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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1064/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala (abbreviato) che la aveva riconosciuta colpevole del reato di furto in abitazione aggravato e condannata a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorso per Cassazione lamentava il vizio di motivazione della decisione di inammissibilità, sostenendo che l'atto di gravame aveva indicato in modo chiaro e preciso i rilievi mossi alla sentenza di primo grado (in particolare in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'appello e il successivo ricorso fossero generici, non argomentassero puntualmente le critiche alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (in particolare non sono stati esposti elementi specifici a sostegno delle attenuanti generiche) e contenevano censure cumulative e promiscue sulla motivazione. La Corte ha richiamato la riforma (L. 103/2017) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul necessario grado di specificità, confermando che non è compito del giudice di legittimità rielaborare motivi indifferenziati. Per legge (art. 606 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa emergenti dall'atto, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 103/2017

    La modifica ha inciso sull'art. 581 c.p.p. precisando l'onere di indicazione delle richieste (anche istruttorie) e la specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; tale riforma non ha mutato i principi di ammissibilità ma ha ribadito e chiarito l'obbligo di specificità dell'appello.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    richiamato nella sentenza

    Va interpretato alla luce della riforma 103/2017 e della giurisprudenza di legittimità: l'appello deve indicare specificamente le richieste e motivarle con elementi di fatto e diritto; la genericità rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    comma primo, lett. c) richiamato

    Prevede, tra le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, la carenza di specificità dei motivi; applicato per sancire l'inammissibilità del gravame indifferenziato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    richiamato per le conseguenze

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di colpa dell'impugnante; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato per evidenziare che la pena applicata in primo grado risultava inferiore al minimo edittale previsto per il furto aggravato; la Corte osserva però che tale illegittimità non è stata prospettata in maniera argomentata dall'appellante.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. Galtelli)

    Sez. U., n. 8825/17 del 27/10/2016 (cit.)

    Principio secondo cui l'appello è parificato al ricorso per cassazione e richiede specificità dei motivi: i rilievi critici devono essere esplicitamente enunciati e argomentati, con onere proporzionale alla specificità della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Un appello o ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici: bisogna enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
  • Le censure cumulative, promiscue o 'a grappolo' sulla motivazione (assenza, contraddittorietà, illogicità) rendono il ricorso aspecifico e dunque inammissibile; è obbligatorio indicare per ciascun vizio le parti della motivazione cui si riferisce.
  • Quando si invoca il riconoscimento di attenuanti generiche occorrono elementi fattuali e probatori specifici e non ipotesi generiche: senza questi il giudice può ritenere l'impugnazione irricevibile.
  • Se la pena appare determinata in misura inferiore al minimo edittale, l'appellante deve comunque dimostrare in modo articolato e specifico le ragioni che giustificano la riduzione; la mera constatazione non basta a rendere ammissibile l'appello.
  • La riforma prevista dalla L.103/2017 ha rafforzato l'obbligo di chiarezza e specificità nelle impugnazioni: indicare le richieste (anche istruttorie) e i relativi elementi di fatto e diritto è essenziale.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità per colpa dell'impugnante possono comprendere, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 606 c.p.p.); dunque un ricorso mal preparato può avere costi significativi.

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