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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5761 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per gli anni d'imposta 2003 e 2004, maggiori ricavi e redditi della società, esercente il commercio al dettaglio di articoli sportivi, con conseguenti maggiori redditi imputati per trasparenza ai soci. L'accertamento era basato su una verifica della contabilità, sulla rilevazione delle percentuali di ricarico riscontrate nel 2007 e sull'applicazione del metodo analitico-induttivo. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la violazione delle garanzie procedimentali, l'utilizzo di un campione di soli 98 articoli ritenuto non rappresentativo, il calcolo della media dei ricarichi, l'incidenza degli sconti e dei lavori di ristrutturazione della zona commerciale, nonché l'asserita impossibilità di procedere all'accertamento poiché la società risultava congrua agli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ritenendoli connessi perché derivanti dal medesimo accertamento riguardante la società di persone e i soci. Ha poi dichiarato i motivi inammissibili e comunque infondati. Le censure erano formulate in modo promiscuo e generico, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, senza adeguata specificità né riproduzione degli atti necessari al controllo di autosufficienza. Nel merito, la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, poiché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui l'abnorme scostamento tra i ricarichi dichiarati per il 2003-2004 e quelli del 2007. La congruità agli studi di settore non impediva l'accertamento, essendo state contestate attività non dichiarate superiori a 50.000 euro. I ricorsi sono stati definitivamente rigettati e i ricorrenti, in solido, sono stati condannati al pagamento di 8.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1

    imputazione "per trasparenza"

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    accertamento analitico-induttivo

    L'Amministrazione può rettificare i ricavi anche quando la contabilità è formalmente regolare, se sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti che ne mettano in dubbio completezza e attendibilità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Consente la rettifica ai fini IVA sulla base di elementi presuntivi idonei a dimostrare l'infedeltà dei dati dichiarati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 2 e 7

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Le garanzie del contribuente durante la verifica fiscale tutelano il contraddittorio procedimentale. La violazione è rilevante quando impedisce concretamente l'esercizio del diritto di difesa; il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso, salvo urgenza, rende illegittimo l'atto.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 17

    attività non dichiarate superiori ad Euro 50 mila

    La congruità agli studi di settore non esclude automaticamente l'accertamento analitico-induttivo quando ricorrono le condizioni quantitative previste dalla legge.

  • Codice civile, art. 2729

    presunzioni gravi, precise e concordanti

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano dotati di gravità, precisione e concordanza.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il giudice valuta le prove ritualmente acquisite e può fondare la decisione sugli elementi allegati e provati; la censura relativa alla loro valutazione non consente, in cassazione, un nuovo esame del merito.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    riunione per connessione oggettiva

    I procedimenti connessi, derivanti dal medesimo accertamento e fondati sulle stesse questioni, possono essere riuniti per evitare decisioni contrastanti.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche con contabilità formalmente regolare, se l'Amministrazione dimostra anomalie significative mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La congruità agli studi di settore, da sola, non impedisce l'accertamento quando emergano ricavi o attività non dichiarati oltre le soglie previste dalla legge.
  • Chi contesta il metodo di ricostruzione dei ricavi deve fornire elementi concreti e documentati sulla non rappresentatività del campione, sull'erroneità dei ricarichi e sull'incidenza effettiva di sconti o circostanze commerciali particolari.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione di campioni, percentuali, documenti e fatti economici già esaminati dal giudice di merito; le censure devono riguardare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile.
  • I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente violazione di legge, vizio di motivazione e contestazioni di merito, indicando con precisione gli atti e i passaggi rilevanti; motivi cumulativi, generici o non autosufficienti rischiano l'inammissibilità.
  • La violazione delle garanzie del contribuente rileva quando abbia concretamente compromesso il contraddittorio e il diritto di difesa, non per una mera irregolarità astratta priva di pregiudizio dimostrato.
  • Nelle società di persone, l'accertamento del maggior reddito sociale produce normalmente effetti sui redditi dei soci per imputazione proporzionale, rendendo opportuna una trattazione coordinata dei relativi giudizi.

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