Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49353/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per l'omicidio aggravato di Pasquale Tortora (20/05/2020). Le censure erano quattro: 1) mancanza di un percorso argomentativo idoneo a collegare Bastelli all'organizzazione dell'omicidio; 2) carenza di autonomia motivazionale del provvedimento del riesame, che avrebbe riprodotto pedissequamente l'ordinanza del GIP; 3) valutazione inadeguata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Galdiero, Avventurato, Nicoli) non rispettosa dei principi applicabili; 4) applicazione automatica della misura senza considerare adeguatamente gli elementi relativi alla pericolosità sociale dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi n.1 e n.3: il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto attendibili e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori, che attribuivano a Bastelli il ruolo di preparare le armi usate nell'agguato, e aveva adottato un percorso argomentativo conforme alla giurisprudenza sulle chiamate in correità (valutazione unitaria/trifasica e possibilita' di frazionamento). Il motivo n.2 e il n.4 sono stati dichiarati inammissibili poiché il provvedimento del riesame ha espresso un autonomo vaglio motivazionale e la riproduzione di parti dell'ordinanza sottostante non è nulla quando la motivazione risulti congrua; inoltre la valutazione della pericolosità, alla luce delle propalazioni e del contesto camorristico (controllo del mercato degli stupefacenti di Acerra), era adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, Bastelli è stato condannato alle spese processuali e disposta la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la valutazione della chiamata in correità deve essere unitaria: credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del racconto vanno vagliate congiuntamente senza rigide sequenze formali

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di pericolosità sociale per talune fattispecie (es. 416-bis) impone la custodia cautelare salvo elementi certi di interruzione dei legami; tuttavia per delitti aggravati collegati alla criminalità organizzata la valutazione richiede indizi concreti sul rischio di reiterazione collegati ai rapporti funzionali dell'indagato con l'ambiente criminoso

  • art. 416-bis cod. pen. (riferimento alle aggravanti associative)

    La Corte distingue il regime delle misure cautelari per il mero associato da quello per chi risulta funzionalmente collegato a delitti aggravati: nei casi non perfettamente coincidenti con la figura dell'associato gli elementi richiesti per superare la presunzione di pericolosita' devono essere valutati sulla base di concreti indizi di collegamento funzionale

  • art. 94, cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove l'indagato è ristretto; qui eseguita a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono formare un nucleo indiziario idoneo a sostenere la custodia cautelare se risultano credibili, coerenti e convergenti, anche in assenza di riscontri esterni completi
  • Il giudice deve valutare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della sua dichiarazione; la sequenza 'trifasica' è indicativa ma non vincolante in termini rigidi
  • E' ammessa la 'frazionabilità' delle dichiarazioni dei collaboratori: parti del racconto possono essere ritenute attendibili anche se altre parti sono incerte o contraddette
  • Il tribunale del riesame può riprodurre parti dell'ordinanza del GIP (anche mediante 'copia-incolla') senza incorrere in nullità, purché la motivazione complessiva sia congrua e sufficiente a dimostrare l'autonomia del suo vaglio
  • La presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p. va calibrata in rapporto alla fattispecie contestata: per delitti aggravati con finalità di criminalità organizzata occorrono indizi concreti sui collegamenti funzionali e sul rischio di reiterazione
  • Per mantenere una misura cautelare personale è necessario che le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) trovino adeguata giustificazione nel compendio indiziario acquisito
  • Le doglianze difensive che denunciano mera ripetizione di atti assunti in sede di Gip devono dimostrare l'assenza di un autonomo e congruo esame di merito per essere accolte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.