, Consiglio e Comitato economico e sociale europeo, eventualmente con proposte.
Disposizioni principali
Oggetto e principio di restituzione
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, quando siano usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro. L'articolo 3 dispone che tali beni siano restituiti secondo la procedura e le modalità della direttiva.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, 'bene culturale', 'bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro', 'Stato membro richiedente', 'Stato membro richiesto', 'restituzione', 'possessore', 'detentore' e 'collezioni pubbliche'. La nozione di bene culturale è ancorata alla classificazione o definizione nazionale come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE.
Autorità centrali e cooperazione amministrativa
Gli articoli 4, 5 e 7 impongono agli Stati membri di designare una o più autorità centrali e di farle cooperare per l'individuazione, la localizzazione, la conservazione e il recupero dei beni culturali. Le autorità usano il modulo IMI specificamente adattato per i beni culturali; gli scambi di informazioni devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e della vita privata.
Verifica del bene e misure provvisorie
L'articolo 5, primo comma, punto 3, estende a sei mesi il termine entro cui verificare se il bene rinvenuto in un altro Stato membro costituisca un bene culturale. Le autorità possono adottare misure di conservazione materiale e provvedimenti provvisori per impedire che il bene sia sottratto alla procedura di restituzione.
Azione di restituzione e documentazione
L'articolo 6 consente allo Stato membro richiedente di proporre l'azione di restituzione contro il possessore o, in mancanza, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto. L'atto introduttivo deve essere corredato da un documento descrittivo del bene e da una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente circa l'uscita illecita.
Prescrizione
L'articolo 8 prevede che l'azione di restituzione si prescriva in tre anni dalla conoscenza, da parte dell'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente, del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del possessore o detentore. In ogni caso, la prescrizione è di trenta anni dalla data di uscita illecita; per beni di collezioni pubbliche e beni di inventari di istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose protette specialmente, il termine è di settantacinque anni, salvo imprescrittibilità o accordi bilaterali più favorevoli.
Ordine di restituzione e indennizzo
L'articolo 9 prevede che il giudice ordini la restituzione una volta accertata la natura di bene culturale e l'uscita illecita. L'articolo 10 riconosce un equo indennizzo al possessore se questi dimostra di aver usato la diligenza richiesta all'acquisizione; sono indicati criteri di valutazione, tra cui documentazione sulla provenienza, autorizzazioni di uscita, qualità delle parti, prezzo, consultazione dei registri e altre informazioni ragionevolmente ottenibili. L'indennizzo è dovuto dallo Stato membro richiedente al momento della restituzione.
Spese e rivalsa
L'articolo 11 pone a carico dello Stato membro richiedente le spese di esecuzione della decisione di restituzione e quelle delle misure di conservazione di cui all'articolo 5, punto 4. L'articolo 12 salva il diritto di rivalsa verso i responsabili dell'uscita illecita.
Legge applicabile alla proprietà dopo la restituzione
L'articolo 13 stabilisce che la proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.
Limiti temporali e facoltà di estensione
L'articolo 14 circoscrive l'applicazione ai beni usciti illecitamente a decorrere dal 1º gennaio 1993. L'articolo 15 consente agli Stati membri di applicare il regime anche a beni diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1, e alle richieste relative a uscite anteriori al 1º gennaio 1993.
Rapporti con altre azioni e obblighi di relazione
L'articolo 16 fa salve le azioni civili o penali previste dal diritto nazionale. L'articolo 17 impone agli Stati membri una relazione alla Commissione entro il 18 dicembre 2015 e poi ogni cinque anni; la Commissione riferisce a Parlamento, Consiglio e CESE con eventuali proposte.
Modifica del regolamento IMI e abrogazione della direttiva precedente
L'articolo 18 modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 inserendo la presente direttiva tra gli atti attuati tramite IMI per gli articoli 5 e 7. L'articolo 20 abroga la direttiva 93/7/CEE dal 19 dicembre 2015, con salvezza dei termini di recepimento già previsti per gli atti elencati nell'allegato I.
Recepimento ed entrata in applicazione
L'articolo 19 impone agli Stati membri di adottare entro il 18 dicembre 2015 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni espressamente indicate, con obbligo di comunicazione alla Commissione e di riferimento alla direttiva negli atti nazionali. L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione, per gran parte delle disposizioni, dal 19 dicembre 2015.
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