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direttiva

Direttiva 2014/62

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

Normativa europea32014L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce norme minime comuni per reprimere penalmente la falsificazione dell’euro e delle altre monete legalmente autorizzate, sostituendo la decisione quadro 2000/383/GAI. Impone agli Stati membri di qualificare come reato specifiche condotte di contraffazione, distribuzione, possesso di strumenti e condotte preparatorie, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, con soglie minime di reclusione per i fatti più gravi. Prevede inoltre responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione obbligatoria in determinati casi, strumenti di indagine efficaci, trasmissione dei falsi per analisi e obblighi statistici. Il recepimento deve avvenire entro il 23 maggio 2016.

Protezione penale dell’euro e delle altre monete autorizzate contro la falsificazione, mediante norme minime su reati, sanzioni, giurisdizione e cooperazione investigativa.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle banconote e alle monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, inclusi l’euro e le altre valute, nonché alle banconote e monete non ancora emesse ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale. Vincola gli Stati membri quanto alla definizione di reati e sanzioni in materia di falsificazione monetaria, alla giurisdizione, agli strumenti di indagine, alla trasmissione dei falsi per analisi e alle statistiche. Presenta una disciplina rafforzata per gli Stati membri la cui valuta è l’euro, soprattutto in tema di giurisdizione extraterritoriale. Non si applica alla Danimarca; l’Irlanda partecipa; il Regno Unito non partecipa né è vincolato.

Direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione

La direttiva mira a rafforzare, con norme minime comuni, la tutela penale dell’euro e delle altre monete legalmente autorizzate contro la falsificazione. Essa sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI e si colloca nel quadro della cooperazione giudiziaria penale, con l’obiettivo di garantire fiducia nel contante, efficacia delle indagini e omogeneità delle risposte sanzionatorie negli Stati membri.

Contesto, obiettivi e ratio dell’intervento

I considerando evidenziano che la falsificazione dell’euro provoca danni economici rilevanti e mina la fiducia di cittadini, imprese e istituti finanziari. La direttiva intende integrare la convenzione di Ginevra del 1929 e rafforzare il contrasto alla falsificazione con una disciplina più uniforme, includendo anche i profili di analisi tecnica dei falsi, di indagine e di cooperazione, nonché la protezione di monete e banconote non ancora emesse ma già destinate alla circolazione.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva si applica alle banconote e monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, compreso l’euro e le altre valute. La protezione si estende anche alle banconote e monete non ancora emesse ma destinate a circolare con corso legale. Il testo richiama espressamente la necessità di proteggere anche le monete prodotte con strumenti o materiali legali ma in violazione delle condizioni autorizzative, nonché le ipotesi concernenti elementi di sicurezza e mezzi tecnici di falsificazione.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva:

  • "valuta" comprende banconote e monete la cui circolazione è legalmente autorizzata, incluse quelle la cui immissione è autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;
  • "persona giuridica" è il soggetto dotato di personalità giuridica secondo il diritto applicabile, con esclusione di Stati, altre istituzioni pubbliche nell’esercizio di pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche.

Reati da introdurre nel diritto nazionale

L’articolo 3 richiede agli Stati membri di incriminare, se commesse intenzionalmente, le seguenti condotte:

  • contraffazione o alterazione fraudolenta di monete;
  • immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;
  • importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate per la loro immissione in circolazione;
  • fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di strumenti, oggetti, programmi informatici, dati o altri mezzi particolarmente idonei alla contraffazione o alterazione;
  • fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di elementi di sicurezza, come ologrammi o filigrane.

La stessa disposizione estende la punibilità alle banconote e monete fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni autorizzative, nonché alle banconote e monete non ancora emesse ma destinate alla circolazione legale.

Partecipazione al reato e tentativo

L’articolo 4 impone la punibilità dell’induzione, del favoreggiamento e del concorso nei reati di cui all’articolo 3. Deve inoltre essere punibile il tentativo di commettere i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e delle ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, quando riferite a tali condotte. I considerando precisano che il tentativo non deve necessariamente essere punito quando riguardi strumenti o componenti per la falsificazione.

Sanzioni per le persone fisiche

L’articolo 5 impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per i reati relativi a strumenti, oggetti, programmi, dati e altri mezzi di falsificazione, la sanzione massima deve prevedere la reclusione. Per la contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, la pena massima deve essere di almeno otto anni; per immissione in circolazione, importazione, esportazione, trasporto, ricettazione e procacciamento di monete falsificate, la pena massima deve essere di almeno cinque anni.

La direttiva consente agli Stati membri di prevedere, per la messa in circolazione di moneta falsificata ricevuta in buona fede ma poi comunque distribuita, sanzioni penali diverse, incluse multe e reclusione. Poiché si tratta di norme minime, gli Stati membri possono adottare o mantenere regole più severe.

Responsabilità delle persone giuridiche

Gli articoli 6 e 7 impongono di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche quando i reati sono commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o di controllo, oppure quando la carenza di vigilanza o controllo ha reso possibile il reato da parte di un sottoposto. Tale responsabilità non esclude quella delle persone fisiche coinvolte. Le sanzioni per le persone giuridiche devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere:

  • sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale;
  • esclusione da contributi o sovvenzioni pubblici;
  • interdizione temporanea o permanente dall’attività;
  • vigilanza giudiziaria;
  • liquidazione giudiziaria;
  • chiusura temporanea o permanente dei locali usati per il reato.

Giurisdizione penale

L’articolo 8 richiede agli Stati membri di fondare la competenza giurisdizionale quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio nazionale o quando l’autore è un cittadino dello Stato membro. Gli Stati membri la cui valuta è l’euro devono inoltre prevedere giurisdizione extraterritoriale, almeno per i reati che riguardano l’euro, quando l’autore si trova sul territorio nazionale e non è estradato, oppure quando le banconote o monete falsificate collegate al reato sono rinvenute nel loro territorio.

Per alcune fattispecie relative alla contraffazione di monete e per induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo, la giurisdizione non può essere subordinata alla doppia incriminazione nel luogo di commissione. I considerando richiamano il rispetto del principio di proporzionalità e l’opportunità di coordinamento con eventuali condanne o procedimenti in paesi terzi.

Strumenti di indagine e analisi tecnica dei falsi

L’articolo 9 impone che le autorità investigative e requirenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, analoghi a quelli usati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. I considerando citano, a titolo esemplificativo, intercettazioni, controlli a distanza, sorveglianza elettronica e verifiche sui conti bancari, nel rispetto della proporzionalità e della protezione dei dati personali.

L’articolo 10 prevede che, durante il procedimento penale, i centri nazionali di analisi e i centri nazionali di analisi delle monete metalliche possano esaminare senza indugio banconote e monete sospette di falsificazione per l’analisi e il rinvenimento di altri falsi. Le autorità competenti devono trasmettere senza indugio i campioni necessari e comunque non oltre la decisione definitiva nel procedimento penale.

Obblighi di statistica e monitoraggio

Ai sensi dell’articolo 11, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, almeno ogni due anni, dati sul numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e sul numero di persone perseguite e condannate. L’articolo 12 impone alla Commissione di presentare entro il 23 maggio 2019 una relazione di applicazione, con valutazione del recepimento e, se del caso, con una proposta legislativa.

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI

L’articolo 13 sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI per gli Stati membri vincolati dalla direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi relativi al termine di recepimento di quella decisione quadro. I riferimenti alla decisione quadro devono intendersi fatti alla presente direttiva per gli Stati membri vincolati.

Recepimento, entrata in vigore e opt-out

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 maggio 2016 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa; il Regno Unito non partecipa né è vincolato.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme minime in materia di definizione dei reati e delle sanzioni per la falsificazione dell’euro e di altre valute, introducendo anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta contro tali reati, migliorare le indagini e assicurare una migliore cooperazione. I considerando evidenziano la necessità di tutelare la fiducia di cittadini, imprese e istituti finanziari nell’autenticità del contante e di integrare la convenzione di Ginevra e la decisione quadro 2000/383/GAI.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce: "valuta", come banconote e monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata, incluse quelle la cui immissione in circolazione è autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98; e "persona giuridica", come soggetto avente personalità giuridica secondo il diritto applicabile, con esclusione di Stati, altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche.

Reati di falsificazione monetaria

L’articolo 3 impone agli Stati membri di punire intenzionalmente la contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, l’immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate, l’importazione/esportazione/trasporto/ricettazione/procacciamento di monete falsificate per la loro immissione in circolazione, nonché la fabbricazione, ricettazione, procacciamento o possesso di strumenti, oggetti, programmi informatici, dati o altri mezzi particolarmente atti alla contraffazione, e di elementi di sicurezza come ologrammi o filigrane. È inoltre punita la fabbricazione fraudolenta di monete usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni autorizzative, e la medesima disciplina si estende alle banconote e monete non ancora emesse ma destinate alla circolazione.

Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo

L’articolo 4 richiede che induzione, favoreggiamento e concorso nei reati di cui all’articolo 3 siano punibili come reati. Il tentativo deve essere punibile per i reati più gravi di contraffazione, immissione in circolazione, importazione/esportazione/trasporto/ricettazione/procacciamento di monete falsificate e per le ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, limitatamente alle condotte dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Sanzioni per le persone fisiche

L’articolo 5 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per i reati di cui agli articoli 3 e 4. Per i reati relativi a strumenti/mezzi di falsificazione e alle ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, riferite alla lettera d), la sanzione massima deve prevedere la reclusione. Per la contraffazione/alterazione fraudolenta di monete e per le relative ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, la pena massima deve essere di almeno otto anni; per le ipotesi di immissione in circolazione, importazione, esportazione, trasporto, ricettazione e procacciamento di monete falsificate, e per le relative ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, la pena massima deve essere di almeno cinque anni. Per la messa in circolazione di moneta falsificata ricevuta in buona fede, gli Stati membri possono prevedere sanzioni diverse, comprese multe e reclusione.

Responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni

L’articolo 6 impone di rendere responsabili le persone giuridiche quando i reati sono commessi a loro vantaggio da soggetti con posizione apicale o poteri di rappresentanza, decisione o controllo, nonché quando la commissione è resa possibile da carenza di vigilanza o controllo. La responsabilità della persona giuridica non esclude l’azione penale contro le persone fisiche. L’articolo 7 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie penali o non penali e, se del caso, esclusione da contributi pubblici, interdizione dall’attività, vigilanza giudiziaria, liquidazione giudiziaria e chiusura temporanea o permanente dei locali usati per il reato.

Competenza giurisdizionale

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri a fondare la competenza quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio nazionale o quando l’autore è un cittadino nazionale. Gli Stati membri la cui valuta è l’euro devono inoltre prevedere giurisdizione per reati commessi fuori dal territorio quando l’autore si trova nel loro territorio e non è estradato, oppure quando le banconote o monete in euro falsificate sono rinvenute nel territorio. Per alcuni reati relativi alla contraffazione di monete e per induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo, la giurisdizione non può essere subordinata alla doppia incriminazione.

Strumenti di indagine

L’articolo 9 impone che le autorità preposte alle indagini o all’azione penale dispongano di strumenti di indagine efficaci, analoghi a quelli usati per la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. I considerando menzionano, a titolo esemplificativo, intercettazioni, controlli a distanza, sorveglianza elettronica, controllo di conti bancari e altre indagini finanziarie, nel rispetto del principio di proporzionalità e della protezione dei dati personali.

Analisi e rinvenimento dei falsi

L’articolo 10 dispone che, durante il procedimento penale, i centri nazionali di analisi e i centri nazionali di analisi delle monete metalliche possano esaminare senza indugio le banconote e monete in euro sospette di falsificazione ai fini dell’analisi, dell’individuazione e del rinvenimento di altri falsi. Le autorità competenti devono trasmettere senza indugio i campioni necessari, al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva nel procedimento penale.

Statistiche e monitoraggio

L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, almeno ogni due anni, dati sul numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e sul numero di persone perseguite e condannate per tali reati. L’articolo 12 prevede che la Commissione presenti entro il 23 maggio 2019 una relazione sull’applicazione della direttiva, con valutazione del recepimento e, se necessario, proposta legislativa.

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI

L’articolo 13 sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI per gli Stati membri vincolati dalla direttiva, fatti salvi gli obblighi già derivanti dal termine di recepimento della decisione quadro. I riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva per gli Stati membri vincolati.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 14 impone il recepimento entro il 23 maggio 2016 e richiede la comunicazione alla Commissione del testo delle misure nazionali, nonché delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’articolo 16 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiediritto penaleunione economica e monetariacooperazione giudiziaria penalelotta alla falsificazionesicurezza dei mezzi di pagamento

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