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Parere

Parere n. 842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Cirillo Filomena contro il Comune di Pompei per l’annullamento del provvedimento n. 5785 del 21 settembre 2015 di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Campania n. 10/2004.

Giustizia amministrativa202400821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale n. 5785 del 21 settembre 2015 di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Campania n. 10/2004

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono relativo all'ampliamento di una struttura destinata ad attività sportiva, mediante la realizzazione di due pensiline, una piscina, un capannone, tettoie e due lavelli. Il provvedimento comunale aveva ritenuto ostativi sia il vincolo ambientale e paesaggistico gravante sull'immobile, istituito anteriormente alla realizzazione degli abusi, sia il contrasto delle opere con la disciplina urbanistica e le prescrizioni del PRG. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985, dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che il vincolo non fosse di inedificabilità assoluta e che fosse quindi possibile il condono previo parere favorevole della Soprintendenza; dall'altro, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla non conformità urbanistico-edilizia delle opere. Il Ministero e il Comune hanno eccepito anche la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di 120 giorni decorresse dal ritiro della raccomandata nell'ambito della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale e gli allegati erano stati trasmessi alla ricorrente, che non aveva presentato repliche. Ha ritenuto di poter prescindere dall'esame della tempestività del ricorso, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, non sono condonabili le opere abusive realizzate su immobili sottoposti, prima dell'esecuzione degli abusi, a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, quando le opere non siano conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. Secondo il consolidato orientamento richiamato, gli abusi maggiori, quali quelli che comportano nuove superfici o nuova volumetria, non sono suscettibili di condono in presenza di vincolo paesaggistico, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo e anche se le opere fossero conformi alla disciplina urbanistica. Nel caso concreto, l'ampliamento dell'immobile e la pluralità dei manufatti realizzati integravano un abuso maggiore, precluso dal vincolo paesaggistico. Inoltre, la destinazione sportiva delle opere risultava incompatibile con la classificazione agricola dell'area, sicché ricorreva anche la non conformità urbanistica. In assenza dei presupposti di legge, il diniego di condono aveva natura vincolata. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto.

Osservazioni

Tardività del ricorso

La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di tardività, poiché il ricorso risultava comunque infondato nel merito.

Vincolo paesaggistico e terzo condono

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, gli abusi maggiori realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico anteriormente alla loro esecuzione non sono condonabili, indipendentemente dal fatto che il vincolo comporti inedificabilità assoluta o relativa.

Qualificazione delle opere come abuso maggiore

L'ampliamento dell'immobile esistente e la realizzazione di una pluralità di manufatti comportano nuove superfici e nuova volumetria e integrano quindi un abuso maggiore, non sanabile nell'ambito della disciplina del terzo condono.

Non conformità urbanistica

La destinazione d'uso sportiva dei manufatti è incompatibile con la classificazione agricola dell'area, sicché sussiste anche il requisito ostativo della non conformità alle norme e agli strumenti urbanistici.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Costituisce la base normativa del ricorso straordinario proposto dalla ricorrente.

  • art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003

    Non sono suscettibili di condono le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli (...) a tutela dei beni ambientali e paesistici (...) qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere (...) e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disposizione preclude il condono degli abusi maggiori realizzati su immobili gravati da vincolo paesaggistico anteriore, a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo; la non conformità urbanistica costituisce inoltre un'autonoma ragione ostativa.

  • artt. 32 e 33 L. n. 47/1985

    Sono richiamati dalla ricorrente, ma la Sezione fonda il rigetto principalmente sulla disciplina speciale del terzo condono prevista dall'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione; la Sezione ha ritenuto comunque legittimo il diniego, fondato su presupposti ostativi vincolanti.

  • art. 140 c.p.c.

    È stato richiamato dall'Amministrazione per sostenere che il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario decorresse dal ritiro della raccomandata nell'ambito della notificazione agli irreperibili; la questione non è stata esaminata.

  • L. n. 1497/1939 e D.Lgs. n. 42/2004

    Il vincolo ambientale e paesaggistico gravante sull'immobile, ricondotto alla disciplina di tali fonti, rileva quale presupposto ostativo al condono.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono previsto dall'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, le opere abusive che comportano nuova superficie o nuova volumetria e che siano state realizzate su immobili sottoposti anteriormente a vincolo paesaggistico non sono condonabili, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo.
  • La realizzazione di un ampliamento accompagnato da una pluralità di manufatti integra un abuso maggiore ai fini della disciplina del terzo condono.
  • La non conformità delle opere abusive alla classificazione urbanistica dell'area costituisce un'autonoma ragione ostativa al condono, distinta e ulteriore rispetto alla preesistenza del vincolo paesaggistico.
  • Quando mancano i presupposti legali per il condono edilizio, il diniego dell'amministrazione ha natura vincolata.

Diniego di condono per ampliamento edilizio in area vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Pompei per l'annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo ad opere realizzate senza titolo su un immobile destinato ad attività sportiva. La questione concerne l'applicazione della disciplina del terzo condono edilizio in presenza di vincolo paesaggistico e di contrasto con la destinazione urbanistica dell'area.

Premesse e oggetto della domanda di condono

La domanda, presentata il 16 novembre 2004, riguardava l'ampliamento di una struttura sportiva mediante la realizzazione di due pensiline, una piscina, un capannone, tettoie e due lavelli. Il Comune ha respinto l'istanza rilevando che l'immobile era sottoposto a vincolo ambientale e paesaggistico, istituito anteriormente alla realizzazione degli abusi, e che le opere contrastavano con le norme urbanistiche e con le prescrizioni del PRG.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha sostenuto che il vincolo non fosse di inedificabilità assoluta, ma soltanto relativa, sicché il condono sarebbe stato possibile previo parere favorevole della Soprintendenza. Ha inoltre lamentato la carenza di motivazione e di istruttoria del diniego, affermando che non fossero state indicate con sufficiente precisione le norme urbanistiche violate e prospettando una destinazione rurale dell'intervento in area agricola.

Il Comune e il Ministero hanno eccepito anche la tardività del ricorso, facendo decorrere il termine di 120 giorni dal ritiro della raccomandata relativa alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Nel merito hanno sostenuto che le opere costituissero un aumento di volumetria in area vincolata e fossero non conformi al PRG.

Contraddittorio e questione preliminare

La Sezione ha dato atto che il contraddittorio era stato rispettato, poiché la relazione ministeriale e i relativi allegati erano stati trasmessi alla ricorrente, che non aveva presentato controdeduzioni. La questione della tempestività è stata lasciata impregiudicata, poiché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

Disciplina del terzo condono

La Sezione ha applicato l'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003. Tale disposizione esclude dal condono le opere abusive realizzate su immobili sottoposti, prima dell'esecuzione degli abusi, a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, quando le opere non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Richiamando la giurisprudenza ritenuta pacifica, il Consiglio di Stato ha precisato che gli abusi maggiori, ossia quelli riconducibili alle opere che comportano nuova superficie o nuova volumetria, non sono suscettibili di sanatoria in presenza di un vincolo paesaggistico anteriore, anche quando il vincolo non determini l'inedificabilità assoluta dell'area e anche qualora l'intervento fosse conforme alla disciplina urbanistica.

Applicazione al caso concreto

L'intervento consisteva nell'ampliamento di un immobile già esistente e nella realizzazione di una pluralità di manufatti. Secondo la Sezione, tale intervento integrava un abuso maggiore e, in quanto realizzato in area vincolata, non poteva essere condonato. Il carattere relativo del vincolo, invocato dalla ricorrente, non era quindi idoneo a superare la preclusione prevista dalla disciplina del terzo condono.

In aggiunta, i manufatti avevano destinazione sportiva e ampliavano una struttura con la medesima destinazione, mentre l'area era classificata come agricola. La destinazione sportiva è stata ritenuta incompatibile con la classificazione urbanistica dell'area. Anche tale non conformità costituiva un'autonoma ragione ostativa all'accoglimento della domanda.

Natura del diniego e conclusioni

In assenza dei presupposti legali per la sanatoria, il diniego di condono aveva natura vincolata. La Sezione ha pertanto ritenuto infondati i motivi relativi al vincolo paesaggistico, alla motivazione e all'istruttoria del provvedimento e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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